N. 727 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 aprile 2007
Ordinanza emessa il 17 aprile 2007 dal tribunale di Biella nel procedimento penale a carico di Scanzio Orazio Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione dell'applicazione di tale termine a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace - Irragionevolezza. - Codice penale, art. 157, comma quinto, sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3.(GU n.42 del 31-10-2007 )
IL TRIBUNALE Letti gli atti del procedimento penale a carico di Scanzio Orazio, nato a Biella il 29 luglio 1947, citato a giudizio con decreto del g.i.p. a seguito di opposizione a decreto penale in data 14 marzo 2006 per rispondere del delitto di cui all'art. 590 c.p. commesso in data 30 giugno 2001; Rilevato che il predetto reato, stante il tenore dell'imputazione, rientra nell'attuale sfera di competenza per materia del giudice di pace, e che, pertanto, ad esso devono essere applicate le sanzioni di cui al titolo II del d.lgs. n. 274/2000 come disposto dall'art. 63 della norma in parola, con esclusione dell'applicabilita' anche del titolo I (radicandosi invero la competenza del tribunale sulla base della disposizione transitoria di cui all'art. 64, comma 2 della medesima norma, di cui non sussiste il duplice presupposto della commissione del fatto successivamente al 6 ottobre 2000, data di pubblicazione del d.lgs. n. 274/2000, e dell'iscrizione della notizia di reato posteriormente al 2 gennaio 2002, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 274/2000, in particolare difettando nel caso di specie la seconda delle citate condizioni, in quanto il presente procedimento, avendo n. di R.G.N.R. 3111/01, e' stato sicuramente iscritto anteriormente al 2 gennaio 2002); Atteso che al delitto di lesioni colpose non aggravate non e' applicabile il termine di prescrizione previsto dall'art. 157, comma 5 c.p. introdotto dalla legge n. 251/2005 (astrattamente applicabile quale norma prescrizionale piu' favorevole) secondo cui «quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di tre anni» essendo il delitto in parola originariamente punito con la pena della reclusione fino a tre mesi o con la pena della multa, cio' da cui discende l'applicabilita' del trattamento sanzionatorio di cui alla lett. a) prima parte dell'art. 52 del d.lgs. n. 274/2000 che prevede per il caso in esame l'applicabilita' della pena pecuniaria della multa in via esclusiva, dovendosi pertanto applicare il termine prescrizionale considerevolmente piu' lungo di cui al primo comma dell'art. 157 c.p., contrariamente a quanto accade, ad esempio, per il delitto di lesioni colpose gravissime ovvero di lesioni dolose (delitti che ledono con maggior grado di intensita' il medesimo bene giuridico tutelato dalla fattispecie ascritta all'odierno imputato), che, essendo originariamente puniti rispettivamente con la pena della reclusione fino a due anni o della multa e con la sola pena della reclusione, comporterebbero ora l'applicazione in caso di condanna della pena pecuniaria alternativamente a quella della permanenza domiciliare ovvero del lavoro di pubblica utilita', ossia pene diverse da quella detentiva pecuniaria, cui appare pertanto riferibile la disposizione del comma 5 dell'art. 157 nella attuale formulazione, con la conseguente prescrittibilita' nel termine breve di tre anni; Ritenuto che, cio' premesso, si riveli rilevante nel giudizio a quo la questione della legittimita' costituzionale - peraltro gia' sollevata dal Tribunale di Perugia con ordinanza in data 20 marzo 2006 - dell'art. 157 c.p. per violazione dell'art. 3 Cost. in quanto contempla irragionevolmente per fatti per cui e' prevista una pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria termini di prescrizioni piu' brevi rispetto a quelli applicabili a fatti, di piu' lieve entita' e piu' lievemente sanzionati dalle relative norme di parte speciale del c.p., per cui e' prevista in via esclusiva la pena pecuniaria; Considerato, invero, che all'imputato e' contestato il delitto di lesioni colpose per il quale risulta applicabile il termine prescrizionale di cui al primo comma dell'art. 157 c.p., ma che potrebbe considerarsi gia' prescritto nell'ipotesi di ritenuta fondatezza della questione di legittimita' costituzionale che si propone; Osservato che, per la compiuta illustrazione della non manifesta infondatezza della questione, ci si possa riportare alle considerazioni gia' sviluppate nella citata ordinanza del Tribunale di Perugia, che ivi pertanto integralmente si trascrive per la parte che interessa; «Innanzi tutto deve ritenersi che il disposto dell'art. 157, comma 5 c.p., risultante