N. 408 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 marzo 1990
N. 408 Ordinanza emessa il 28 marzo 1990 dal tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Bracci Andrea Reati militari - Diserzione - Non consentito giudizio in contumacia se non per ordine specifico del procuratore generale militare - Esclusione, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 74/1985 e 503/1989, della legge 5 agosto 1988, n. 330 (nuova disciplina dei provvedimeti restrittivi) e del nuovo codice di procedura penale, della possibilita' di emettere, per i reati di diserzione o di mancanza alla chiamata, una qualunque misura cautelare coercitiva - Conseguenze - Creazione di un ingiustificato privilegio a favore di quanti, astenendosi dal rientrare nel reparto, permangono nella arbitraria assenza, sottraendosi cosi' agli obblighi di leva - Procedibilita' rimessa alla valutazione discrezionale del procuratore generale militare in contrasto con il principio della obbligatorieta' dell'azione penale. (C.P.M.P., art. 377). (Cost., artt. 3 e 112).(GU n.26 del 27-6-1990 )
IL TRIBUNALE MILITARE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Bracci Andrea, nato il 10 agosto 1968 a Roma, atto di nascita n. 03035 P. 1 S. A08, ivi residente in via Filippo De Grenet n. 145, scala D, pi. 2, int. 4; celibe, cameriere, incensurato, soldato nella 32a Brigata corazzata "Mameli" in Vacile (Pordenone), libero imputato di diserzione (art. 148, n. 2, del c.p.m.p.) perche', trasferito, il 20 settembre 1988, dal carcere giudiziario militare di Roma, alla Compagnia controcarri (32a brigata "Mameli" in Vacile, ometteva, senza giusto motivo, di raggiungerla, rendendosi assente arbitrario a tutt'oggi. Con l'aggravante della durata dell'assenza (art. 154, n. 1 del c.p.m.p.) e della recidiva specifica infraquinquennale in quanto condannato il 20 settembre 1988 dal tribunale militare di Roma, per "diserzione" (art. 99, primo e secondo comma, n. 1 e 2, del c.p.). FATTO E DIRITTO Anteriormente all'apertura del dibattimento, il pubblico ministero, dopo aver rilevato che il soldato Bracci non era comparso senza un legittimo impedimento dinanzi a questo tribunale pur essendogli stato ritualmente notificato il decreto di rinvio a giudizio, e che lo stesso risultava accusato di reato di diserzione (art. 148, n. 2, del c.p.m.p.) la cui assenza non era cessata, e infine che non si erano realizzate a norma dell'art. 377 del c.p.m.p. le condizioni necessarie per procedere al giudizio, ha eccepito l'illegittimita' del medesimo art. 377 in relazione all'art. 3 della Costituzione. La difesa non si e' pronunciata nel merito della questione di costituzionalita', ed ha comunque chiesto la declaratoria di non procedibilita'. Per giungere all'esame dell'eccezione, occorre preliminarmente descrivere l'attuale situazione normativa, tale per l'appunto da far pervenire la Parte pubblica alla conclusione dell'impossibilita' di procedere al giudizio nei confronti del Bracci. Dispone il citato art. 377 che per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata (artt. 148, 149 e 151 del c.p.m.p.) non si puo' procedere a giudizio contumaciale, salvo che vi sia concorso di altro delitto, o che ne sia cessata la permanenza, o che sia diversamente ordinato dal procuratore generale militare della Repubblica. E la diserzione del Bracci, perfezionatasi alle ore 24,00 del 25 settembre 1989, risulta ancora in atto dal momento che il militare non si e' mai presentato alla Compagnia controcarri in Vacile, e non concorre con alcun altro delitto. Non esiste, d'altra parte, nell'incarto processuale un ordine del procuratore generale militare di procedere comunque al giudizio.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 407/1990). 90C0801