MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 marzo 1997 

Revoca   del   decreto   ministeriale   4   luglio   1996,    nonche'
assoggettamento   alla   liquidazione   coatta  amministrativa  della
societa' "Gennaio 90 S.r.l.", in Milano,  e  nomina  del  commissario
liquidatore
(GU n.75 del 1-4-1997)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
 Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attivita'
delle societa' fiduciarie e di revisione;
 Visto il decreto-legge 5 giugno 1986,  n.  233,  convertito  con  la
legge   1  agosto  1986,  n.  430,  recante    "Norme  urgenti  sulla
liquidazione coatta amministrativa delle  societa'  fiduciarie  e  di
revisione   e   disposizioni   transitorie  sugli  enti  di  gestione
fiduciaria";
 Visto il decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27,  convertito  con  la
legge  13  aprile 1987, n. 148, recante "Misure urgenti in materia di
enti di gestione fiduciaria";
 Visto il decreto legislativo 9  aprile  1991,  n.  127,  concernente
"Attuazione  delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia
societaria relative ai conti annuali e consolidati ai sensi dell'art.
1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69";
 Visto il proprio decreto in data 4 luglio  1996,  con  il  quale  la
societa' Gennaio 90 S.r.l., avente sede legale in Milano, via Lazzaro
Palazzi, 10, codice fiscale 10041580159, costituita in data 12 aprile
1990  con  atto a rogito notaio dott. Carlo Corso rep. n. 39991/3570,
iscritta nel registro delle imprese di Milano  in  data  19  febbraio
1996,  n.  reg.  304812, iscritta nel registro ditte della C.C.I.A.A.
di Milano al n. 1337871 in data 30 maggio 1990,  e'  stata  posta  in
liquidazione  coatta  amministrativa,  ai  sensi  e  per  gli effetti
dell'art.    3-bis  del  decreto-legge  16  febbraio  1987,  n.   27,
convertito con legge 13 aprile 1987, n. 148;
 Vista  la  lettera  raccomandata  a.r.  prot. n. 424981 del 18 marzo
1996, ricevuta  in  data  25  marzo  1996,  con  la  quale  e'  stato
contestato,  ai  sensi  dell'art. 3-bis del decreto-legge 16 febbraio
1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile  1987,  n.  148,  alla
societa'  "Gennaio  90  S.r.l.",  avente  sede  legale in Milano, via
Lazzaro Palazzi, 10, di avere svolto l'attivita' propria di  societa'
fiduciaria  senza  avere  preventivamente  ottenuto  l'autorizzazione
prevista dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, in quanto:
  la societa' detiene per conto di soggetti terzi, sulla base  di  un
rapporto di mandato, un insieme di partecipazioni ed, in particolare:
   n. 453.247 azioni Blue Palace S.p.a., pari al 22,66% del capitale;
   n. 431.965 azioni Il Grand Hotel di Rimini S.p.a., pari al 19,63%
del capitale;
   una quota pari al 1,27% del capitale della Hotel Villaggio S.
Teresa S.r.l.;
   n. 200.180 azioni Italimmobili 81 S.p.a., pari al 10,009% del
capitale;
   n. 10.686 azioni Curno S.p.a., pari allo 0,53% del capitale;
   n. 4.254 azioni Tau Palace S.p.a., pari allo 0,21% del capitale;
   n. 27.902 azioni S. Giuliano S.p.a., pari all'1,33% del capitale,
titoli  tutti rinvenienti da transazione stipulata in accoglimento di
proposta 20 gennaio 1992 della Piccola casa della Divina Provvidenza;
  risulta,  altresi',  dai bilanci relativi agli esercizi 1993 e 1994
che "La societa'  non  possiede  partecipazioni  proprie  ma  detiene
nell'interesse  dei  creditori  partecipazioni,  iscritte fra i conti
d'ordine, essendo impegnati a ripartire fra gli ex fiducianti IFL  il
provento dell'eventuale realizzo";
  al  riguardo  la  societa'  ha  riferito  nella nota integrativa al
bilancio 1993 che: "Come  noto,  ma  riteniamo  utile  ripeterlo,  le
azioni  e le quote intestate alla nostra societa' non daranno luogo a
proventi per la nostra societa',  in  quanto  siamo  contrattualmente
impegnati  a riversare quanto incassato, al netto delle pure spese di
gestione della societa', a favore degli ex fiducianti";
  alla richiesta di consegna dei titoli di pertinenza da parte di  ex
fiducianti  (nel  cui interesse detti titoli sarebbero stati ricevuti
dal  Cottolengo)  la  societa'  non  ha  dato  corso  alla  richiesta
eccependo  che  "in  capo  ai  singoli fiducianti che hanno conferito
procura ...  non sussiste alcun titolo giuridico in tal senso" e cio'
in quanto gli stessi titoli secondo i termini del mandato cosi'  come
richiamati   da  codesta  societa'  dovrebbero  essere  alienati  con
distribuzione   del   ricavato   nell'ambito   della   procedura   di
liquidazione della societa';
  il  mandato  conferito  alla  societa'  contiene  fra  l'altro  una
clausola di indisponibilita' dei titoli  di  che  trattasi  da  parte
degli aventi diritto.
