Attuazione della legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente: "Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti".(GU n.235 del 5-10-1985)
Vigente al: 5-10-1985
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La Gazzetta Ufficiale n. 82 del 5 aprile scorso ha pubblicato la legge 29 marzo 1985, n. 113, recante aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, la quale modifica ulteriormente le norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi gia' previste dalla legge 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni. Si intende ora richiamare l'attenzione delle amministrazioni pubbliche sugli obblighi loro derivanti dalla nuova normativa e fornire, nello stesso tempo, talune direttive per una puntuale applicazione della medesima nel settore del pubblico impiego. 1.0. Soggetti obbligati e aliquote d'obbligo. 1.1. Soggetti obbligati all'osservanza delle norme di cm trattasi sono da considerare, per quanto qui interessa, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e tutti gli altri enti pubblici, istituzionali e territoriali, comprese le Regioni a statuto speciale, indicati dalla legge in senso ampio come "datori di lavoro pubblici", che dispongano, nei loro uffici, sedi o stabilimenti, di centralini telefonici "per i quali le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o piu' posti-operatore o che comunque siano dotati di uno o piu' posti-operatore" (art. 3). 1.2. Riguardo al numero di non vedenti che si ha l'obbligo di occupare, mentre il secondo comma dell'art. 3 della legge n. 113/1985 conferma la precedente prescrizione dell'occupazione di almeno un dipendente privo della vista, iscritto al relativo albo professionale, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, il quarto comma dello stesso articolo pone una riserva del 51 per cento dei posti di lavoro a favore dei centralinisti privi della vista, qualora il centralino telefonico abbia piu' di un posto-operatore. Pertanto, come gia' chiarito dal Ministero del lavoro con circolare n. 65 del 4 maggio scorso, l'obbligo derivante da tale riserva deve essere calcolato in base alle caratteristiche proprie del centralino telefonico e, in particolare, al numero dei posti-operatore attivati. 1.3. Di conseguenza, fermo restando che al centralino telefonico che disponga di un solo posto-operatore debba essere addetto un centralinista non vedente, alla prescrizione dell'occupazione della particolare aliquota di centralinisti non vedenti nel centralino telefonico a piu' posti-operatore piu' correttamente adempiersi riservando pari unita' di posti a centralinisti vedenti e non vedenti nel caso di posti-operatore di numero pari, mentre se tali posti-operatore dovessero essere di numero dispari ai centralinisti non vedenti sara' attribuito un posto di piu' rispetto ai vedenti. L'obbligo derivante dall'applicazione del quarto comma dell'art. 3, pertanto, deve intendersi assolto in tal modo, per cui e' irrilevante, ai fini del calcolo, il numero complessivo di centralinisti eventualmente addetti al centralino in piu' turni di servizio. 2.0. Copertura dei posti d'obbligo. 2.1. Per quanto riguarda la copertura dei posti destinati ai centralinisti non vedenti e' opportuno che le amministrazioni e gli enti pubblici effettuino anzitutto una ricognizione dei centralinisti non vedenti gia' in servizio, curando in particolare che coloro i quali, in possesso dei prescritti requisiti, non risultino iscritti all'apposito albo professionale, articolato ora su base regionale, vi si iscrivano per poterli computare nella aliquota d'obbligo. A tal fine ogni interessato dovra', ai sensi del quarto comma dell'art. 1 e del dodicesimo comma dell'art. 2, inoltrare domanda all'ufficio regionale del lavoro per il tramite dell'ispettorato provinciale del lavoro, allegando una dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza, attestante lo svolgimento delle mansioni di centralinista da almeno sei mesi, e un certificato dell'unita' sanitaria locale del luogo di residenza del non vedente o del luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale, attestante che il richiedente e' privo della vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti, e che e' esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l'espletamento della funzione di centralinista telefonico. 2.2. Accertato l'obbligo ad occupare ulteriori centralinisti non vedenti per effetto della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 3, le amministrazioni e gli enti interessati dovranno provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore della legge e cioe' entro il 19 aprile 1986, a nuove assunzioni: a) anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni di personale in genere (art. 3, secondo comma); b) anche in eccedenza agli obblighi occupazionali previsti dalla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie e con riserva del computo nell'aliquota d'obbligo di tale disciplina al verificarsi della prima vacanza in qualsiasi categoria protetta (art. 4, secondo e terzo comma); c) anche previo inquadramento in soprannumero, in caso di completezza dei ruoli organici, fino al verificarsi, a qualsiasi titolo, della prima vacanza nei ruoli medesimi (art. 4, quarto comma). 