PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 luglio 1997 

  Revoca  della  somma  di  L. 26.399.435  di  cui  all'ordinanza  n.
1269/FPC  del  19  novembre   1987  concernente  "Misure  dirette  al
ripristino  di opere  colpite dall'alluvione  dell'agosto 1987  nella
provincia di Alessandria". (Ordinanza n. 2625).
(GU n.164 del 16-7-1997)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996, che  delega  le  funzioni del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista  l'ordinanza   del  Ministro   per  il   coordinamento  della
protezione civile n. 1269/FPC del  19 novembre 1987, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 281 del  1 dicembre
1987,  con   la  quale   e'  stata  assegnata   alla  amministrazione
provinciale  di  Alessandria  la  somma di  lire  1.500  milioni  per
assicurare opere  di ripristino  dei danni  conseguenti all'alluvione
dell'agosto 1987;
  Tenuto  conto   che  alla  data  odierna   risultano  ultimati  gli
interventi sui quali e' stata realizzata complessivamente un'economia
di  L.  26.399.435 che  l'ultima  erogazione  a valere  sul  predetto
stanziamento risale al mese di marzo 1991;
  Considerato che  sul capitolo 7587  della rubrica 6 dello  stato di
previsione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  risulta
disponibile la somma di L. 26.399.435;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31 dicembre 1996, n. 677,
che prevede  la revoca delle somme  assegnate ad enti e  dagli stessi
non utilizzate  in tutto o in  parte entro diciotto mesi  a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Effettuata  la   ricognizione  da  parte  del   Dipartimento  della
protezione  civile prevista  dal  comma 2  dell'art.  8 del  medesimo
decreto;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di
L. 26.399.435 di cui all'ordinanza  del Ministro per il coordinamento
della protezione civile n. 1269/FPC  del 19 novembre 1987, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana  n.  281 del  1
dicembre 1987.
  2.  La somma  di cui  al comma  precedente e'  utilizzata ai  sensi
dell'art. 8 del  decreto-legge 12 novembre 1996,  n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 8 luglio 1997
                                              Il Ministro: Napolitano