 Le  circostanze  sopra  ricordate  assumono  ulteriore  connotazione
considerando che il Comitato Gennaio 85 risulta avere sollecitato  il
rilascio  di  procure  alla  fine  del 1995 in capo ai signori Ilario
Gatti, Alfiero Romualdi e Antonio Varotto - e cio' essendo i  signori
Ilario Gatti e Antonio Varotto amministratori della societa' medesima
- procure che prevedono il conferimento di speciali poteri volti a:
  acquisire  dalla  procedura  di  liquidazione coatta amministrativa
dell'I.F.L.  somme  di  spettanza  dei   mandanti   quali   creditori
chirografari  e  cio'  con  riferimento  alle  seguenti  societa': S.
Giuliano immobiliare S.p.a., Curno immobiliare  S.p.a.,  Italimmobili
81 S.p.a., Tau Palace immobiliare S.p.a.., Blue Palace S.p.a.., Grand
Hotel di Rimini S.p.a., Hotel Villaggio S. Teresa S.r.l.;
  rappresentare  i  mandanti  nell'esercizio  di tutti i loro diritti
sociali;  ricercare  acquirenti   e   vendere   i   titoli   azionari
obbligazionari e le quote di societa' al miglior offerente;
  attivare le iniziative necessarie per la liquidazione relativa alle
azioni e obbligazioni e quote sopra dette;
  cedere  alla  S.r.l  Gennaio  90  il  credito  residuo che restera'
insoluto all'esito del riparto della procedura di liquidazione coatta
amministrativa dell'I.F.L.;
  rinunciare a  ogni  pretesa  o  rivendicazione  nei  confronti  del
Cottolengo di Torino;
   ottenere  dalla  S.r.l.  Gennaio  90,  se  spettante,  l'impegno a
ricercare acquirenti delle partecipazioni e titoli sopra  elencati  e
di  altri  eventuali  derivanti dalla definizione dei rapporti con il
Cottolengo e a vendere detti titoli anche in  connessione  con  altri
identici  mandati  rilasciati  da  altri sottoscrittori ex fiducianti
dell'I.F.L.  al miglior offerente;
  nell'ambito di tale procura si  prevede  altresi'  che  i  mandanti
dichiarino  di  accettare espressamente di essere rimborsati dei loro
eventuali crediti ceduti alla Gennaio 90, nei  modi  sopra  ricordati
con   rinuncia  a  ogni  pretesa  o  richiesta  nei  confronti  della
richiamata  Gennaio  90 S.r.l. e dei suoi procuratori e con ulteriore
conferimento di mandato agli amministratori della S.r.l. Gennaio 90 a
rappresentare  i  mandanti   nell'esercizio   dei   diritti   sociali
rinvenienti dai titoli detenuti dalla predetta societa' con ogni piu'
ampio potere di rappresentanza anche sostanziale;
  a  cio'  si  aggiunge  che  il  mandato,  sempre  nel  corpo  della
richiamata procura, ad incassare e a rimettere  le  somme  dovute  ai
mandanti  previo  defalco  di  spese compensi e contributi non meglio
specificati asseritamente dovuti alla S.r.l. Gennaio 90 e al comitato
Gennaio 85;
  di fatto la societa' esercita i diritti sociali  rinvenienti  dalle
partecipazioni   di   proprieta'   di   terzi   sopra   ricordate   e
nell'esercizio di  tali  diritti  risulta  che  amministratori  della
societa'  hanno  assunto  cariche sociali o negli organi di controllo
delle societa' in tal modo partecipate;
 Vista la memoria datata 9 aprile 1996, con la quale  la  Gennaio  90
S.r.l. ha fatto presente:
  di  essersi  costituita  per  svolgere  l'attivita'  di  "acquisto,
vendita, permuta di partecipazioni  azionarie  nonche'  di  quote  di
societa'  a  responsabilita' limitata e di valori mobiliari in genere
...";
  di essere stata iscritta con  atto  6  maggio  1993,  prot.  006731
dell'Ufficio italiano cambi nell'elenco degli intermediari finanziari
di cui all'art.  6 della legge 5 luglio 1991, n. 197;
  che  siffatta  iscrizione  e' dovuta alla decisione di destinare il
risultato della propria  attivita'  alla  soddisfazione  risarcitoria
clienti della IFL S.p.a. in l.c.a. assistiti dal comitato Gennaio 85,
per  cui  la  societa'  opera  a tutti gli effetti come una no profit
society;
  di avere svolto l'attivita' di  assunzione  di  partecipazioni  pur
iscrivendo  le partecipazioni assunte tra i propri conti d'ordine con
un unico atto di acquisizione  ...  relativo  alla  nota  transazione
"Cottolengo", motivo della costituzione della societa' stessa;
