Revoca del decreto ministeriale 4 luglio 1996, nonche' assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della societa' "Gennaio 90 S.r.l.", in Milano, e nomina del commissario liquidatore(GU n.75 del 1-4-1997)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attivita' delle societa' fiduciarie e di revisione; Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1 agosto 1986, n. 430, recante "Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria"; Visto il decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, recante "Misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria"; Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, concernente "Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria relative ai conti annuali e consolidati ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69"; Visto il proprio decreto in data 4 luglio 1996, con il quale la societa' Gennaio 90 S.r.l., avente sede legale in Milano, via Lazzaro Palazzi, 10, codice fiscale 10041580159, costituita in data 12 aprile 1990 con atto a rogito notaio dott. Carlo Corso rep. n. 39991/3570, iscritta nel registro delle imprese di Milano in data 19 febbraio 1996, n. reg. 304812, iscritta nel registro ditte della C.C.I.A.A. di Milano al n. 1337871 in data 30 maggio 1990, e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con legge 13 aprile 1987, n. 148; Vista la lettera raccomandata a.r. prot. n. 424981 del 18 marzo 1996, ricevuta in data 25 marzo 1996, con la quale e' stato contestato, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, alla societa' "Gennaio 90 S.r.l.", avente sede legale in Milano, via Lazzaro Palazzi, 10, di avere svolto l'attivita' propria di societa' fiduciaria senza avere preventivamente ottenuto l'autorizzazione prevista dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, in quanto: la societa' detiene per conto di soggetti terzi, sulla base di un rapporto di mandato, un insieme di partecipazioni ed, in particolare: n. 453.247 azioni Blue Palace S.p.a., pari al 22,66% del capitale; n. 431.965 azioni Il Grand Hotel di Rimini S.p.a., pari al 19,63% del capitale; una quota pari al 1,27% del capitale della Hotel Villaggio S. Teresa S.r.l.; n. 200.180 azioni Italimmobili 81 S.p.a., pari al 10,009% del capitale; n. 10.686 azioni Curno S.p.a., pari allo 0,53% del capitale; n. 4.254 azioni Tau Palace S.p.a., pari allo 0,21% del capitale; n. 27.902 azioni S. Giuliano S.p.a., pari all'1,33% del capitale, titoli tutti rinvenienti da transazione stipulata in accoglimento di proposta 20 gennaio 1992 della Piccola casa della Divina Provvidenza; risulta, altresi', dai bilanci relativi agli esercizi 1993 e 1994 che "La societa' non possiede partecipazioni proprie ma detiene nell'interesse dei creditori partecipazioni, iscritte fra i conti d'ordine, essendo impegnati a ripartire fra gli ex fiducianti IFL il provento dell'eventuale realizzo"; al riguardo la societa' ha riferito nella nota integrativa al bilancio 1993 che: "Come noto, ma riteniamo utile ripeterlo, le azioni e le quote intestate alla nostra societa' non daranno luogo a proventi per la nostra societa', in quanto siamo contrattualmente impegnati a riversare quanto incassato, al netto delle pure spese di gestione della societa', a favore degli ex fiducianti"; alla richiesta di consegna dei titoli di pertinenza da parte di ex fiducianti (nel cui interesse detti titoli sarebbero stati ricevuti dal Cottolengo) la societa' non ha dato corso alla richiesta eccependo che "in capo ai singoli fiducianti che hanno conferito procura ... non sussiste alcun titolo giuridico in tal senso" e cio' in quanto gli stessi titoli secondo i termini del mandato cosi' come richiamati da codesta societa' dovrebbero essere alienati con distribuzione del ricavato nell'ambito della procedura di liquidazione della societa'; il mandato conferito alla societa' contiene fra l'altro una clausola di indisponibilita' dei titoli di che trattasi da parte degli aventi diritto. Le circostanze sopra ricordate assumono ulteriore connotazione considerando che il Comitato Gennaio 85 risulta avere sollecitato il rilascio di procure alla fine del 1995 in capo ai signori Ilario Gatti, Alfiero Romualdi e Antonio Varotto - e cio' essendo i signori Ilario Gatti e Antonio Varotto amministratori della societa' medesima - procure che prevedono il conferimento di speciali poteri volti a: acquisire dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'I.F.L. somme di spettanza dei mandanti quali creditori chirografari e cio' con riferimento alle seguenti societa': S. Giuliano immobiliare S.p.a., Curno immobiliare S.p.a., Italimmobili 81 S.p.a., Tau Palace immobiliare S.p.a.., Blue Palace S.p.a.., Grand Hotel di Rimini S.p.a., Hotel Villaggio S. Teresa S.r.l.; rappresentare i mandanti nell'esercizio di tutti i loro diritti sociali; ricercare acquirenti e vendere i titoli azionari obbligazionari e le quote di societa' al miglior offerente; attivare le iniziative necessarie per la liquidazione