COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 28 febbraio 2018 

Parere sul Contratto di programma 2015-2029 tra  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, Ferrovie dello Stato Italiane  S.p.a.
e Tunnel Euralpin Lyon Turin S.a.a. (TELT) per il  finanziamento,  la
progettazione e la realizzazione della sezione transfrontaliera della
parte comune della nuova linea ferroviaria Torino - Lione.  (Delibera
n. 6/2018). (18A03785) 
(GU n.124 del 30-5-2018)

 
 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  400,  concernente  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 14 luglio 1993, n. 238, contenente  disposizioni  in
materia di trasmissione al Parlamento dei contratti  di  programma  e
dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.A. (FS), che
prevede,   tra   l'altro,   il   preventivo   parere   del   Comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica  dei  trasporti
(CIPET), istituito con legge 4 giugno 1991, n. 186, art. 2, comma 1; 
  Visto  l'art.  3,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha  disciplinato  le  funzioni
dei Comitati soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24
dicembre  1993,  n.  537,  tra  i  quali  e'  ricompreso  il   CIPET,
trasferendo a  questo  Comitato  una  parte  delle  competenze  dello
stesso, tra  cui,  alla  lettera  c),  la  valutazione  dei  piani  e
programmi  che  prevedano  interventi  incidenti  sul   settore   dei
trasporti; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  31
ottobre 2000, n. 138T e successive modificazioni, avente scadenza  al
31 ottobre 2060, con il quale e'  stata  rilasciata  a  favore  delle
Ferrovie   dello   Stato   la    concessione    per    la    gestione
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale; 
  Visto il «Nuovo piano dei trasporti e della logistica»,  sul  quale
questo Comitato si e' definitivamente pronunciato con delibera  n.  1
del 1° febbraio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  54  del
2001, e che e' stato  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 marzo 2001; 
  Considerato che le attribuzioni del Comitato sulla valutazione  dei
piani e programmi che prevedano interventi incidenti sul settore  dei
trasporti sono state, peraltro, fatte salve dall'art. 37, comma 6-ter
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  che  istituendo
l'Autorita' di regolazione dei trasporti espressamente  ha  stabilito
che «restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, del Ministero dell'economia e  delle  finanze  nonche'
del CIPE in materia di approvazione di contratti di programma»; 
  Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015,  n.  112,  «Attuazione
della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio  ferroviario  europeo
unico (Rifusione)», che abroga il decreto legislativo 8 luglio  2003,
n. 188, e che prevede, nel quadro di una piu' ampia  regolazione  dei
rapporti tra lo Stato e il Gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria,
per altro regolati da  un  atto  di  concessione  e  da  uno  o  piu'
«contratti di programma»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete  transeuropea  dei  trasporti  e  che  abroga  la
decisione n. 661/2010/UE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013  che  istituisce  il  meccanismo  per
collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n.  913/2010  e
che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010; 
  Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 2015, con la quale  questo  Comitato  ha  espresso
parere  sull'undicesimo  allegato  infrastrutture  al  Documento   di
economia e  finanza  (DEF)  2013  che  include  il  «Programma  delle
infrastrutture strategiche» vigente; 
  Viste le delibere n. 68 del 2010, n. 57 del 2011, n. 23  del  2012,
n. 29 del 2013, n. 91 del 2013, n. 19 del 2015, n. 62 del 2016  e  n.
67 del 2017, con le quali questo Comitato ha approvato fra l'altro  i
progetti  preliminari  e  definitivi  dell'infrastruttura  strategica
relativa alla linea ferroviaria Torino-Lione; 
  Viste le delibere n. 63 del 2007, n. 6 del 2008, n. 27 del 2010, n.