dalle modifiche apportate dall'art. 6, legge n. 251/2005, non sia riferibile a reati diversi da quelli oggi di competenza del giudice di pace, puniti con la permanenza domiciliare o il lavoro sostitutivo. Diversamente intesa, la norma risulterebbe inapplicabile, in quanto priva di qualsivoglia concreto riferimento. D'altro canto nulla rileva che l'art. 52, d.lgs. n. 274/2000 contempli un meccanismo sanzionatorio a griglia, prevedendo al secondo comma lett. a), seconda parte, lett. b), e lett. c), in alternativa alle altre, anche la mera pena pecuniaria. In particolare deve escludersi che per il solo fatto della possibilita' di irrogare quest'ultima, debba aversi riguardo al termine dettato dall'art. 157, comma 1 c.p., in forza del quale la prescrizione matura in almeno sei anni per i delitti e in almeno quattro anni per le contravvenzioni, anche se puniti con la sola pena pecuniaria. Il primo comma infatti correla il termine alla natura del reato mentre il quinto comma al fatto in se' che la legge stabilisca una pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria. Men che mai, stante il tenore della norma, potrebbe aversi riguardo al tipo di trattamento in concreto irrogato, atteso che la prescrizione e' correlata alla pena edittalmente prevista. Cio' posto, deve prendersi atto che vi sono reati attualmente rientranti nella competenza del giudice di pace, in genere quelli meno gravi, per i quali e' irrogabile la sola pena pecuniaria: si tratta dei casi contemplati dall'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 274/2000, cioe' dei reati originariamente puniti con la sola pena pecuniaria, come la minaccia semplice di cui all'art. 612 c.p., e dei casi contemplati dall'art. 52, comma 2, lett. a), prima parte, cioe' dei reati per i quali era prevista la pena detentiva non superiore a mesi sei alternativa a quella pecuniaria, come nel caso dell'ingiuria di cui all'art. 594 c.p. Valutando il sistema delineato dal nuovo art. 157 c.p., commi 1 e 5, deve necessariamente concludersi, non essendo possibile pervenire a soluzioni interpretative diverse, che i reati oggi di competenza del giudice di pace sono soggetti a termini di prescrizione diversi, a seconda che siano puniti con la sola pena pecuniaria, nel qual caso il termine e' di anni sei per i delitti e di anni quattro per le contravvenzioni, ovvero, in alternativa, con la permanenza domiciliare o il lavoro sostitutivo, nel qual caso il termine e' sempre di anni tre. Ma un siffatto meccanismo risulta platealmente irragionevole, in quanto, a prescindere da qualsivoglia riferimento alla possibilita' di un piu' rapido "oblio sociale dell'illecito", si contempla un termine prescrizionale piu' lungo per reati oggettivamente meno gravi (talvolta di gran lunga meno gravi), in quanto implicanti una minore offesa ad uno stesso bene ovvero lesivi di un bene di rango inferiore. E' sufficiente in proposito considerare che se taluno minaccia di picchiare un altro individuo o lo percuote, i delitti di cui agli artt. 612 e 581 c.p., puniti con pena pecuniaria, sono soggetti al termine prescrizionale di anni sei mentre se lo stesso individuo passa effettivamente a vie di fatto, procurando lesioni lievi, il reato, punito anche con permanenza domiciliare o lavoro sostitutivo, e' soggetto al termine di prescrizione di anni tre. Analogamente nel rapporto tra ingiuria e diffamazione. Ad una siffatta irrazionalita', ascrivibile a malgoverno della discrezionalita' legislativa e non emendabile in malam partem, non puo' ovviarsi che con l'unificazione del termine di prescrizione per tutti i reati di competenza del giudice di pace, nel senso che sia per essi indistintamente applicabile il termine di anni tre, come previsto dall'art. 157, comma 5 c.p. Cio' risponde del resto all'eadem ratio della creazione di un "diritto mite", in cui la mitezza si rifletta non solo nel trattamento sanzionatorio ma anche nella delimitazione del lasso temporale entro il quale permane l'interesse alla punizione.».
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con l'art. 3 Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, comma 5 c.p., come novellato dall'art. 6, legge n. 251/2005, nella parte in cui non prevede che il termine di prescrizione di anni tre si applichi, oltre che ai reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria, a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace; Sospende il processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che l'ordinanza, di cui e' data lettura in udienza alle parti, sia notificata all'imputato, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica. Biella, addi' 17 aprile 2007 Il giudice: Frattini 07C1240