Criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale straordinario di investimenti in sanita'. Art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67.(GU n.124 del 30-5-1997)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PRORAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire; Visto l'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha differito al 31 luglio e al 31 agosto 1996 i termini precedentemente fissati dall'art. 3 del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, per l'approvazione dei progetti e per la trasmissione al CIPE delle istanze di ammissione a finanziamento, da parte delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1992, n. 491; Visto, in particolare, il comma 2-ter dell'art. 1 del predetto decreto-legge n. 280/1996 che detta i tempi, le modalita' ed i criteri per la ristrutturazione, da parte delle regioni e delle province autonome, della rete ospedaliera, ristrutturazione al cui fine possono essere utilizzati i finanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; Visto l'art. 1-bis del decretolegge 13 dicembre 1996, n. 630, convertito dalla legge 11 febbraio 1997, n. 21, che rende possibile l'assunzione di mutui relativi agli interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della citata legge n. 67/1988 per gli anni 1998 e 1999; Considerato che con lo spirare del citato termine del 31 agosto 1996 - entro il quale sono state presentate dai soggetti interessate le istanze di ammissione a finanziamento per la totalita' delle somme assegnate, con l'eccezione dell'importo di lire 413.427 milioni che, con separato provvedimento adottato in data odierna, viene revocato e riassegnato - la prima fase del programma deve considerarsi conclusa; Ritenuto opportuno fornire alle regioni ed alle province autonome delle linee guida programmatiche per il completamento dei programmi previsti dalla citata legge n. 67/1988; Vista la proposta del Ministro della sanita' in data 30 dicembre 1996, prot. 100/SCPS/5-18953; Visto il parere espresso dalla conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 19 dicembre 1996; Delibera: 1) Obiettivi. Le regioni e le province autonome programmano gli investimenti in edilizia sanitaria a completamento degli interventi previsti della legge n. 67/1988, art. 20, secondo le sottoindicate priorita'. a) Strutture ospedaliere: adeguamento agli standard indicati dalla normativa vigente - con particolare riferimento alle disposizioni di cui: alla legge 19 luglio 1996, n. 382; al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio dell'attivita' sanitaria da parte delle strutture pubbliche e private; alla legge 28 dicembre 1996, n. 662, art. 1 - nonche' miglioramento degli aspetti alberghieri e dell'accoglienza; sistemazione di spazi per l'esercizio della libera professione; completamento della rete dell'emergenza, con priorita' ai posti letto di rianimazione, finalizzati anche ai trapianti; potenziamento delle unita' spinali; adeguamento delle strutture alla normativa prevista dal decreto legislativo n. 626/1994 ai fini del miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro; miglioramento delle strutture di lungodegenza. b) Strutture per anziani: completamento del programma di realizzazione di RSA. c) Strutture territoriali: realizzazione delle strutture connesse ai dipartimenti di salute mentale come indicato nel progetto obiettivo "Tutela della salute mentale" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994 e art. 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1996, n. 662; completamento delle strutture distrettuali; completamento e miglioramento dei consultori; miglioramento e potenziamento delle strutture di riabilitazione. Per tutti i settori di intervento deve essere tenuta presente la necessita' di affrontare l'aspetto della manutenzione attraverso la definizione di un programma organico che garantisca la conservazione in efficienza delle strutture, con esclusione di semplici interventi manutentivi. 2) Modalita' operative. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione il Ministro della sanita' approva, dandone comunicazione alle regioni ed alle province autonome, le linee guida cui le stesse devono uniformarsi per la predisposizione dei rispettivi programmi. Nei predetti programmi devono essere indicati, per ciascuna opera, le caratteristiche tipologiche, le finalita', i risultati attesi, la localizzazione, la stima dei costi, le fonti di cofinanzimento, i tempi previsti di realizzazione e di attivazione. I programmi devono, altresi', essere articolati in varie annualita' al fine di prevedere un regolare flusso di cassa e consentire una verifica dell'andamento della spesa. Entro i successivi novanta giorni le regioni e le province autonome forniscono al Ministero della sanita' il quadro programmatico per il completamento del programma decennale di investimenti previsto dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20 in coerenza con la programmazione sanitaria regionale e con il programma di ristrutturazione della rete ospedaliera da attuarsi ai sensi dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 280/1996 citato in premessa. Nell'ambito di tale quadro programmatorio, le regioni e le province autonome devono altresi' presentare, per l'utilizzo delle risorse rese disponibili dall'art. 1-bis del decretolegge n. 630/1996, convertito dalla legge n. 21/1997, un dettagliato programma il quale deve contenere: esclusivamente interventi per opere complete, o da completare, fornite di progetto esecutivo o preliminare; l'individuazione degli interventi, tra quelli da attuare, considerati prioritari per le esigenze di maggiore funzionalita' del complesso delle strutture sanitarie regionali o provinciali; Le regioni e le province autonome, nel certificare la previsione di pieno utilizzo delle opere da finanziare con le risorse in corso di assegnazione, gia' realizzate o in corso di realizzazione, tengono altresi' conto delle disposizioni in materia di sanita' contenute nella legge 28 dicembre 1996, n. 662, art. 1. Entro i successivi trenta giorni il Ministero della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, presenta al CIPE la richiesta di approvazione del Programma nazionale quadro e del Programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1-bis del decretolegge n. 630/1996 convertito dalla legge n. 21/1997. Il Ministro della sanita', nel proporre al CIPE il programma di utilizzo delle risorse di cui all'art. 1-bis del decretolegge n. 630/1996, convertito dalla legge n. 21/1997, potra' tenere in debito conto il diverso stato di avanzamento dei programmi regionali, valutando la possibilita' di dare la precedenza agli interventi per i quali l'interruzione dei finanziamenti potrebbe determinare la chiusura dei cantieri. Roma, 21 marzo 1997 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 22 maggio 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 183