4 del 2012, n. 33 del 2012, n. 22 del 2013, n. 112 del 2015 e  n.  13
del 2017 con le quali questo Comitato ha fornito parere sui contratti
di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI
S.p.A., e, in particolare, sul «Contratto di  programma  2012-2016  -
parte investimenti - tra il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A.», sottoscritto in data 8
agosto 2014  e  approvato,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  10,  del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito  dalla  legge  11
novembre 2014, n. 164; 
  Viste le delibere n. 86 del 2010, n. 57 del 2011, n. 23  del  2012,
n. 29 del 2013, n. 91 del 2013, n. 19 del 2015, n. 62 del 2016  e  n.
67 del 2017, con le quali questo Comitato ha approvato, fra  l'altro,
i  progetti  della   linea   ferroviaria   Torino-Lione,   le   opere
compensative e fornito autorizzazione alla  realizzazione  per  lotti
costruttivi e all'avvio del 1° e del 2° lotto costruttivo; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  (c.d.  nuovo
Codice dei contratti pubblici) e successive  modificazioni  che,  con
riferimento alla programmazione infrastrutturale,  ha  individuato  i
seguenti strumenti di pianificazione e programmazione: 
    a) il Piano generale dei trasporti e della logistica  (PGTL)  che
contiene le linee strategiche delle politiche per la mobilita'  delle
persone e delle merci nonche'  dello  sviluppo  infrastrutturale  del
Paese; 
    b) il Documento pluriennale di pianificazione (DPP) che, oltre  a
quanto stabilito all'art. 2, comma  2,  del  decreto  legislativo  29
dicembre  2011,  n.  228,  e  seguenti  modificazioni,  contiene  gli
interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui
progettazione di fattibilita'  e'  meritevole  di  finanziamento,  da
realizzarsi in coerenza con il PGTL; 
  Vista la delibera 1° dicembre 2016, n.  68,  con  la  quale  questo
Comitato ha preso atto del contenuto delle «Linee guida del Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per  la  valutazione  degli
investimenti in opere pubbliche» (Linee guida), che definiscono - tra
l'altro - la procedura semplificata da adottare per la gestione della
«fase transitoria» fino al primo DPP; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    a) la delibera del 27 dicembre 2002,  n.  143,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 87  del  2003  e  la  relativa  errata  corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  140  del  2003,  nonche'  la
delibera del 29 settembre 2004,  n.  24,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato  ha  definito
il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP  deve
essere riportato su tutti i  documenti  amministrativi  e  contabili,
cartacei  ed  informatici,  relativi  a  progetti   di   investimento
pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
    b)  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
    c)  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge   12   novembre   2010,   n.   187,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  17  dicembre  2010,  n.  217,  che,  tra
l'altro,  definisce  le  sanzioni  applicabili  in  caso  di  mancata
apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Vista  la  normativa  vigente  in  tema  di  controllo  dei  flussi
finanziari e, in particolare: 
    a) l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,  n.   114,   che
regolamenta il monitoraggio  finanziario  dei  lavori  relativi  alle
infrastrutture strategiche e  insediamenti  produttivi  di  cui  agli
articoli 161, comma 6-bis e 176, comma  3,  lettera  e),  del  citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art.
203, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016; 
    b) la delibera di questo Comitato del 28  gennaio  2015,  n.  15,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015, che  aggiorna  -
ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge  n.  90
del 2014 - le modalita' di  esercizio  del  sistema  di  monitoraggio
finanziario di cui alla delibera del 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 2011 e la relativa errata corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011; 
  Vista la delibera dell'8  agosto  2015,  n.  62,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2015, con la quale questo  Comitato  ha
approvato  lo  schema  di  Protocollo  di  legalita'  precedentemente
licenziato  nella  seduta  del  13  aprile  2015  dal   Comitato   di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle  grandi  opere  (CCASGO),
costituito  con  decreto  14  marzo  2003,  adottato   dal   Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il MIT; 
  Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo 50  del  2016  che,
istituendo il Comitato di Coordinamento per l'alta sorveglianza delle
infrastrutture  e  degli  insediamenti   prioritari   (CCASIIP),   ha
assorbito  ed  ampliato  -  all'interno  di  quest'ultimo   Organismo
inter-istituzionale dello Stato - tutte le competenze del  previgente
CCASGO; 
  Vista la proposta di cui alla nota 13 febbraio 2018, n.  5452,  con
la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto
l'inserimento all'ordine del  giorno  della  prima  seduta  utile  di
questo Comitato del Contratto di programma 2015-2029 in esame; 
  Vista  la  nota  di  chiarimenti  fornita   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti 16 febbraio 2018, n. 1013; 
  Preso atto dei contenuti dello schema  di  Contratto  di  programma
2017-2029 e relativi allegati, ed in particolare che: 
a) sotto l'aspetto attuativo e procedurale 
  1) con l'Accordo intergovernativo del 29 gennaio  2001  (ratificato
con legge 27 settembre 2002, n. 228), stipulato tra i  Governi  della
Repubblica  italiana  e   della   Repubblica   francese,   e'   stato
formalizzato l'impegno a costruire, o a far costruire, le opere della
parte comune italo-francese del nuovo collegamento ferroviario  misto
merci/passeggeri Torino-Lione; 
  2) lo stesso Accordo  stabilisce  che  il  promotore  -  cui  erano
affidati gli studi, le ricognizioni e i lavori  preliminari  -  fosse
costituito in parti uguali tra i  due  gestori  delle  infrastrutture
delle reti ferroviarie nazionali italiana e francese  e  pertanto  la
conduzione degli studi, ricognizioni e lavori preliminari della parte
comune italo-francese della sezione internazionale della nuova  linea
sono  stati  affidati  alla  Lyon  Turin  Ferroviaire  S.a.s.  (LTF),
Societa' partecipata in quote paritarie da Rete Ferroviaria  Italiana
S.p.A. (RFI), e Reseau Ferre' de France (RFF); 
  3) il  progetto  e'  stato  inserito  nel  Contratto  di  Programma
2001-2005 tra il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e
RFI,  siglato  il  2  maggio  2001  e  successivi  aggiornamenti,   e
l'addendum al contratto stipulato a copertura dell'annualita' 2006; 
  4) il Contratto di Programma  2007-2011,  tra  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e RFI, firmato  il  31  ottobre  2007,
riporta il progetto  nella  tabella  A4-Opere  in  corso  -  Sviluppo
Infrastrutturale  Rete  Alta  Capacita'  (per  la  quota  parte  gia'
finanziata) e nella tabella B4  -  Opere  prioritarie  da  avviare  -
Sviluppo Infrastrutturale Rete Alta Capacita'  (per  la  quota  parte
priva di copertura finanziaria); 
  5) il 30 gennaio 2012 e' stato firmato a Roma un  accordo  (Accordo
2012) tra il Governo della Repubblica italiana  e  il  Governo  della
Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di  una  nuova
linea  ferroviaria  Torino-Lione,  che  costituisce  un   «protocollo
addizionale all'Accordo sottoscritto a Torino il  29  gennaio  2001»,
ratificato in Italia con legge 23 aprile 2014, n. 71; 
  6) il medesimo Accordo del 30 gennaio 2012 prevede la realizzazione
in fasi funzionali della parte comune italo-francese  e  nella  prima
fase, che costituisce l'oggetto del citato Accordo, sara'  realizzata
la sezione transfrontaliera (che comprende le nuove  stazioni  di  S.