  che non esiste agli atti della societa' e non esiste in alcun luogo
un  atto  o un qualunque impegno che comporti l'obbligo giuridico per
la societa' di amministrare le partecipazioni assunte  per  conto  di
terzi;
  che  non  e'  antigiuridico  e non costituisce illecito l'iscrivere
alcune poste tra i conti d'ordine al fine di rendere  noto  ai  terzi
che  entrano  in  rapporto  con  la societa' che essi non devono fare
affidamento sulla capacita' patrimoniale della societa' per via delle
partecipazioni perche' il consiglio di  amministrazione  in  rispetto
dellavolonta'  dei  soci  ha  gia'  destinato i beni appostati ad uno
scopo diverso dall'assunzione di impegni garantiti da quei beni;
  che dagli atti  sociali  risulta  che  le  partecipazioni  sono  di
esclusiva proprieta' della societa';
 Constatato, invece, che:
  la societa' stessa, nei bilanci relativi agli esercizi 1993 e 1994,
ha  dichiarato:  "La  societa' non possiede partecipazioni proprie ma
detiene nell'interesse dei creditori partecipazioni, iscritte  fra  i
conti  d'ordine,  essendo impegnati a ripartire fra gli ex fiducianti
IFL il provento dell'eventuale realizzo" ed inoltre: "Come  noto,  ma
riteniamo utile ripeterlo, le azioni e le quote intestate alla nostra
societa'   non   daranno   luogo   a   proventi,   in   quanto  siamo
contrattualmente impegnati a riversare  quanto  incassato,  al  netto
delle  pure  spese  di  gestione  della  societa',  a favore degli ex
fiducianti";
  la  societa'  medesima  ha   ripetutamente   evidenziato   che   le
partecipazioni  ad  essa  intestate  non  sono  di sua pertinenza dal
momento che vengono appostate nei conti d'ordine e non nella  sezione
dell'attivo dello stato patrimoniale;
 Ritenuto:
  che   l'attivita'  rilevante,  ai  fini  dell'assoggettamento  alla
liquidazione coatta  amministrativa  ai  sensi  dell'art.  3-bis  del
decreto-legge  16  febbraio  1987,  n. 27, convertito con la legge 13
aprile 1987, n. 148,  non  e'  tanto  quella  che  risulta  dall'atto
costitutivo, bensi' quella svolta di fatto;
  che  di  fatto  la  societa'  Gennaio  90  S.r.l.  ha  acquisito la
proprieta' e si e' resa intestataria delle partecipazioni rinvenienti
dalla "transazione Cottolengo/Comitato Gennaio 85" ed ha esercitato i
relativi diritti sociali a nome proprio e  nel  dichiarato  interesse
dei  terzi  gia' fiducianti dell'I.F.L. S.p.a. in liquidazione coatta
amministrativa;
  che la mera intestazione dei titoli partecipativi (azioni e  quote.
di societa' di capitali) sia avvenuta a titolo fiduciario si constata
dalla appostazione delle relative partecipazioni fra i conti d'ordine
nel bilancio della societa';
 Vista  la  ulteriore  comunicazione  in data 23 aprile 1990, con. la
quale il legale incaricato dalla Gennaio 90 S.r.l. ha reso noto che:
  le partecipazioni possedute dalla  Gennaio  90  S.r.l.  sono  state
interamente cedute ad una societa' fiduciaria;
  la   Gennaio   90  S.r.l.  non  e'  la  fiduciante  della  societa'
fiduciaria;
 Considerato  che  l'atto  di  disposizione  e'  avvenuto  anche  nei
confronti  di  terzi  non piu' associati al comitato Gennaio 85 e che
hanno formulato richieste di restituzione  dei  valori  mobiliari  di
loro spettanza;
 Ritenuto che:
  con la lettera del 23 aprile 1996 il legale della Gennaio 90 S.r.l.
ha dichiarato che "le partecipazioni possedute dalla societa' Gennaio
90 S.r.l. sono state interamente cedute ad una societa' fiduciaria";
  tale    atto   di   disposizione,   avente   per   oggetto   titoli
dichiaratamente di terzi si pone quale  ulteriore  manifestazione  di
attivita'  di  amministrazione di beni altrui, senza per di piu', che
risulti il  previo  consenso  degli  effettivi  proprietari,  e  cio'
indipendentemente   dai   profili   non  trasparenti  dell'annunciata
operazione; cosi'  che  l'apertura  della  procedura  concorsuale  si
appalesa  vieppiu'  necessaria  per consentire il conseguimento delle
finalita' di tempestiva tutela sottese al disposto  di  cui  all'art.
3-bis  del  decreto-legge  16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la
legge 13 aprile 1987, n. 148;
  che le ragioni addotte nella memoria in  data  9  aprile  1996  non
paiono  idonee  a  ritenere  non applicabile nella specie il disposto
dell'art. 3-bis piu' volte citato e  quanto  comunicato  in  data  23
aprile 1996 conferma ulteriormente le contestazioni mosse;
  che   pertanto   devono   confermarsi  le  circostanze  oggetto  di
contestazione nella ministeriale prot. n. 424981 del 18 marzo 1996;
 Constatato che nel decreto ministeriale 4 luglio 1996  si  e'  fatto
riferimento  all'attivita'  di gestione dei titoli e tale richiamo ha
ingenerato equivoco sulla effettiva  portata  della  norma  invocata,
tanto  che  l'attivita'  di  gestione di partecipazioni societarie e'
stata di fatto erroneamente identificata con l'attivita' di  gestione
di  patrimoni  mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari
di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, oggi sostituita  dal  decreto
legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
 Considerato, inoltre, che con il ricorso presentato avanti il T.A.R.
del  Lazio,  mediante  notifica  in  data  29 luglio 1996, avverso il
predetto decreto ministeriale 4 luglio  1996,  e'  stato  fatto,  tra
l'altro, presente che:
  "  ...  il  richiamo  alla  tutela del pubblico risparmio in ordine
all'attivita' gestoria operato dal decreto de quo ..." e' errato;
  la cessione delle partecipazioni predette ad una societa fiduciaria
non configurerebbe una ulteriore manifestazione di attivita' gestoria
avente ad oggetto titoli di terzi  in  assenza  del  previo  consenso
degli  effettivi  proprietari,  bensi'  "un  atto  di  aderenza  alla
contestazione";
 Vista l'ordinanza emanata in data 17 gennaio 1997 dal  Consiglio  di
Stato  con  la  quale  e'  stato accolto l'appello per l'annullamento
dell'ordinanza del T.A.R. Lazio - Roma: Sezione III Ter n.  701/1996,
concernente  il  decreto  di assoggettamento alla liquidazione coatta
amministrativa della societa' Gennaio 90 S.r.l.;
 Ritenuto, pertanto, di revocare il predetto decreto 4 luglio 1996  e
di  formulare  il presente provvedimento con le novita' contenute nel
quart'ultimo comma delle premesse, al  fine  di  tenere  conto  delle
suddette precisazioni e scongiurare fraintendimenti; Decreta:
 1.  Per  i  motivi  indicati  in  premessa,  dalla data del presente
provvedimento, e' revocato il decreto ministeriale 4 luglio 1996.
 2. La societa' Gennaio 90 S.r.l., avente sede legale in Milano,  via
Lazzaro  Palazzi,  10, codice fiscale 10041580159, costituita in data
12 aprile 1990 con atto a rogito notaio dott. Carlo Corso  rep.    n.
39991/3570,  iscritta  nel registro delle imprese di Milano in data19
febbraio 1996, n. reg. 304812,  iscritta  nel  registro  ditte  della
C.C.I.A.A.  di  Milano al n. 1337871 in data 30 maggio 1990, e' posta
in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 3-bis del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito
con  la  legge 13 aprile 1987, n. 148, in quanto, cosi' come indicato
nei fatti richiamati nelle  premesse,  in  forma  di  impresa  ed  in
carenza di autorizzazione:
  si  e' resa intestataria di partecipazioni societarie di proprieta'
di terzi soggetti;
  ha esercitato i relativi diritti  sociali  a  nome  proprio  e  nel
dichiarato interesse dei terzi, gia' fiducianti dell'I.F.L. S.p.a. in
liquidazione coatta amministrativa;
  ha  compiuto  atto  di  disposizione,  avente  per  oggetto  titoli
dichiaratamente di terzi senza che risulti il previo  consenso  degli
effettivi proprietari.
 3.  E'  nominato commissario liquidatore l'avvocato Fabio Franchini,
nato a Gavirate (Varese) il 24 ottobre 1944, domiciliato  in  Milano,
alla via Lentasio n. 9.
 Il  presente decreto sara' comunicato, per l'iscrizione, all'ufficio
del registro delle imprese presso la camera di commercio,  industria,
artigianato e agricoltura di Milano.
 Il  presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Roma, 27 marzo 1997
                                                 Il Ministro: Bersani