relativa alle azioni e obbligazioni e quote sopra dette; cedere alla S.r.l Gennaio 90 il credito residuo che restera' insoluto all'esito del riparto della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'I.F.L.; rinunciare a ogni pretesa o rivendicazione nei confronti del Cottolengo di Torino; ottenere dalla S.r.l. Gennaio 90, se spettante, l'impegno a ricercare acquirenti delle partecipazioni e titoli sopra elencati e di altri eventuali derivanti dalla definizione dei rapporti con il Cottolengo e a vendere detti titoli anche in connessione con altri identici mandati rilasciati da altri sottoscrittori ex fiducianti dell'I.F.L. al miglior offerente; nell'ambito di tale procura si prevede altresi' che i mandanti dichiarino di accettare espressamente di essere rimborsati dei loro eventuali crediti ceduti alla Gennaio 90, nei modi sopra ricordati con rinuncia a ogni pretesa o richiesta nei confronti della richiamata Gennaio 90 S.r.l. e dei suoi procuratori e con ulteriore conferimento di mandato agli amministratori della S.r.l. Gennaio 90 a rappresentare i mandanti nell'esercizio dei diritti sociali rinvenienti dai titoli detenuti dalla predetta societa' con ogni piu' ampio potere di rappresentanza anche sostanziale; a cio' si aggiunge che il mandato, sempre nel corpo della richiamata procura, ad incassare e a rimettere le somme dovute ai mandanti previo defalco di spese compensi e contributi non meglio specificati asseritamente dovuti alla S.r.l. Gennaio 90 e al comitato Gennaio 85; di fatto la societa' esercita i diritti sociali rinvenienti dalle partecipazioni di proprieta' di terzi sopra ricordate e nell'esercizio di tali diritti risulta che amministratori della societa' hanno assunto cariche sociali o negli organi di controllo delle societa' in tal modo partecipate; Vista la memoria datata 9 aprile 1996, con la quale la Gennaio 90 S.r.l. ha fatto presente: di essersi costituita per svolgere l'attivita' di "acquisto, vendita, permuta di partecipazioni azionarie nonche' di quote di societa' a responsabilita' limitata e di valori mobiliari in genere ..."; di essere stata iscritta con atto 6 maggio 1993, prot. 006731 dell'Ufficio italiano cambi nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'art. 6 della legge 5 luglio 1991, n. 197; che siffatta iscrizione e' dovuta alla decisione di destinare il risultato della propria attivita' alla soddisfazione risarcitoria clienti della IFL S.p.a. in l.c.a. assistiti dal comitato Gennaio 85, per cui la societa' opera a tutti gli effetti come una no profit society; di avere svolto l'attivita' di assunzione di partecipazioni pur iscrivendo le partecipazioni assunte tra i propri conti d'ordine con un unico atto di acquisizione ... relativo alla nota transazione "Cottolengo", motivo della costituzione della societa' stessa; che non esiste agli atti della societa' e non esiste in alcun luogo un atto o un qualunque impegno che comporti l'obbligo giuridico per la societa' di amministrare le partecipazioni assunte per conto di terzi; che non e' antigiuridico e non costituisce illecito l'iscrivere alcune poste tra i conti d'ordine al fine di rendere noto ai terzi che entrano in rapporto con la societa' che essi non devono fare affidamento sulla capacita' patrimoniale della societa' per via delle partecipazioni perche' il consiglio di amministrazione in rispetto dellavolonta' dei soci ha gia' destinato i beni appostati ad uno scopo diverso dall'assunzione di impegni garantiti da quei beni; che dagli atti sociali risulta che le partecipazioni sono di esclusiva proprieta' della societa'; Constatato, invece, che: la societa' stessa, nei bilanci relativi agli esercizi 1993 e 1994, ha dichiarato: "La societa' non possiede partecipazioni proprie ma detiene nell'interesse dei creditori partecipazioni, iscritte fra i conti d'ordine, essendo impegnati a ripartire fra gli ex fiducianti IFL il provento dell'eventuale realizzo" ed inoltre: "Come noto, ma riteniamo utile ripeterlo, le azioni e le quote intestate alla nostra societa' non daranno luogo a proventi, in quanto siamo contrattualmente impegnati a riversare quanto incassato, al netto delle pure spese di gestione della societa', a favore degli ex fiducianti"; la societa' medesima ha ripetutamente evidenziato che le partecipazioni ad essa intestate non sono di sua pertinenza dal momento che vengono appostate nei conti d'ordine e non nella sezione dell'attivo dello stato patrimoniale; Ritenuto: che l'attivita' rilevante, ai fini dell'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, non e' tanto quella che risulta dall'atto costitutivo, bensi' quella svolta di fatto; che di fatto la societa' Gennaio 90 S.r.l. ha acquisito la proprieta' e si e' resa intestataria delle partecipazioni rinvenienti dalla "transazione Cottolengo/Comitato Gennaio 85" ed ha esercitato i relativi diritti sociali a nome proprio e nel dichiarato interesse dei terzi gia' fiducianti dell'I.F.L. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa; che la mera intestazione dei titoli partecipativi (azioni e quote. di societa' di capitali) sia avvenuta a titolo fiduciario si constata dalla appostazione delle relative partecipazioni fra i conti d'ordine nel bilancio della societa'; Vista la ulteriore comunicazione in data 23 aprile 1990, con. la quale il legale incaricato dalla Gennaio 90 S.r.l. ha reso noto che: le partecipazioni possedute dalla Gennaio 90 S.r.l. sono state interamente cedute ad una societa' fiduciaria; la Gennaio 90 S.r.l. non e' la fiduciante della societa' fiduciaria; Considerato che l'atto di disposizione e' avvenuto anche nei confronti di terzi non piu' associati al comitato Gennaio 85 e che hanno formulato richieste di restituzione dei valori mobiliari di loro spettanza; Ritenuto che: con la lettera del 23 aprile 1996 il legale della Gennaio 90 S.r.l. ha dichiarato che "le partecipazioni possedute dalla societa' Gennaio 90 S.r.l. sono state interamente cedute ad una societa' fiduciaria"; tale atto di disposizione, avente per oggetto titoli dichiaratamente di terzi si pone quale ulteriore manifestazione di attivita' di amministrazione di beni altrui, senza per di piu', che risulti il previo consenso degli effettivi proprietari, e cio' indipendentemente dai profili non trasparenti dell'annunciata operazione; cosi' che l'apertura della procedura concorsuale si appalesa vieppiu' necessaria per consentire il conseguimento delle finalita' di tempestiva tutela sottese al disposto di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148; che le ragioni addotte nella memoria in data 9 aprile 1996 non paiono idonee a ritenere non applicabile nella specie il disposto dell'art. 3-bis piu' volte citato e quanto comunicato in data 23 aprile 1996 conferma ulteriormente le contestazioni mosse; che pertanto devono confermarsi le circostanze oggetto di contestazione nella ministeriale prot. n. 424981 del 18 marzo 1996; Constatato che nel decreto ministeriale 4 luglio 1996 si e' fatto riferimento all'attivita' di gestione dei titoli e tale richiamo ha ingenerato equivoco sulla effettiva portata della norma invocata, tanto che l'attivita' di gestione di partecipazioni societarie e' stata di fatto erroneamente identificata con l'attivita' di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, oggi sostituita dal decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; Considerato, inoltre, che con il ricorso presentato avanti il T.A.R. del Lazio, mediante notifica in data 29 luglio 1996, avverso il predetto decreto ministeriale 4 luglio 1996, e' stato fatto, tra l'altro, presente che: " ... il richiamo alla tutela del pubblico risparmio in ordine all'attivita' gestoria operato dal decreto de quo ..." e' errato; la cessione delle partecipazioni predette ad una societa fiduciaria non configurerebbe una ulteriore manifestazione di attivita' gestoria avente ad oggetto titoli di terzi in assenza del previo consenso degli effettivi proprietari, bensi' "un atto di aderenza alla contestazione"; Vista l'ordinanza emanata in data 17 gennaio 1997 dal Consiglio di Stato con la quale e' stato accolto l'appello per l'annullamento dell'ordinanza del T.A.R. Lazio - Roma: Sezione III Ter n. 701/1996, concernente il decreto di assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della societa' Gennaio 90 S.r.l.; Ritenuto, pertanto, di revocare il predetto decreto 4 luglio 1996 e di formulare il presente provvedimento con le novita' contenute nel quart'ultimo comma delle premesse, al fine di tenere conto delle suddette precisazioni e scongiurare fraintendimenti; Decreta: 1. Per i motivi indicati in premessa, dalla data del presente provvedimento, e' revocato il decreto ministeriale 4 luglio 1996. 2. La societa' Gennaio 90 S.r.l., avente sede legale in Milano, via Lazzaro Palazzi, 10, codice fiscale 10041580159, costituita in data 12 aprile 1990 con atto a rogito notaio dott. Carlo Corso rep. n. 39991/3570, iscritta nel registro delle imprese di Milano in data19 febbraio 1996, n. reg. 304812, iscritta nel registro ditte della C.C.I.A.A. di Milano al n. 1337871 in data 30 maggio 1990, e' posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, in quanto, cosi' come indicato nei fatti richiamati nelle premesse, in forma di impresa ed in carenza di autorizzazione: si e' resa intestataria di partecipazioni societarie di proprieta' di terzi soggetti; ha esercitato i relativi diritti sociali a nome proprio e nel dichiarato interesse dei terzi, gia' fiducianti dell'I.F.L. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa; ha compiuto atto di disposizione, avente per oggetto titoli dichiaratamente di terzi senza che risulti il previo consenso degli effettivi proprietari. 3. E' nominato commissario liquidatore l'avvocato Fabio Franchini, nato a Gavirate (Varese) il 24 ottobre 1944, domiciliato in Milano, alla via Lentasio n. 9. Il presente decreto sara' comunicato, per l'iscrizione, all'ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 marzo 1997 Il Ministro: Bersani