Jean de Maurienne e di Susa) compresa tra  Saint-Jean-de-Maurienne  e
Susa-Bussoleno e i raccordi alle  linee  esistenti,  mentre  le  fasi
successive  saranno  definite  dai  Paesi  nell'ambito   di   accordi
ulteriori; 
  7) l'Accordo 2012 individua il  Promotore  pubblico,  quale  organo
comune, dotato di personalita' giuridica, costituito e controllato in
modo  paritetico  dagli  Stati  italiano  e  francese.  Il  Promotore
pubblico  e'  ente  aggiudicatore  ed  ha  la  qualifica  di  Gestore
dell'infrastruttura della sezione transfrontaliera,  ai  sensi  della
Direttiva 2001/14/CE ed inoltre: 
    a.  e'  responsabile  della  conclusione   e   del   monitoraggio
dell'esecuzione dei contratti, richiesti dalla  progettazione,  dalla
realizzazione  e  dall'esercizio   della   sezione   transfrontaliera
dell'opera; 
    b. assicura la direzione strategica e operativa del  progetto  ed
e' responsabile del  suo  buon  fine  nei  confronti  delle  Parti  e
dell'Unione europea; 
  8)  a  seguito   dell'entrata   in   vigore   del   nuovo   Accordo
Italo-Francese del 30 gennaio 2012 (ratificato in Italia con legge 23
aprile 2014, n. 71), RFF ha ceduto le sue partecipazioni in LTF  allo
Stato Francese attraverso il Ministero  delle  finanze  e  dei  conti
pubblici e il Ministero dell'economia, dell'industria e del digitale,
mentre RFI ha ceduto  le  sue  partecipazioni  in  LTF  a  favore  di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (FS); 
  9) LTF ha modificato  la  propria  denominazione  sociale  in  TELT
contestualmente all'approvazione della  modifica  del  nuovo  statuto
societario  in  data  23  febbraio  2015,   a   completamento   delle
prescrizioni concordate  fra  gli  Stati  nell'art.  13  dell'Accordo
internazionale del 2012, il quale prevede che il  Promotore  pubblico
Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT) si sostituisce a LTF nell'esercizio
delle  missioni  che  corrispondono  ai  diritti  e   agli   obblighi
precedentemente attribuiti a LTF; 
  10) il decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
emanato di concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
18 maggio 2015, n. 158, registrato in data 16 giugno 2015 dalla Corte
dei conti, che ha approvato il Contratto di Programma  2012  -  2016,
parte investimenti,  sottoscritto  in  data  8  agosto  2014  tra  il
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e  Rete  Ferroviaria
Italiana S.p.A. (RFI); 
  11) il Contratto di  Programma  2012  -  2016,  parte  investimenti
include  l'investimento   «Nuova   linea   Torino-Lione   (interventi
prioritari-quota  Italia)»  nella  tabella  C   «Partecipazioni»,   e
specifica che in esito alla ratifica dell'Accordo del  2012,  operata
dalla citata legge n. 71 del  2014,  l'intervento  sara'  oggetto  di
specifico Contratto di Programma a cura del Promotore (TELT); 
  12) il 5 dicembre 2014 e' stato sottoscritto fra  RFI  e  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti un Accordo  per  l'aggiornamento
del  Contratto  di   Programma   2012-2016   con   RFI,   riguardante
l'adeguamento del costo dell'opera; 
  13) la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di  stabilita'  2016),
ha stabilito che «nelle more  della  stipulazione  del  contratto  di
programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  la
societa' Ferrovie  dello  Stato  italiane  S.p.A.,  le  risorse  gia'
destinate  alla   realizzazione   della   nuova   linea   ferroviaria
Torino-Lione sono  direttamente  trasferite  alla  societa'  Ferrovie
dello Stato italiane S.p.A.»; 
  14) il decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze n. 299 del
9 settembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2016,
registro n. 1, foglio n. 3661,  e'  stato  approvato  l'Aggiornamento
