MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
di integrazione salariale
(GU n.227 del 29-9-1997)

  Con decreto ministeriale  n. 23231 del 30 luglio  1997 e' approvata
la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al
periodo dal  15 aprile 1997  al 14  gennaio 1998, della  ditta S.p.a.
F.O.M.M. - Fonderie officine meccaniche  Mapello, con sede in Mapello
(Bergamo) e unita' di Mapello (Bergamo).
  Parere del comitato tecnico del 3 luglio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale dell'8 marzo  1997 con effetto dal 15 aprile
1996, in  favore dei  lavoratori interessati dipendenti  dalla ditta:
S.p.a. F.O.M.M. -  Fonderie officine meccaniche Mapello,  con sede in
Mapello (Bergamo) e  unita' di Mapello (Bergamo), per  il periodo dal
15 aprile 1997 al 14 ottobre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  5 maggio  1997 con  decorrenza 15
aprile 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 23260  del 6  agosto 1997,  a seguito
dell'approvazione  del  programma   per  ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del  21  marzo  1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
21 marzo 1997  con effetto dal 1 luglio 1996,  in favore dei lavorati
interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.r.l.  Falck  siderservizi  -
Gruppo Falck,  con sede  in Sesto  S. Giovanni  (Milano) e  unita' di
Sesto S. Giovanni  (Milano), per il periodo dal 1  gennaio 1997 al 31
marzo 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 24 febbraio 1997  con decorrenza 1
gennaio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23261 del 6 agosto 1997:
  1) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  decreto  ministeriale del  3  dicembre 1996,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
3  dicembre 1996  con effetto  dal 19  febbraio 1996,  in favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti  dalla ditta  S.r.l. L'Arte,  con
sede in  Predappio (Forli')  e unita' di  Predappio (Forli'),  per il
periodo dal 19 agosto 1996 al 18 febbraio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 28  febbraio 1996 con decorrenza 19
agosto 1996;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  decreto  ministeriale del  17  gennaio 1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
17  gennaio 1997  con  effetto dal  5 febbraio  1996,  in favore  dei
lavoratori   interessati,  dipendenti   dalla  ditta   S.c.  a   r.l.
Edilfornaciai,  con  sede  in  Villanova  di  Castenaso  (Bologna)  e
cantieri di Napoli, cantieri di  Roma, ufficio di Bologna, ufficio di
Napoli,  ufficio di  Roma, per  il  periodo dal  5 agosto  1996 al  4
febbraio 1997.
  Istanza  aziendale presentata  il 23  marzo 1996  con decorrenza  5
agosto 1996.
  Con esclusione del personale assunto per la durata dei cantieri;
  3) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  25 luglio  1996,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
25  luglio 1996  con  effetto  dal 16  ottobre  1995,  in favore  dei
lavoratori  interessati,   dipendenti  dalla  ditta   S.p.a.  Corimec
italiana, con sede in Milano e unita' di Piacenza, per il periodo dal
16 aprile 1996 al 15 ottobre 1996.
  Istanza aziendale presentata il 24  novembre 1995 con decorrenza 16
aprile 1996;
  4) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  9 ottobre  1996,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
9  ottobre 1996  con  effetto  dal 5  febbraio  1996,  in favore  dei
lavoratori   interessati,  dipendenti   dalla  ditta   S.c.  a   r.l.
Cooperativa  lavori  ferroviari, con  sede  in  Bologna e  unita'  di
Bologna  e Reggio  Emilia, per  il  periodo dal  5 agosto  1996 al  4
febbraio 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 20 febbraio 1996  con decorrenza 5
agosto 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23262 del 6 agosto 1997:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  15 gennaio 1996  al 14  luglio 1996, della  ditta S.p.a.
Imear,  con sede  in  Albinea  (Reggio Emilia)  e  unita' di  Albinea
(Reggio Emilia).
  Parere  comitato tecnico  del 5  settembre 1996  e 8  gennaio 1997:
favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla ditta  S.p.a. Imear,  con sede  in Albinea  (Reggio
Emilia) e  unita' di Albinea (Reggio  Emilia), per il periodo  dal 15
gennaio 1996 al 14 luglio 1996.
  Istanza aziendale presentata il 25  febbraio 1996 con decorrenza 15
gennaio 1996.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
28 novembre 1996, n. 21740.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta  con effetto dal 15 gennaio  1996, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta S.p.a. Imear, con
sede in Albinea (Reggio Emilia)  e unita' di Albinea (Reggio Emilia),
per il periodo dal 15 luglio 1996 al 14 gennaio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 25  febbraio 1996 con decorrenza 15
luglio 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23263 del 6 agosto 1997:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal 2  febbraio 1996 al 1 settembre 1997,  della ditta S.p.a.
Dataprocess,  con  sede  in  Binasco (Milano)  e  unita'  di  Binasco
(Milano) e San Donato Milanese (Milano).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Dataprocess, con  sede  in  Binasco
(Milano) e unita' di Binasco (Milano) e San Donato Milanese (Milano),
per il periodo dal 2 settembre 1996 al 1 marzo 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  9 ottobre  1996 con  decorrenza 2
settembre 1996;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con effetto  dal 2 settembre 1996, in favore
dei   lavoratori   interessati,   dipendenti  dalla   ditta:   S.p.a.
Dataprocess,  con  sede  in  Binasco (Milano)  e  unita'  di  Binasco
(Milano) e San  Donato Milanese (Milano), per il periodo  dal 2 marzo
1997 al 1 settembre 1997.
  Istanza aziendale presentata il 7 marzo 1997 con decorrenza 2 marzo
1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23264 del 6 agosto 1997:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  16 giugno  1997 al  15 giugno  1998, della  ditta S.p.a.
Valtib, con sede  in Citta' di Castello (Perugia) e  unita' di Citta'
di Castello (Perugia).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Valtib,  con sede in Citta' di Castello
(Perugia) e  unita' di Citta'  di Castello (Perugia), per  il periodo
dal 16 giugno 1997 al 15 dicembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 16  giugno 1997 con  decorrenza 16
giugno 1997;
  2)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo  dal 9  aprile 1997  all'8 ottobre  1997, della  ditta S.p.a.
Simec  elettromeccanica,  con sede  in  Napoli  e unita'  di  Cardito
(Napoli).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale,  per  crisi  aziendale,  gia'  disposta  con
decreto ministeriale  del 22  maggio 1997 con  effetto dal  9 ottobre
1996, in  favore dei lavoratori interessati,  dipendenti dalla ditta:
S.p.a. Simec elettromeccanica, con sede in Napoli e unita' di Cardito
(Napoli), per il periodo dal 9 aprile 1997 all'8 ottobre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 23  maggio 1997 con  decorrenza 19
aprile 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  3)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  28 settembre 1996 al  27 marzo 1997, della  ditta S.p.a.
Co.Ge.I., con sede in Roma e unita' di S. Severo (Foggia).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Co.Ge.I., con  sede in Roma e unita' di
S. Severo  (Foggia), per il periodo  dal 23 ottobre 1996  al 27 marzo
1997.
  Istanza aziendale presentata  il 30 ottobre 1996  con decorrenza 28
settembre 1996.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993;
  4) sono accertati  i presupposti di cui all'art. 3,  comma 2, legge
n. 223/1991,  relativi al periodo  dal 20  gennaio 1995 al  19 luglio
1995,  della ditta:  S.c.  a r.l.  Consorzio  agrario provinciale  di
Foggia, con sede in Foggia e unita' Foggia.
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale,  per liquidazione  coatta, gia'  disposta con
decreto ministeriale  del 23 giugno  1994 con effetto dal  20 gennaio
1994, in  favore dei lavoratori interessati,  dipendenti dalla ditta:
S.c.  a r.l.  Consorzio agrario  provinciale di  Foggia, con  sede in
Foggia e unita' di  Foggia, per il periodo dal 20  gennaio 1995 al 19
luglio 1995.
  Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto del 20 gennaio 1994.
   Contributo addizionale: no;
  5)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  1 novembre 1996 al  31 ottobre 1997, della  ditta S.p.a.
Enichem  fibre,  con  sede  in  Palermo  e  unita'  di  Porto  Torres
(Sassari).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:  S.p.a. Enichem fibre, con sede  in Palermo e
unita' di Porto Torres (Sassari), per  il periodo dal 1 novembre 1996
al 30 aprile 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 23 dicembre 1996  con decorrenza 1
novembre 1996;
  6) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  18 giugno  1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia'  disposta con decreto ministeriale 18
giugno 1997 con effetto dal 24 ottobre 1996, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  C.E.S.I.F. Soc. consortile p.a.,
con sede in Napoli  e unita' di Napoli, per il  periodo dal 24 aprile
1997 al 23 ottobre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 22  maggio 1997 con  decorrenza 24
apile 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23265 del 6 agosto 1997:
  1)  e'  approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al  periodo dal 22  ottobre 1994  al 21 ottobre  1995, della
ditta S.p.a. Cit viaggi, con sede in Roma e unita' nazionali.
   Parere comitato tecnico dell'11 giugno 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, per  riorganizzazione aziendale, in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta S.p.a.  Cit viaggi, con  sede in
Roma e  unita' nazionali, per  il periodo dal  22 ottobre 1994  al 21
aprile 1995.
  Istanza aziendale presentata il 25  novembre 1994 con decorrenza 22
ottobre 1994.
   Art. 7, comma 7, legge n. 236/1993;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale, gia'  disposta  con effetto  dal 22  ottobre
1994, in  favore dei  lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta
S.p.a.  Cit viaggi,  con  sede in  Roma e  unita'  nazionali, per  il
periodo dal 22 aprile 1995 al 21 ottobre 1995.
  Istanza aziendale  presentata il 25  maggio 1995 con  decorrenza 22
aprile 1995.
   Art. 7, comma 7, legge n. 236/1993;
  3)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al  periodo dal 1  gennaio 1996  al 31 dicembre  1996, della
ditta S.p.a. Cirio Polenghi De  Rica gia' Ala approvigionamento latte
alimentare,  con sede  in  Napoli  e unita'  di  Copparo (Ferrara)  e
Padova.
   Parere comitato tecnico dell'11 giugno 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, per  ristrutturazione aziendale, in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Cirio Polonghi  De Rica
gia' Ala  approvigionamento latte alimentare,  con sede in  Napoli e'
unita' di  Copparo (Ferrara) e Padova,  per il periodo dal  1 gennaio
1996 al 30 giugno 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 29  gennaio 1996 con  decorrenza 1
gennaio 1996.
  4) a  seguito dell'approvazione del programma  per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 gennaio 1996,
in favore  dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Cirio Polenghi De Rica  gia' Ala approvvigionamento latte alimentari,
con sede  in Napoli e  unita' di Copparo  (Ferrara) e Padova,  per il
periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  22 luglio  1996 con  decorrenza 1
luglio 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23266 del 6 agosto  1997, e' approvato
il programma per ristrutturazione  aziendale, relativa al periodo dal
1 settembre  1996 al  7 gennaio 1997,  della ditta  S.p.a. Electrolux
Zanussi grandi impianti, con sede in Pordenone e unita' di Rovigo.
  Parere del comitato tecnico del 12 giugno 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione  aziendale, in favore dei
lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Electrolux
Zanussi grandi  impianti, con sede  in Pordenone e unita'  di Rovigo,
per il periodo dal 1 settembre 1996 al 7 gennaio 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 22  ottobre 1996 con  decorrenza 1
settembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23267 del 6 agosto  1997, e' approvato
il programma per  crisi aziendale, relativa al periodo  dal 7 gennaio
1997  al  6  gennaio  1998, della  ditta  S.r.l.  C.I.R.  cooperativa
industriale romagnola, con sede in  Imola (Bologna) e unita' di Imola
(Bologna).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati   dipendenti  dalla   ditta  S.r.l.   C.I.R.  cooperativa
industriale romagnola, con sede in  Imola (Bologna) e unita' di Imola
(Bologna), per il periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 luglio 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 20 dicembre 1996  con decorrenza 7
gennaio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23268 del 6 agosto 1997:
  1) sono accertati  i presupposti di cui all'art. 3,  comma 2, legge
223/1991, relativi al  periodo dal 7 maggio 1997 al  6 novembre 1997,
della  ditta S.p.a.  Gruppo  Sarplast, con  sede  in Priolo  Gargallo
(Siracusa) e unita' di Povoletto e San Pietro al Natisone (Udine).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale,  per  concordato  preventivo,  in  favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a. Gruppo Sarplast, con sede
in Priolo Gargallo  (Siracusa) e unita' di Povoletto e  San Pietro al
Natisone (Udine),  per il  periodo dal  7 maggio  1997 al  6 novembre
1997.
  Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto del 7 maggio 1996.
   Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento del predetto trattamento;
  2)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo  dal 19  marzo  1997 al  16 marzo  1998,  della ditta  S.a.s.
Industrie tessili, con sede in Milano e unita' di Marcallo con Casone
(Milano).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.a.s. Industrie tessili, con sede in Milano e
unita' di Marcallo  con Casone (Milano), per il periodo  dal 17 marzo
1997 al 16 settembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 22  aprile 1997 con  decorrenza 17
marzo 1997;
  3)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  13 gennaio 1997 al  12 gennaio 1998, della  ditta S.p.a.
Liontex, con sede in Milano e unita' di Trecate (Novara).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Liontex, con sede in Milano e unita' di
Trecate (Novara),  per il periodo  dal 13  gennaio 1997 al  12 luglio
1997.
  Istanza aziendale presentata  il 17 gennaio 1997  con decorrenza 13
gennaio 1997.
