Avviso di rettifica al Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2017, n. 48/R, della Regione Toscana (Pubblicata nel B.U. n. 38 del 20.9.2017) concernente «Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994)».(GU n.14 del 14-4-2018)
Si comunica che, per mero errore materiale, nel regolamento in oggetto (pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 36 del 13 settembre 2017, Parte prima) a pag. 27 del suindicato Bollettino, nell'art. 50 anziche': 2. Tutti i soggetti catturati devono essere inanellati con anello inamovibile e numerato subito dopo la cattura e devono essere registrati. modalita' e i termini per la presentazione delle richieste dei richiami vivi di cattura sono definite con atto della competente struttura della Giunta regionale. leggasi: 2. Tutti i soggetti catturati devono essere inanellati con anello inamovibile e numerato subito dopo la cattura e devono essere registrati. 3. Le modalita' e i termini per la presentazione delle richieste dei richiami vivi di cattura sono definite con atto della competente struttura della Giunta regionale.