Approvazione del nuovo testo dello statuto sociale della "Toro assicurazioni - Societa' per azioni", in Torino. (Provvedimento n. 1105).(GU n.34 del 11-2-1999)
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Toro assicurazioni - Societa' per azioni, con sede in Torino, via Arcivescovado n. 16, ed i successivi provvedimenti autorizzativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita ed in particolare l'art. 37 che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale e del programma di attivita'; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 40 che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale e del programma di attivita'; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Toro assicurazioni - Societa' per azioni, tenutasi in data 16 novembre 1998, che ha approvato un nuovo testo dello statuto sociale con la modifica apportata agli articoli 6, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 21 e 24; Visto il decreto di omologa del 18 dicembre 1998 emesso dal tribunale di Torino; Considerato che non sussistono elementi ostativi in ordine all'accoglimento della predetta modifica allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi; Dispone: E' approvato lo statuto sociale della Toro assicurazioni - Societa' per azioni, con sede in Torino, con le modifiche apportate agli articoli di seguito indicati. In particolare: "Art. 6: conferimento al consiglio di amministrazione della facolta' di aumentare in una o piu' volte, per un periodo massimo di cinque anni, dalla data della deliberazione assembleare del 16 novembre 1998, il capitale sociale fino a L. 400.000.000.000. I corrispondenti aumenti del capitale sociale possono essere riservati, nei limiti di legge, a dipendenti della societa' e/o di societa' controllate e/o controllanti, secondo modalita' e criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione". "Art. 9: adeguamento per l'intervento e la rappresentanza in assemblea alle disposizioni di legge". "Art. 10: assegnazione al presidente dell'assemblea anche dell'organizzazione dei lavori assembleari; nomina del segretario da parte dell'assemblea su proposta del presidente; possibilita' di non nominare un segretario ove il verbale di assemblea, nei casi di legge, venga redatto da un notaio scelto dal presidente". "Art. 11: modifica dei quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee". "Art. 14: modifica delle modalita' di convocazione del consiglio di amministrazione e introduzione della possibilita' di effettuare adunanze del consiglio di amministrazione in video conferenza". "Art. 15: informativa, al rappresentante comune degli azionisti di risparmio, delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione che possano influenzare le quotazioni delle azioni di risparmio". "Art. 17: partecipazione dei sindaci alle riunioni del comitato di amministrazione, ai quali gli amministratori stessi dovranno riferire sull'attivita' svolta nell'esercizio delle deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalle societa' o dalle societa' controllate e su quelle in potenziale conflitto di interesse". "Art. 21: nuova procedura per la nomina del collegio sindacale". "Art. 24: eliminazione dell'inciso ''a norma di legge''". Roma, 2 febbraio 1999 Il presidente: Manghetti