  4) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta  con effetto dal 13 gennaio  1997, in favore
dei lavoratori  interessati, dipendenti  dalla ditta  S.p.a. Liontex,
con sede in  Milano e unita' di Trecate (Novara),  per il periodo dal
13 luglio 1997 al 12 gennaio 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  1 luglio  1997 con  decorrenza 13
luglio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 23269  del 6  agosto 1997,  a seguito
dell'approvazione  del  programma   per  riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  18 giugno  1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
18  giugno  1997 con  effetto  dal  26  agosto  1996, in  favore  dei
lavoratori  interessati  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.  De  Angelis
industrie, con  sede in  Ascoli Piceno  e unita'  di Ascoli  Piceno e
Cameri (Novara),  per il periodo  dal 26  febbraio 1997 al  20 maggio
1997.
  Istanza aziendale  presentata il  24 marzo  1997 con  decorrenza 26
febbraio 1997.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
18 giugno 1997, n. 22931/2.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23270 del 6 agosto  1997, e' approvata
la   modifica   del   programma   per   ristrutturazione   aziendale,
limitatamente  al periodo  dal 21  agosto 1996  al 28  febbraio 1997,
della ditta  S.p.a. Sidermarghera,  con sede in  Vicenza e  unita' di
Porto Marghera (Venezia).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, per ristrutturazione aziendale, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta S.p.a. Sidermarghera,
con sede  in Vicenza  e unita'  di Porto  Marghera (Venezia),  per il
periodo dal 21 agosto 1996 al 20 febbraio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 21
agosto 1996.
  La corresponsione del trattamento  sopra disposta, e' prorogata dal
21 febbraio 1997 al 28 febbraio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 21
febbraio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23271 del 6 agosto  1997, e' approvata
la   modifica   del   programma   per   ristrutturazione   aziendale,
relativamente al periodo dal 1 agosto  1996 al 31 gennaio 1997, della
ditta S.p.a. Galileo industrie  ottiche, con sede in Venezia-Marghera
e unita' di Marghera (Venezia).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, per ristrutturazione aziendale, in favore dei
lavoratori  interessati,   dipendenti  dalla  ditta   S.p.a.  Galileo
industrie ottiche, con sede in  Venezia-Marghera e unita' di Marghera
(Venezia), per il periodo dal 1 agosto 1996 al 31 gennaio 1997.
  Istanza  aziendale presentata  il 5  agosto 1996  con decorrenza  1
agosto 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23272 del 6 agosto  1997, e' approvato
il programma  per crisi  aziendale, relativamente  al periodo  dal 10
dicembre 1996 al 9 giugno 1997,  della ditta S.r.l. Gi.Bar., con sede
in  Castel  S. Niccolo'  (Arezzo)  e  unita'  di Castel  S.  Niccolo'
(Arezzo).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.r.l.  Gi.Bar.,  con sede  in
Castel S. Niccolo' (Arezzo) e  unita' di Castel S. Niccolo' (Arezzo),
per il periodo dal 10 dicembre 1996 al 23 maggio 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 30 gennaio 1997  con decorrenza 10
dicembre 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
25 giugno 1997, n. 23016.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23273 del  6 agosto 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De  Angelis industrie, con sede in
Ascoli  Piceno e  unita'  di Ascoli  Piceno, per  un  massimo di  146
dipendenti, Cameri (Novara), per un massimo di 14 dipendenti, Caronno
Pertusella (Varese), per un massimo  di 18 dipendenti, e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 20 maggio 1997 al 19 novembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23274 del  6 agosto 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ilian  Figli, con sede in Palo del
Colle (Bari) e unita' di Palo del  Colle (Bari), per un massimo di 14
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  17 luglio  1997 al  16
gennaio 1996.
  La corresponsione del trattamento  sopra disposta, e' prorogata dal
17 gennaio 1996 al 16 luglio 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23275 del  6 agosto 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.a.s. Industria tessile  casentinese di
Dini Alberto & C., con sede in Bibbiena (Arezzo) e unita' di Bibbiena
(Arezzo),  per  un  massimo  di  19  dipendenti,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 9 maggio 1997 all'8 novembre 1997.
  La corresponsione del trattamento  sopra disposta, e' prorogata dal
9 novembre 1997 all'8 maggio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23276 del  6 agosto 1997, in favore dei
lavoratori   dipendenti  dalla   S.r.l.  Telejonica,   con  sede   in
Misterbianco  (Catania) e  unita' di  Catania, per  un massimo  di 16
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale  dal  3  maggio 1997  al  2
novembre 1997.
  La corresponsione del trattamento  sopra disposta, e' prorogata dal
3 novembre 1997 al 2 maggio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla vigente  normativa,  con  particolare riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.