Concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette(GU n.254 del 28-10-1988)
Con decreto ministeriale n. 14/3822 del 20 settembre 1988 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Vigevano (Pavia) e' concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 17.371.327.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 17.550.340.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Panigada Antonio, Bernardelli Marina e Tosi Stefano Lino. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Pavia dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 14/3856 del 21 settembre 1988 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Citta' S. Angelo (Pescara) e' concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 309.846.410 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 321.651.000 iscritto a ruolo a nome della ditta Vadim's Fashion S.a.s. e di Savini Vittorio. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Pescara dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 14/3903 del 22 settembre 1988 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Baldichieri (Asti) e' concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.571.075.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.653.589.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Garelli Giampaolo. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Asti dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 14/3812 del 22 settembre 1988 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Corteolona (Pavia) e' concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 201.578.310 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 209.345.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Bonizzoni Paolo. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Pavia dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 14/3942 del 22 settembre 1988 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Corteolona (Pavia) e' concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 83.984.138 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 87.220.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Ghetti Luca. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Pavia dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 14/4010 del 22 settembre 1988 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Marano (Napoli) e' concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.065.681.600 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.142.454.558 iscritto a ruolo a nome delle ditte Di Giorgio Angelo; Buono Orsola; Di Costanzo Pietro; Belmare Mario; Parisi Vincenzo; Petillo Renato; Sgambati Enrico; Tommasino Armando e De Rosa Alfonso. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Napoli dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 14/3821 del 22 settembre 1988 al titolare dell'esattorie delle imposte dirette di Polistena e Scilla (Reggio Calabria) e' concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 430.962.540 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 457.191.328 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Tassone Salvatore, De Maria Maria Assunta, Lirosi Rocco e Cambareri Diego. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Reggio Calabria dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.