DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 1997, n. 385
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo della Corte dei conti sugli atti della regione e delle province autonome.(GU n.259 del 6-11-1997)
Vigente al: 21-11-1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, primo comma, del sopra menzionato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Udito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti reso nell'adunanza del 26 febbraio 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - 1. Il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della regione e delle province autonome si esercita esclusivamente sui regolamenti di cui agli articoli 44, punto 1), e 54, punti 1) e 2), dello statuto, nonche' sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.". 2. E' abrogato l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 ottobre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Flick Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - Il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. - Il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1988, n. 178. - Il comma primo dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' il seguente: "Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco".