Importazioni di calzature originarie dalla Corea del Sud e da Taiwan.(GU n.70 del 24-3-1988)
Vigente al: 24-3-1988
Facendo seguito alla circolare n. 28/88 del 1 marzo 1988, si precisa che, fermi restando gli ammontari complessivi delle quantita' importabili da ciascuno dei Paesi ivi indicati, le ripartizioni per categorie di prodotto e per quote temporali hanno un valore meramente indicativo. Restano immutati gli altri elementi previsti nella citata circolare n. 28/88 del 1 marzo 1988. D'ordine del Ministro: GERBINO