2015  del  Contratto  di  Programma  2012-2016,  parte  Investimenti,
sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  da
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e in data 28 giugno  2016  e'  stato
eliminato dall'Atto  contrattuale  l'intervento  della  «Nuova  linea
Torino-Lione», considerando che  il  nuovo  soggetto  promotore  TELT
prevede la partecipazione di FS e non di RFI; 
  15) a  seguito  delle  novita'  derivanti  dall'applicazione  degli
accordi intergovernativi sopra richiamati e vista  la  necessita'  di
definire compiutamente il sistema giuridico/amministrativo dei ruoli,
delle responsabilita'  e  degli  impegni  degli  enti  coinvolti  nel
progetto, in accordo con quanto gia' previsto dalla citata  legge  di
stabilita' 2016, occorre procedere  alla  stipula  del  Contratto  di
Programma fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, FS e
TELT, per il periodo 2015-2029, al fine di disciplinare gli  obblighi
intercorrenti tra le Parti in  relazione  agli  investimenti  e  alle
relative  risorse  finanziarie,  nonche'   a   quelli   inerenti   la
realizzazione dell'Opera; 
b) Sotto l'aspetto dell'articolazione del Contratto 
  1)  l'art.  1,  oltre  alla  illustrazione  delle   definizioni   e
abbreviazioni, indica che le Premesse, le Tavole  (Tav.  1  «Costo  e
finanziamenti» e Tav. 2 «Prospetto delle fonti e  degli  impieghi  di
cassa per studi, ricognizioni e lavori preliminari») e  gli  allegati
(relazione informativa) costituiscono parte integrante del Contratto; 
  2) l'art. 2 definisce l'oggetto  del  Contratto,  che  concerne  la
disciplina dei rapporti tra lo Stato, FS e TELT,  con  riguardo  alle
modalita' di  finanziamento  della  progettazione  (ivi  comprese  le
attivita' di  studi,  ricognizioni  e  lavori  preliminari)  e  della
realizzazione dell'Opera da parte di TELT, limitatamente  alla  quota
di  finanziamento  italiana,  intendendo,  con   tale   affermazione,
escludere dalla disciplina  gli  analoghi  rapporti  che  TELT  debba
intrattenere con lo Stato francese (e suoi delegati).  L'Opera,  come
indicato nelle definizioni dell'art. 1 del Contratto,  e'  costituita
dalla sezione transfrontaliera della parte comune della  nuova  linea
ferroviaria Torino-Lione, come definita nell'Accordo 2012, ovvero «la
sezione della parte comune compresa  tra  Saint-Jean-de-Maurienne  in
Francia e Susa - Bussoleno in Italia»; 
  3) l'art. 3 fissa al 1° gennaio 2015 la decorrenza del contratto  e
al 31 dicembre 2029 la scadenza; sono, poi, illustrati  i  meccanismi
di aggiornamento e  di  recepimento  nel  contratto  delle  eventuali
novita' in materia finanziaria; 
  4) l'art. 4 attribuisce gli obblighi contrattuali in capo a FS e  a
TELT; 
  5) l'art. 5 stabilisce le modalita' di pianificazione ed erogazione
delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'Opera; 
  6) l'art. 6 definisce i poteri e  i  compiti  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  7)  l'art.  7  illustra  la  metodologia   di   valutazione   della
performance realizzativa; 
  8) l'art. 8  fornisce  indicazioni  in  merito  alle  comunicazioni
ufficiali; 
  9) l'art. 9 stabilisce le modalita' di regolazione delle  eventuali
controversie; 
c) Sotto l'aspetto realizzativo 
  1) la Nuova Linea  Torino-Lione  e'  parte  integrante  della  Core
Network TEN-T, che ha il compito di collegare i Paesi  dell'Unione  e
questi  ai  Paesi   confinanti   e   costituisce,   in   termini   di
infrastrutture di trasporto, il  presupposto  indispensabile  per  il
raggiungimento dell'obiettivo del mercato unico europeo; 
  2) la delibera 20 febbraio 2015, n. 19, ha  approvato  il  progetto
definitivo della sezione transfrontaliera  per  quanto  attiene  alla
parte in territorio italiano; 
  3) la successiva delibera 7 agosto  2017,  n.  67,  ha  autorizzato