3.0. Modalita' di assunzione dei centralinisti non vedenti. 3.1. Ai sensi del quarto comma dell'art. 6, si procede all'assunzione per concorso riservato ai soli non vedenti ovvero mediante richiesta numerica da presentare all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente, secondo gli ordinamenti delle amministrazioni e degli cuti uiteressati, e tenuto conto dei requisiti richiesti dagli ordinamenti stessi per le assunzioni, con esclusione del titolo di studio e del limite di eta' che dalla legge stessa e' elevato fino al compimento del cinquantacinquesimo anno. Un'attenta lettura delle nonne induce a ritenere che le procedure di assunzione debbano essere espletate su base provinciale. Cio', non tanto per il ricorrente coinvolgimento degli uffici provinciali del lavoro, quanto piuttosto per la facolta' attribuita a ragion veduta dal legislatore ai centralinisti non vedenti di chiedere l'iscrizione anche negli elenchi degli uffici del lavoro di province diverse da quella di residenza. Appare evidente, infatti, la preoccupazione del legislatore di non permettere l'allontanamento del non vedente dal suo luogo di residenza se non per volonta' espressa dell'interessato, attesa la sua necessita' di un'assistenza del tutto particolare. 3.2. In ordine all'espletamento dei concorsi riservati si ricorda che i centralinisti non vedenti hanno diritto di usufruire degli strumenti e dell'assistenza indispensabili per sostenere le prove di esame, cosi' come previsto dal terzo comma dell'art. 7 della legge n. 113/1985, norma questa che d'ora in avanti bisognera' osservare, in occasione dell'espletamento di tutti i concorsi pub-uffici di assunzione o concorsi interni, relativi a qualsiasi categoria, qualifica o profilo professionale, a cui partecipano candidati non vedenti. Sara' cura delle singole commissioni di esame definire, di volta in volta e secondo le circostanze e le necessita', le modalita' occorrenti. 3.3. Si richiama, poi, l'attenzione sulla norma di cui al quinto comma dell'art. 6, la quale dispone che, qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto all'assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l'obbligo, l'ufficio provinciale del lavoro li invita a provvedere e, trascorso un mese dall'invito, procede all'avviamento d'ufficio. La ditta, dalla quale la legge fa decorrere il predetto termine di sei mesi - peraltro largamente sufficiente - per l'espletamento delle procedure di assunzione, e' evidentemente quella dell'installazione o della trasformazione dei centralini telefonici che comportino ex uovo l'obbligo di assunzione di centralinisti non vedenti. Tuttavia, nel caso in cui i predetti centralini telefonici siano gia' stati installati o trasformati all'atto dell'entrata in vigore della nuova legge e le amministrazioni e gli enti pubblici siano tenuti all'assunzione di centralinisti non vedenti, le relative procedure dovranno essere espletate nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 3.4. Solo per l'ottemperanza ai maggiori obblighi di cui al quarto comma dell'art. 3 della legge n. 113/1985 le procedure di assunzione potranno essere espletate entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge, assegnato dall'ultimo comma dello stesso articolo. Di conseguenza, il potere di preavviso e di sostituzione da parte dell'ufficio provinciale del lavoro potra' essere esercitato alla scadenza dell'anno dall'entrata in vigore della legge nel caso di inottemperanza ai predetti maggiori obblighi di assunzione, mentre tale potere potra' essere esercitato alla scadenza di sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa nel caso di inottemperanza all'obbligo preesistente. 4.0. Obbligo di denuncia periodica. 4.1. Si richiama, altresi', l'attenzione delle amministrazioni e degli enti interessati sull'obbligo di denunciare agli uffici provinciali del lavoro territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 5 della legge in oggetto: a) entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, le caratteristiche dei centralini telefonici, con la precisazione delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati, il numero e le generalita' dei centralinisti telefonici privi della vista e vedenti, indicando la data in cui sono stati adibiti ai centralini medesimi; b) l'installazione o trasformazione dei centralini telefonici che comportino l'obbligo di assunzione di centralinisti non vedenti, con l'indicazione del numero delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati, entro sessanta giorni dall'installazione o dalla trasformazione. 5.0. Indennita' di mansione. 5.1. Il primo comma dell'art. 9 della legge n. 113/1985, riproducendo la norma dell'art. 4 della legge 3 giugno 1971, n. 397, dispone che a tutti i centralinisti non vedenti, occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio, e' corrisposta un'indennita' di mansione d'importo pari a quello dovuto agli operatori dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Come gia' precisato dalla Ragioneria generale dello Stato I.G.O.P., da ultimo con telex n. 66087 del 13 dicembre 1983, la predetta indennita' compete nella misura del premio industriale spettante nel tempo agli operatori dipendenti dalla citata Azienda, che dal 1° gennaio 1982 e' di L. 2.200 giornaliere. 5.2. L'indennita' di cui trattasi e', altresi', corrisposta con gli stessi criteri di erogazione del predetto premio industriale, criteri recati dall'art. 29 della legge 11 febbraio 1970, n. 29 e dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985. Pertanto, l'indennita' compete per ogni giorno di effettivo servizio e non e' corrisposta durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, ad eccezione delle assenze, coincidenti con giornate feriali, per congedo ordinario, congedo speciale a seguito di infortunio in servizio, infermita' riconosciute dipendenti da cause di servizio, cure necessarie agli invalidi di guerra a seguito di ferite o infermita' contratte in guerra. Inoltre, nei riguardi dei centralinisti il cui orario di lavoro settimanale e' distribuito su cinque giornate, la misura giornaliera dell'indennita' e' maggiorata del 20 per cento. L'indennita' di cui trattasi e' corrisposta, poi, nella misura giornaliera intera se la prestazione di servizio non e' inferiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero e nella misura ridotta del 50 per cento negli altri casi. 5.3. Si ritiene di dover precisare, infine, che l'indennita' di mansione corrisposta ai centralinisti telefonici non vedenti non rientra tra gli emolumenti pensionabili. 6.0. Benefici pensionistici. 6.1. Il secondo comma dell'art. 9 della legge in oggetto riconosce ai centralinisti telefonici non vedenti iscritti all'albo professionale, ai soli fini del diritto a pensione e dell'anzianita' contributiva (con esclusione quindi dell'indennita' di fine rapporto), il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto. L'attribuzione di tale beneficio, che oltre all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti riguarda anche ovviamente i regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, non e' tuttavia automatica, ma e' subordinata ad apposita richiesta degli interessati. Al riguardo si precisa che, trattandosi di riconoscimento di un beneficio, esso e' da attribuire non solo ai centralinisti non vedenti che saranno assunti dopo l'entrata in vigore della legge n. 113/1985, ma anche a quelli gia' occupati al momento dell'entrata in vigore della legge stessa per il servizio prestato, nelle condizioni previste dalle norme relative al collocamento al lavoro ed al rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 113/1985. 6.2. Per quanto riguarda il rimborso degli oneri da parte dello Stato, in applicazione del terzo comma dell'art. 9, premesso che detti oneri sono quantificabili solo in sede di cessazione dal servizio e per effetto della domanda dell'interessato, si precisa che essi sono da determinare calcolando la differenza tra l'importo della pensione spettante con l'attribuzione del beneficio della maggiorazione della contribuzione figurativa e l'importo della pensione spettante per il solo servizio effettivamente reso e capitalizzando, di conseguenza, la quota differenziale; cio' secondo le modalita' e le procedure gia' adottate, per la corresponsione dei benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, con il decreto ministeriale 12 gennaio 1972, con il quale lo Stato ha la possibilita' di avvalersi della rateizzazione (in 24 semestralita') del valore capitale degli oneri derivanti dalle maggiori quote di pensione attribuite. 7.0. Ipotesi di deroga. 7.1. Il quinto comma dell'art. 3 della legge in oggetto prevede l'adozione di provvedimenti da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'individuazione dei servizi ai cui centralini telefonici non possono essere adibiti centralinisti non vedenti ovvero possono esserlo in un'aliquota inferiore a quella del 51 per cento indicata dalla legge stessa per la generalita' dei centralini a piu' posti operatore. I criteri, che a tal fine occorrera' tener presenti, sono da dedurre dalle indicazioni contenute nel comma successivo dello stesso articolo circa l'esonero, dagli obblighi di assunzione derivanti dalla legge, disposto in via transitoria in attesa dell'individuazione predetta, delle centrali e dei centralini della Azienda telefonica di Stato destinati all'esclusiva ed indiscriminata fornitura al pubblico di un servizio telefonico immediato, continuativo ed incondizionato, e, altresi', dei servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale. Pertanto, oltre ai servizi sopra indicati, potranno essere presi in considerazione per eventuali esoneri o riduzioni quei servizi per i quali si dimostri il carattere, totale o parziale, di riservatezza e, nello stesso tempo, di pronta operativita'. 7.2. Si invitano, peraltro, le amministrazioni e gli enti interessati a far pervenire allo scrivente eventuali motivate richieste di esonero e/o di riduzione della applicazione della prescritta aliquota nel piu' breve tempo possibile, tenuto conto che i relativi provvedimenti, in sede di prima attuazione, dovranno essere adottati entro un anno dall'entrata in vigore della legge, per non incorrere nella ipotesi di inottemperanza agli obblighi derivanti dalla legge stessa. Le amministrazioni in indirizzo, secondo il rispettivo settore di competenza, sono pregate di portare a conoscenza degli enti interessati il contenuto della presente circolare. Il Ministro per la funzione pubblica GASPARI