Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.227 del 29-9-1997)
Con decreto ministeriale n. 23231 del 30 luglio 1997 e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 15 aprile 1997 al 14 gennaio 1998, della ditta S.p.a. F.O.M.M. - Fonderie officine meccaniche Mapello, con sede in Mapello (Bergamo) e unita' di Mapello (Bergamo). Parere del comitato tecnico del 3 luglio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale dell'8 marzo 1997 con effetto dal 15 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.p.a. F.O.M.M. - Fonderie officine meccaniche Mapello, con sede in Mapello (Bergamo) e unita' di Mapello (Bergamo), per il periodo dal 15 aprile 1997 al 14 ottobre 1997. Istanza aziendale presentata il 5 maggio 1997 con decorrenza 15 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23260 del 6 agosto 1997, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 marzo 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997 con effetto dal 1 luglio 1996, in favore dei lavorati interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Falck siderservizi - Gruppo Falck, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1997 con decorrenza 1 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23261 del 6 agosto 1997: 1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 3 dicembre 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 3 dicembre 1996 con effetto dal 19 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. L'Arte, con sede in Predappio (Forli') e unita' di Predappio (Forli'), per il periodo dal 19 agosto 1996 al 18 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1996 con decorrenza 19 agosto 1996; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 17 gennaio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 gennaio 1997 con effetto dal 5 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Edilfornaciai, con sede in Villanova di Castenaso (Bologna) e cantieri di Napoli, cantieri di Roma, ufficio di Bologna, ufficio di Napoli, ufficio di Roma, per il periodo dal 5 agosto 1996 al 4 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1996 con decorrenza 5 agosto 1996. Con esclusione del personale assunto per la durata dei cantieri; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 luglio 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1996 con effetto dal 16 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Corimec italiana, con sede in Milano e unita' di Piacenza, per il periodo dal 16 aprile 1996 al 15 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 16 aprile 1996; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 ottobre 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 ottobre 1996 con effetto dal 5 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Cooperativa lavori ferroviari, con sede in Bologna e unita' di Bologna e Reggio Emilia, per il periodo dal 5 agosto 1996 al 4 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1996 con decorrenza 5 agosto 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23262 del 6 agosto 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 gennaio 1996 al 14 luglio 1996, della ditta S.p.a. Imear, con sede in Albinea (Reggio Emilia) e unita' di Albinea (Reggio Emilia). Parere comitato tecnico del 5 settembre 1996 e 8 gennaio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Imear, con sede in Albinea (Reggio Emilia) e unita' di Albinea (Reggio Emilia), per il periodo dal 15 gennaio 1996 al 14 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1996 con decorrenza 15 gennaio 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 novembre 1996, n. 21740. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 15 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Imear, con sede in Albinea (Reggio Emilia) e unita' di Albinea (Reggio Emilia), per il periodo dal 15 luglio 1996 al 14 gennaio 1997. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1996 con decorrenza 15 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23263 del 6 agosto 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 febbraio 1996 al 1 settembre 1997, della ditta S.p.a. Dataprocess, con sede in Binasco (Milano) e unita' di Binasco (Milano) e San Donato Milanese (Milano). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dataprocess, con sede in Binasco (Milano) e unita' di Binasco (Milano) e San Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 2 settembre 1996 al 1 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 9 ottobre 1996 con decorrenza 2 settembre 1996; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 2 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Dataprocess, con sede in Binasco (Milano) e unita' di Binasco (Milano) e San Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 2 marzo 1997 al 1 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 7 marzo 1997 con decorrenza 2 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23264 del 6 agosto 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 giugno 1997 al 15 giugno 1998, della ditta S.p.a. Valtib, con sede in Citta' di Castello (Perugia) e unita' di Citta' di Castello (Perugia). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Valtib, con sede in Citta' di Castello (Perugia) e unita' di Citta' di Castello (Perugia), per il periodo dal 16 giugno 1997 al 15 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 16 giugno 1997 con decorrenza 16 giugno 1997; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 aprile 1997 all'8 ottobre 1997, della ditta S.p.a. Simec elettromeccanica, con sede in Napoli e unita' di Cardito (Napoli). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 maggio 1997 con effetto dal 9 ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Simec elettromeccanica, con sede in Napoli e unita' di Cardito (Napoli), per il periodo dal 9 aprile 1997 all'8 ottobre 1997. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1997 con decorrenza 19 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 settembre 1996 al 27 marzo 1997, della ditta S.p.a. Co.Ge.I., con sede in Roma e unita' di S. Severo (Foggia). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Co.Ge.I., con sede in Roma e unita' di S. Severo (Foggia), per il periodo dal 23 ottobre 1996 al 27 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 30 ottobre 1996 con decorrenza 28 settembre 1996. Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993; 4) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 20 gennaio 1995 al 19 luglio 1995, della ditta: S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Foggia, con sede in Foggia e unita' Foggia. Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per liquidazione coatta, gia' disposta con decreto ministeriale del 23 giugno 1994 con effetto dal 20 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Foggia, con sede in Foggia e unita' di Foggia, per il periodo dal 20 gennaio 1995 al 19 luglio 1995. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto del 20 gennaio 1994. Contributo addizionale: no; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 novembre 1996 al 31 ottobre 1997, della ditta S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unita' di Porto Torres (Sassari). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unita' di Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 1 novembre 1996 al 30 aprile 1997. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1996 con decorrenza 1 novembre 1996; 6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 giugno 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale 18 giugno 1997 con effetto dal 24 ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta C.E.S.I.F. Soc. consortile p.a., con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 24 aprile 1997 al 23 ottobre 1997. Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1997 con decorrenza 24 apile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23265 del 6 agosto 1997: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 22 ottobre 1994 al 21 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Cit viaggi, con sede in Roma e unita' nazionali. Parere comitato tecnico dell'11 giugno 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cit viaggi, con sede in Roma e unita' nazionali, per il periodo dal 22 ottobre 1994 al 21 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 22 ottobre 1994. Art. 7, comma 7, legge n. 236/1993; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 22 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cit viaggi, con sede in Roma e unita' nazionali, per il periodo dal 22 aprile 1995 al 21 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza 22 aprile 1995. Art. 7, comma 7, legge n. 236/1993; 3) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Cirio Polenghi De Rica gia' Ala approvigionamento latte alimentare, con sede in Napoli e unita' di Copparo (Ferrara) e Padova. Parere comitato tecnico dell'11 giugno 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cirio Polonghi De Rica gia' Ala approvigionamento latte alimentare, con sede in Napoli e' unita' di Copparo (Ferrara) e Padova, per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 29 gennaio 1996 con decorrenza 1 gennaio 1996. 4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cirio Polenghi De Rica gia' Ala approvvigionamento latte alimentari, con sede in Napoli e unita' di Copparo (Ferrara) e Padova, per il periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1996 con decorrenza 1 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23266 del 6 agosto 1997, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 settembre 1996 al 7 gennaio 1997, della ditta S.p.a. Electrolux Zanussi grandi impianti, con sede in Pordenone e unita' di Rovigo. Parere del comitato tecnico del 12 giugno 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Electrolux Zanussi grandi impianti, con sede in Pordenone e unita' di Rovigo, per il periodo dal 1 settembre 1996 al 7 gennaio 1997. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1996 con decorrenza 1 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23267 del 6 agosto 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 gennaio 1998, della ditta S.r.l. C.I.R. cooperativa industriale romagnola, con sede in Imola (Bologna) e unita' di Imola (Bologna). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. C.I.R. cooperativa industriale romagnola, con sede in Imola (Bologna) e unita' di Imola (Bologna), per il periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 luglio 1997. Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1996 con decorrenza 7 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23268 del 6 agosto 1997: 1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge 223/1991, relativi al periodo dal 7 maggio 1997 al 6 novembre 1997, della ditta S.p.a. Gruppo Sarplast, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa) e unita' di Povoletto e San Pietro al Natisone (Udine). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per concordato preventivo, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Sarplast, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa) e unita' di Povoletto e San Pietro al Natisone (Udine), per il periodo dal 7 maggio 1997 al 6 novembre 1997. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto del 7 maggio 1996. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 19 marzo 1997 al 16 marzo 1998, della ditta S.a.s. Industrie tessili, con sede in Milano e unita' di Marcallo con Casone (Milano). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Industrie tessili, con sede in Milano e unita' di Marcallo con Casone (Milano), per il periodo dal 17 marzo 1997 al 16 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1997 con decorrenza 17 marzo 1997; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 gennaio 1997 al 12 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Liontex, con sede in Milano e unita' di Trecate (Novara). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Liontex, con sede in Milano e unita' di Trecate (Novara), per il periodo dal 13 gennaio 1997 al 12 luglio 1997. Istanza aziendale presentata il 17 gennaio 1997 con decorrenza 13 gennaio 1997. 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 13 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Liontex, con sede in Milano e unita' di Trecate (Novara), per il periodo dal 13 luglio 1997 al 12 gennaio 1997. Istanza aziendale presentata il 1 luglio 1997 con decorrenza 13 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23269 del 6 agosto 1997, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 giugno 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 giugno 1997 con effetto dal 26 agosto 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. De Angelis industrie, con sede in Ascoli Piceno e unita' di Ascoli Piceno e Cameri (Novara), per il periodo dal 26 febbraio 1997 al 20 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1997 con decorrenza 26 febbraio 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 giugno 1997, n. 22931/2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23270 del 6 agosto 1997, e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 21 agosto 1996 al 28 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Sidermarghera, con sede in Vicenza e unita' di Porto Marghera (Venezia). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermarghera, con sede in Vicenza e unita' di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 21 agosto 1996 al 20 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 21 agosto 1996. La corresponsione del trattamento sopra disposta, e' prorogata dal 21 febbraio 1997 al 28 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 21 febbraio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23271 del 6 agosto 1997, e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1 agosto 1996 al 31 gennaio 1997, della ditta S.p.a. Galileo industrie ottiche, con sede in Venezia-Marghera e unita' di Marghera (Venezia). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Galileo industrie ottiche, con sede in Venezia-Marghera e unita' di Marghera (Venezia), per il periodo dal 1 agosto 1996 al 31 gennaio 1997. Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1996 con decorrenza 1 agosto 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23272 del 6 agosto 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 10 dicembre 1996 al 9 giugno 1997, della ditta S.r.l. Gi.Bar., con sede in Castel S. Niccolo' (Arezzo) e unita' di Castel S. Niccolo' (Arezzo). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gi.Bar., con sede in Castel S. Niccolo' (Arezzo) e unita' di Castel S. Niccolo' (Arezzo), per il periodo dal 10 dicembre 1996 al 23 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 30 gennaio 1997 con decorrenza 10 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 giugno 1997, n. 23016. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23273 del 6 agosto 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Angelis industrie, con sede in Ascoli Piceno e unita' di Ascoli Piceno, per un massimo di 146 dipendenti, Cameri (Novara), per un massimo di 14 dipendenti, Caronno Pertusella (Varese), per un massimo di 18 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 maggio 1997 al 19 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23274 del 6 agosto 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ilian Figli, con sede in Palo del Colle (Bari) e unita' di Palo del Colle (Bari), per un massimo di 14 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 luglio 1997 al 16 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento sopra disposta, e' prorogata dal 17 gennaio 1996 al 16 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23275 del 6 agosto 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Industria tessile casentinese di Dini Alberto & C., con sede in Bibbiena (Arezzo) e unita' di Bibbiena (Arezzo), per un massimo di 19 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 maggio 1997 all'8 novembre 1997. La corresponsione del trattamento sopra disposta, e' prorogata dal 9 novembre 1997 all'8 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23276 del 6 agosto 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telejonica, con sede in Misterbianco (Catania) e unita' di Catania, per un massimo di 16 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 maggio 1997 al 2 novembre 1997. La corresponsione del trattamento sopra disposta, e' prorogata dal 3 novembre 1997 al 2 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.