l'avvio della realizzazione per lotti costruttivi, della «Nuova linea
ferroviaria  Torino-Lione:  Sezione  internazionale  -  Parte  comune
italo-francese - Sezione transfrontaliera»; 
  4) la fase di Studi ed indagini geognostiche e' stata avviata dalla
societa' LTF  a  partire  dal  2001  e  sara'  completato  dal  nuovo
promotore TELT entro il 2021; 
  5) i  lavori  definitivi  relativi  alla  sezione  transfrontaliera
comprendono: 
    a. il rifacimento dell'impianto di Saint-Jean-de-Maurienne con la
stazione internazionale ed il raccordo alla Linea Storica; 
    b. il tunnel di base transfrontaliero del Moncenisio; 
    c.  l'attraversamento  della  Piana  di  Susa  con  la   stazione
internazionale e le opere per l'innesto della Interconnessione  nella
Linea Storica Torino-Modane; 
  6) la realizzazione di tali opere, come disposto dal  CIPE  con  la
citata delibera n. 67 del 2017 e in accordo con la  legge  5  gennaio
2017, n. 1, avverra' per lotti  costruttivi  ai  sensi  dell'art.  2,
commi 232 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
  7) l'intera opera e'  articolata  nei  seguenti  cinque  lotti  non
funzionali, in aggiunta a studi opere geognostiche  preliminari  e  a
ulteriori opere compensative: 
    a. primo Lotto Costruttivo - Lotto 1 - Tunnel di Base; 
    b. secondo  Lotto  Costruttivo  -  Lotto  2  -  Opere  all'aperto
Francia; 
    c.  terzo  Lotto  Costruttivo  -  Lotto  3 -   Tunnel   di   Base
(completamento); 
    d. quarto Lotto Costruttivo - Lotto 4 - Opere all'aperto Italia; 
    e. quinto Lotto Costruttivo - Lotto 5 - Attrezzaggio Tecnologico. 
d) Aspetti finanziari 
  1) la citata Delibera n. 67 del 2017, ha fissato il nuovo limite di
spesa, per la parte di competenza italiana,  a  5.631,47  milioni  di
euro in valuta corrente, di cui 5.574,21 milioni di euro per il costo
rivalutato fino a  completa  realizzazione  dell'opera  e  57,26  per
misure di accompagnamento ulteriori rispetto a quelle gia'  contenute
nel costo complessivo dell'opera; 
  2) gli studi e le opere geognostiche precedenti rispetto ai  cinque
lotti ammontano a 739,71 milioni di euro, interamente finanziati,  di
cui 402 a carico dello Stato italiano e 337,71 a  carico  dell'Unione
europea; 
  3) la descrizione  degli  interventi  previsti  nei  singoli  lotti
costruttivi, il cronoprogramma dei lavori  e  i  connessi  fabbisogni
finanziari   annuali   per   ciascuno   di   essi   sono   riportati,
rispettivamente, nell'allegato 1, nell'allegato 2 e  nell'allegato  3
della medesima delibera n. 67 del 2017; 
  4) la tavola 1 del Contratto riporta il costo degli interventi e il
quadro  completo  delle  risorse  disponibili  sulle  diverse   fonti
nazionali e comunitarie; 
  5) le disponibilita' complessive ammontano a circa 3.632,33 milioni
di euro, di cui 2.966,76 milioni di risorse statali e 665,57  milioni
di risorse UE; 
  6) le risorse garantiscono la completa copertura finanziaria  della
fase di Studi ed indagini geognostiche (del costo di  739,71  milioni
di euro) e dei lotti costruttivi 1 e 2 (rispettivamente del costo  di
2.563,70 milioni di euro e 328,92 milioni di euro); 
  7) i fabbisogni residui, complessivamente pari a  2.738,84  milioni
di  euro,  sono  relativi  al  finanziamento   dei   restanti   lotti
costruttivi 3, 4 e 5 - rispettivamente del costo di 1.274,32  milioni
di euro, 414,68 milioni di euro e 992,58 milioni di euro  -  e  delle
ulteriori opere compensative previste dalla delibera n. 67  del  2017
per 57,26 milioni di euro; 
  8) nella tavola 2 del Contratto e' riportato per ogni annualita' il
prospetto delle fonti e degli impieghi di cassa,  relativamente  alle
attivita' gia' finanziate e a quelle da finanziare,  distinti  tra  i
diversi capitoli di spesa previsti nel bilancio dello Stato; 
