Reiezione dell'istanza in materia di applicazione dei benefici per il pagamento del carico di imposte sul valore aggiunto dovuto in base alle dichiarazioni dei redditi.(GU n.50 del 2-3-1999)
IL DIRETTORE REGIONALE delle entrate per la Toscana Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici; Visto l'art. 5, comma 4, lettera O a) della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista l'istanza prodotta in data 7 agosto 1998, con la quale il sig. Lippi Alessandro, nato a Piombino (Livorno) il 5 novembre 1963 e residente in Lungomare Marconi Guglielmo, 260 - Piombino, ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta sul valore aggiunto dovuto in base alle dichiarazioni afferenti l'anno 1989-1990; Considerato che l'istanza in esame e' stata redatta in forma generica senza evidenziare le precisazioni richieste dalla circolare 284/E/II3/6852 del 31 ottobre 1997; Considerato che dagli atti non risulta che il credito sia garantito da pignoramento sui beni immobili dell'azienda ne' da prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, secondo le disposizioni di cui all'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Visto i rapporti prot. n. 5446 del 13 luglio 1998, n. 636/1998 del 31 agosto 1998 dell'ufficio IVA di Livorno che, in merito alla richiesta in questione ha espresso parere sfavorevole; Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro - di Livorno, prot. n. 006 del 21 settembre 1998 dalla quale si rileva che l'attivita' individuale di Lippi Alessandro con dipendenti e' cessata nel 1988 mentre la societa' e cessata nel 1992; Vista l'attestazione rilasciata dalla camera di commercio di Livorno del 26 agosto 1998 dalla quale si rileva che la societa' e' cessata in data 19 febbraio 1992; Considerato che per i motivi sopra esposti non vi sono i presupposti richiesti dalla normativa in questione che espressamente richiama la necessita' di mantenere i livelli occupazionali, quale condizione per la concessione del beneficio; Considerato il parere sfavorevole espresso dalla sezione staccata della direzione regionale delle entrate di Livorno che ha prodotto apposita relazione istruttoria; Considerato che ai sensi della legge sulla trasparenza dell'azione amministrativa (legge 8 agosto 1990, n. 241), si comunica che il procedimento del presente provvedimento e' stato curato dalla direzione regionale delle entrate per la Toscana - Servizio V - Divisione X, struttura presso la quale e' possibile accedere agli atti del procedimento stesso; In forma di delega conferita dal Ministero delle finanze - Direzione centrale per la riscossione servizio II - Divisione 3, con circolare n. 260/E del 5 novembre 1998, prot. n. 98/157582; Decreta: Non e' accolta l'istanza prodotta dal sig. Lippi Alessandro per i motivi suesposti. Entro sessanta giorni dal ricevimento del presente provvedimento e' consentito proporre ricorso avanti al competente tribunale amministrativo regionale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Firenze, 16 febbraio 1999 Il direttore regionale: Fiorenza