Scioglimento di due societa' cooperative.(GU n.195 del 20-8-2004)
IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Firenze
Visto l'art. 9 (art. 223-septiesdecies), decreto legislativo n. 6
del 17 gennaio 2003;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;
Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della
cooperazione, divisione IV/6;
Considerato che le cooperative in calce elencate non depositano i
bilanci d'esercizio da oltre cinque anni e che nello stato
patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;
Decreta:
Lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-septiesdecies),
decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, senza far luogo alla
nomina di commissario liquidatore, delle sottoelencate societa'
cooperative:
----> Vedere elenco a pag. 10 <----
I creditori o gli altri interessati alla nomina del commissario
liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla
Direzione provinciale del lavoro di Firenze, viale Lavagnini, 9
Firenze, entro il termine di trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Firenze, 5 agosto 2004
Il direttore provinciale: Mutolo