  Considerato che il Comitato e' chiamato  ad  esprimere  il  proprio
parere, con osservazioni e raccomandazioni, sullo schema di contratto
in base all'art. 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato, art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62; 
  Vista  la  nota  27   febbraio   2018,   n.   1183-P,   predisposta
congiuntamente  dalla  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica e dal Ministero dell'economia e delle  finanze  e  posta  a
base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le
prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Delibera 
 
di  esprimere  parere  favorevole  sullo  schema  di  «Contratto   di
programma 2015-2029» tra il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, Ferrovie dello Stato Italiane  S.p.A.  e  Tunnel  Euralpin
Lyon  Turin  S.A.A.  (TELT),  nella  stesura  esaminata  nell'odierna
seduta, con le seguenti raccomandazioni: 
1. Disposizioni sul testo del Contratto 
  1.1 L'art. 2, comma 1, andra' riformulato, in modo coerente con  la
denominazione del contratto,  nel  modo  seguente,  ove  gli  accordi
intergovernativi lo  consentano:  Art.  2  Oggetto  -  comma  1.  «Il
Contratto ha per oggetto la disciplina  dei  rapporti  tra  lo  Stato
italiano, FS e TELT, con riguardo alle  modalita'  di  progettazione,
realizzazione dell'Opera da parte di TELT, ivi comprese le  attivita'
di  studi,  ricognizioni  e  lavori  preliminari,  e   del   relativo
finanziamento, limitatamente alla quota di finanziamento  italiana.».
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  vetrifichera',  al
riguardo,   se   negli    Accordi    intergovernativi    siglati    o
nell'applicazione  del  diritto  francese   vi   sia   un   legittimo
impedimento a tale modifica. 
  1.2 All'art. 2, comma 3, si segnala che si dovra' prevedere che  il
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  su  proposta  del
Commissario  straordinario  del  Governo   per   l'asse   ferroviario
Torino-Lione  e   della   Regione   Piemonte,   trasmetta   al   CIPE
un'informativa sul programma di attuazione delle ulteriori misure  di
accompagnamento non appena concluso il processo di condivisione con i
soggetti  partecipanti  all'Osservatorio   per   l'asse   ferroviario
Torino-Lione, nel rispetto del limite di spesa di cui  alla  delibera
67 del 2017, pari a 57,26 milioni di euro. 
  1.3 All'art. 3, comma 1, si ritiene che il comma  vada  riformulato
nei seguenti termini: «La validita' del  presente  Contratto  decorre
dalla sottoscrizione e la relativa scadenza e' fissata al 31 dicembre
2029,  o  comunque  fino  all'ultimazione  e   messa   in   esercizio
dell'Opera.». Tale riformulazione si rende  opportuna  in  quanto  il
contratto non puo' avere efficacia retroattiva,  anche  tenuto  conto
che lo stesso prevede obblighi tra le parti  e  casi  di  performance
negativa  e  per  inadempimenti.  Peraltro  il  «vuoto  contrattuale»
risulta normato dalla legge n. 208 del 2015, art. 1, comma  678,  che
ha gia' disciplinato il finanziamento dell'opera proprio  nelle  more
della stipula del contratto di programma. 
  1.4 Un protocollo d'intesa  tra  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Ragioneria generale dello Stato e DIPE, verra'  redatto  ai
sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 229 del 2011,  per
assicurare a questo  Comitato  il  flusso  costante  di  informazioni
coerenti  per  contenuti  con  il  sistema  di   monitoraggio   degli
investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144 del  1999,
per evitare il duplicarsi delle banche dati ed  in  coerenza  con  il
principio di unicita' dell'invio. 
  1.5 All'art. 4, comma 1, punto v) e vi), andrebbe inoltre  chiarito
che gli oneri aggiuntivi dei collaudi  sono  ricompresi  nell'attuale
limite di spesa. 
