Dichiarazione di decadenza della concessione rilasciata all'agenzia Ottonello e Mosca per la raccolta delle scommesse ippiche.(GU n.127 del 2-6-1999)
IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto l'art. 3, comma 77 e comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservati ai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, con il quale si e' provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche; Visto l'atto di concessione rep. n. 1094 del 10 marzo 1986 rilasciato dall'UNIRE alla soc. Ottonello e Mosca per la raccolta delle scommesse ippiche; Visto il rapporto n. 8420/2003 del 13 ottobre 1998 redatto dalla Guardia di finanza, Comando Brigata volante di Alassio nel quale, a seguito delle operazioni di verifica svolte nel 1998, si contesta alla soc. Ottonello e Mosca di aver commesso, relativamente al periodo 1993-1998, illeciti amministrativi consistenti nella indicazione, nei documenti contabili come nelle dichiarazioni di reddito, quali elementi negativi di reddito, di costi indeducibili per un ammontare complessivo di L. 3.681.307.000, nonche' illeciti penali consistenti in falsita' in scrittura privata (art. 485 c.p.), frode informatica (art. 640-ter c.p.), associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Considerato che l'attivita' di raccolta delle scommesse comporta lo svolgimento di funzioni di rilevante delicatezza sia sotto il profilo della riscossione dei tributi che sotto quello della tutela del pubblico affidamento; Considerato che l'affidamento della concessione per la raccolta delle scommesse ha il proprio imprescindibile fondamento nel rispetto da parte del concessionario non soltanto degli obblighi derivanti dalla predetta normativa che specificamente disciplina l'attivita' in parola, ma anche e soprattutto di tutte le norme generali che riguardano le materie anzidette; Visto il provvedimento prot. n. III/7/160608798 del 19 ottobre 1998 con il quale e' stata cautelarmente disposta l'immediata sospensione, a carico della predetta societa', dell'esercizio e della raccolta delle scommesse; Visto il provvedimento di sospensione cautelare adottato, nei confronti della citata societa', da parte del C.O.N.I., per quanto concerne la raccolta delle scommesse sportive, con foglio n. 314/MG del 21 ottobre 1998; Ritenuto che gli elementi raccolti nelle citate operazioni di verifica prefigurano, a carico dei soggetti concessionari, comportamenti e responsabilita' che si configurano come violazioni delle normative suddette e ditale gravita' da far venir meno l'elemento fiduciario dal quale non puo' prescindere qualsiasi rapporto di natura convenzionale; Vista la nota n. 03192 del 10 marzo 1999, nella quale l'Avvocatura distrettuale dello Stato della Liguria, visti gli atti in suo possesso, osserva che l'attivita' illecita dell'agenzia ippica Ottonello e Mosca "e' conoscibile nella sua struttura e nella sua dinamica in modo completo"; Visto l'art. 3, comma 1, lettera d), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in base al quale il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, dichiara la decadenza dalla concessione, tra le altre ipotesi, quando nello svolgimento dell'attivita' delegata sono commesse violazioni della normativa tributaria; Visto il consenso manifestato in tal senso dal Ministero per le politiche agricole con nota n. 111062 del 27 aprile 1999; Vista la nota n. 7/30244/98 del 22 febbraio 1999, con la quale e' stato comunicato ai soggetti interessati, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio di un procedimento volto alla revoca della concessione in atto; Considerato che la comunicazione anzidetta e' stata regolarmente notificata ai soggetti interessati, come risulta dal verbale di notifica redatto in data 28 marzo 1999 dal Commissariato di pubblica sicurezza di Alassio; Ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti necessari per l'adozione di un provvedimento volto a dichiarare decaduta la concessione rilasciata alla societa' Ottonello e Mosca per la raccolta delle scommesse ippiche; Decreta: La societa' Ottonello e Mosca, con sede in Alassio, via S. Giovanni Bosco, 71, e' dichiarata decaduta dalla concessione rilasciata dall'UNIRE con atto rep. n. 1094 del 10 marzo 1986, per la raccolta delle scommesse ippiche. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 11 maggio 1999 Il direttore generale: Romano