N. 46 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 luglio 1997
N. 46 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 luglio 1997 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Regione Puglia - Consiglio regionale - Assegni vitalizi spettanti ai membri - Regime fiscale - Estensione dei criteri stabiliti per il calcolo della quota degli assegni vitalizi dei membri del Parlamento nazionale, cui cessa di essere applicato il precedente regime di favore - Violazione del limite posto alla competenza legislativa regionale in materia tributaria. (Legge regione Puglia 17 giugno 1997, art. 1). (Cost., artt. 117, 118 e 119).(GU n.40 del 1-10-1997 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la sede di questa in Roma, via dei Portoghesi n. 12 legalmente domiciliato, contro la regione Puglia, in persona del presidente della Giunta regionale in carica, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale sulla applicazione dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 in tema di assegni vitalizi spettanti ai membri del Consiglio regionale approvata il 17 giugno 1997 del Consiglio regionale della Puglia in sede di riesame a seguito di rinvio governativo e comunicata in data 20 giugno 1997. F a t t o Il Consiglio regionale della Puglia aveva approvato, in data 24 marzo 1997, la legge regionale sull'applicazione dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 agli assegni vitalizi spettanti ai membri del Consiglio regionale. Con tale legge la regione estendeva agli assegni vitalizi dei consiglieri il regime fiscale dettato dall'art. 5-bis del d.-l. 28 giugno 1995 n. 220, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1995 n. 349, riguardante gli assegni vitalizi dei membri del Parlamento nazionale. La legge non era stata promulgata perche' il Governo ne aveva chiesto il riesame rilevando che la disposizione che tendeva ad estendere gli assegni vitalizi dei consiglieri regionali il trattamento tributario previsto per gli assegni vitalizi dei membri del Parlamento nazionale rappresentava indubbiamente una disposizione di carattere fiscale che e' materia estranea alle competenze regionali. Il Consiglio regionale, nella seduta del 17 giugno 1997 ha riapprovato a maggioranza assoluta la legge, apportando al teso originario esclusivamente la modifica necessaria per correggere un errore materiale contenuto nel precedente testo. Avverso l'indicata legge regionale il Presidente del Consiglio dei Ministri, in esecuzione della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 1997 di impugnazione della legge regionale, con il presente ricorso propone questione di legittimita' costituzionale, a norma dell'art. 127 della Costituzione, per il seguente motivo: La legge 23 dicembre 1994 n. 724, all'art. 26, compreso nel capo IV, dedicato alle disposizioni fiscali, ha soppresso i regimi fiscali particolari riguardanti sia le indennita' sia gli assegni vitalizi spettanti, tra gli altri, ai parlamentari e ai consiglieri regionali. La norma, per quanto in particolare si riferisce agli assegni vitalizi, ha cura di precisare che la soppressione del regime fiscale di favore riguarda esclusivamente la quota parte che non derivi da fonti riferibili a trattenute effettuate dal percettore e gia' assoggettate a ritenute fiscali. In sede di conversione del d.-l. 28 giugno 1995, n. 250, contenente numerose norme di carattere fiscale, il legislatore, nell'intento di determinare con precisione tanto la quota di assegno vitalizio corrispondente ai contributi versati dal beneficiario e quanto quella corrispondente ai contributi a carico del bilancio statale, ha introdotto, per i soli parlamentari nazionali, la regola che deve essere seguita nel relativo calcolo. Precisamente, ha stabilito che la quota che non corrisponde ai contributi versati dai beneficiari, cioe' la quota rispetto alla quale viene a cessare ogni trattamento fiscale speciale di favore, deve essere determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare complessivo delle trattenute assoggettate a ritenute fiscali e la spesa complessiva per assegni vitalizi, fissando al tempo stesso il tetto massimo dei due quinti per questa quota. In tale situazione e' intervenuta la legge regionale nei cui confronti con il presente atto si propone la questione di legittimita' costituzionale. La legge e' intitolata "applicazione dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1994 n. 724", ma in realta' ha un oggetto ben diverso: infatti, l'art. 26 della legge contiene una disposizione gia' completa e immediatamente operativa anche nei confronti dei consiglieri regionali, che non abbisogna di alcuna ulteriore disposizione per la sua pronta, concreta e integrale attuazione. La legge regionale estende, invero, ai consiglieri regionali il trattamento tributario poco sopra precisato che la legge di conversione del d.-l. 28 giugno 1995, n. 250 ha dettato con esclusivo riferimento ai parlamentari nazionali. Il vero contenuto normativo della legge non consiste, insomma, nell'applicazione dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, ma nella estensione, ai consiglieri regionali, dei criteri dettati dalla legge di conversione del decreto-legge per il calcolo della quota degli assegni vitalizi spettanti ai membri del Parlamento nazionale cui cessa di essere applicato il precedente regime di favore. Si tratta, per la verita', di criteri che appaiono estremamente ragionevoli, atteso che fissano il principio, indubbiamente sensato ed equilibrato, della proporzione tra la spesa complessiva sopportata dal bilancio per l'erogazione degli assegni vitalizi e l'ammontare delle trattenute a carico dei beneficiari e sulle quali sono state gia' pagate le imposte. Peraltro, e' indubbio che una norma che detti i criteri per l'applicazione delle imposte e', e non puo' non essere, una norma fiscale, come tale del tutto estranea alle competenze delle regioni costituzionalmente attribuite. Dunque, del tutto indipendentemente dalla circostanza che le imposte saranno applicate anche ai consiglieri regionali con gli stessi criteri enunciati dalla legge per i membri del Parlamento nazionale, appare irrinunciabile che venga riaffermato il principio che alle regioni a statuto ordinario non compete alcuna attribuzione in materia tributaria, se non nei limiti entro i quali la legge nazionale riconosca un qualche intervento a livello regionale. Nel caso in esame il legislatore nazionale non ha previsto alcuno spazio a disposizione del legislatore regionale e dunque la legge riapprovata dal Consiglio regionale della Puglia e' in aperto e insanabile contrasto con la ripartizione di competenze fissato dalla Costituzione.
P. Q. M. Il Presidente del Consiglio dei Ministri chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale della sopra indicata legge regionale sulla applicazione dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 riapprovata il 17 giugno 1997 dal Consiglio regionale della Puglia in sede di riesame e comunicata in data 20 giugno 1997. Roma, addi' 1 luglio 1997 L'avvocato dello Stato: Salimei 97C0839