  1.6 All'art. 6, comma 2, si ritiene opportuno  esplicitare  che  la
verifica del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  del
rispetto degli obblighi contrattuali di TELT  riguardi  anche  quanto
previsto all'art. 7, comma 4, relativamente all'obbligo  di  TELT  di
collegare la valutazione delle performance dei dirigenti responsabili
dei progetti di investimento ai livelli di performance e ai  casi  di
inadempimento di cui al medesimo art. 7. 
  1.7  All'art.  7,  comma  2,  in  merito  alla  valutazione   delle
performance si dovrebbe  specificare  che  gli  scostamenti  sono  in
«riduzione   rispetto   a   quanto   programmato   o   previsto   dal
cronoprogramma allegato al Contratto». 
  1.8 Relativamente all'art. 7, si ritiene utile, comunque, prevedere
piu'   specifici   indici   di   risultato,   ovvero   procedure   di
individuazione degli inadempimenti contrattuali di  TELT  e  FS  piu'
dettagliate. Occorre, infatti,  evidenziare  che  nel  Contratto  nei
confronti di TELT ed FS  non  vi  sarebbero  altri  effetti  negativi
previsti, oltre a quelli dell'art. 7. A tale  proposito  al  medesimo
art. 7, potranno essere previsti casi di ulteriore valutazione  delle
performance, anche con apposito allegato o atto  integrativo,  per  i
quali il campione relativo  selezionato  per  il  monitoraggio  e  la
valutazione venga scelto, nell'ambito del diagramma di GANTT, tra  le
attivita' presenti sul «percorso critico» - attivita' che  presentano
diverse dipendenze e che, se ritardano  oppure  stentano  a  partire,
producono un impatto significativo e rilevante  sull'intero  progetto
non pienamente recuperabile -,  su  cui  occorre  quindi  concentrare
l'attenzione  per  garantire  il  buon  esito  dello  stesso   intero
progetto. 
  1.9 Dovra'  anche  essere  chiarito,  in  una  relazione  a  questo
Comitato di cui al punto 2.2,  relativamente  agli  elementi  su  cui
viene misurata la performance di TELT, come siano stati individuati i
quattro indicatori caratteristici ed i  livelli  di  performance  «di
riferimento» rispetto a cui calcolare lo scostamento dal programmato. 
  1.10 E' inoltre necessario che il campione di attivita' sulle quali
verificare la valutazione di performance sia determinato comprendendo
un  numero  rilevante  di  attivita'  significative,  in  termini  di
importo, complessita' tecnica e tempistica. 
  1.11 Il Contratto dovra',  altresi',  riportare  prima  dell'ultimo
considerato evidenza del CUP dell'opera, ai sensi dell'art. 11  della
legge 16 gennaio 2003, n. 3. 
2. Disposizioni finali 
  2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvedera'
ad assicurare, per conto di questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti relativi al contratto. 
  2.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  trasmettera'
a questo  Comitato  una  relazione  di  TELT  sul  recepimento  delle
raccomandazioni  contenute  nella  presente   delibera   e   con   un
aggiornamento sull'andamento del progetto nel suo insieme; 
  2.3 Il medesimo Ministero provvedera' a svolgere  le  attivita'  di
supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti
di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati  dalla
normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di  cui
alla delibera n. 63 del 2003 sopra richiamata. 
  2.4 Ai sensi della richiamata delibera n.  15  del  2015,  prevista
all'art. 36, comma 3, del decreto legge n. 90 del 2014, le  modalita'
di controllo dei flussi  finanziari  sono  adeguate  alle  previsioni
della medesima delibera. 
  2.5 Ai sensi della delibera  n.  24  del  2004,  il  CUP  assegnato
all'opera  dovra'  essere  evidenziato  in  tutta  la  documentazione
amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. 
  2.6 Il provvedimento di approvazione del  Contratto  dovra'  essere
trasmesso a questo Comitato una volta perfezionato. 
    Roma, 28 febbraio 2018 
 
                                     Il Presidente: Gentiloni Silveri 
 
Il segretario: Lotti 

Registrata alla Corte dei conti il 16 maggio 2018 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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