N. 562 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 gennaio 1999

                                N. 562
  Ordinanza  emessa  il 29 gennaio 1999 dalla Corte dei conti, sezione
 giurisdizionale per la regione Lazio sui ricorsi riuniti proposti  da
 Massi Enzo ed altri contro la Corte dei conti ed altra
 Pensioni  -  Personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
    addetto alla commutazione telefonica  in  qualita'  di  operatore,
    capoturno   ed   assistente  di  servizio  e  personale  esecutivo
    dell'Amministrazione    delle    Poste    con     qualifica     di
    radiotelegrafista  e  radiotelefonista - Maggiorazione di un terzo
    nella valutazione dei  servizi  stessi  -  Mancata  previsione  di
    identico  beneficio per i dipendenti della Corte dei conti addetti
    alla  commutazione  telefonica  -  Disparita'  di  trattamento  di
    situazioni  omogenee  - Incidenza sui principi di proporzionalita'
    ed adeguatezza della retribuzione (anche differita),  di  garanzia
    previdenziale  e  di  imparzialita'  e buon andamento della p.a. -
    Eccesso di delega.
 (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 50).
 (Cost., artt. 3, 36, 38, 76 e 97).
(GU n.42 del 20-10-1999 )
                          LA CORTE DEI CONTI
   Visti        i        ricorsi        iscritti       ai       numeri
 00191/07730-00198-07729/00214-00850/07731-06588/07732-07733       del
 registro di segreteria;
   Visti gli atti di causa;
   Ha pronunciato la seguente ordinanza.
   Sui  ricorsi  presentati  il primo da Enzo Massi, Andrea Savastano,
 Luigi Massa, Marcello Di Giacomo, Adriana  Spoletini,  Nicola  Trugli
 residenti  nella  regione  Lazio e tutti elettivamente domiciliati in
 Roma, piazza  dei  Navigatori,  19  presso  lo  studio  dell'avvocato
 Italico   Pederzoli,  che  li  rappresenta  e  difende  nel  presente
 giudizio, giusta procura in calce ai ricorsi stessi, contro la  Corte
 dei  conti  e  la  Presidenza del Consiglio dei   Ministri avverso la
 mancata attribuzione del beneficio di cui all'art. 50 del testo unico
 29 dicembre 1973, n. 1092.
                               F a t t o
   I ricorrenti, tutti centralinisti telefonici della Corte dei conti,
 lamentano, con le proposte impugnative, il mancato riconoscimento nei
 loro confronti, del diritto alla maggiorazione  del  servizio  stesso
 previsto dall'art. 50 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092.
   Ai  sensi  di  questa  disposizione il beneficio e' riconosciuto in
 favore degli operatori, assistenti e capiturni dell'azienda di  Stato
 per  i  servizi  telefonici per il periodo prestato alla commutazione
 telefonica, nonche'  dei  radiotelegrafisti  e  radiotelefonisti  del
 Ministero delle poste.
   Con  i proposti ricorsi essi chiedono il riconoscimento del diritto
 al suindicato beneficio  prospettando,  in  subordine,  questione  di
 illegittimita'  costituzionale della norma contenuta nell'art. 50 del
 testo unico  n.  1092/1973  laddove  limita  l'attribuzione  di  tale
 beneficio  ai  dipendenti  dell'A.S.S.T.  e del Ministero delle poste
 addetti  alla  commutazione  telefonica  e  non   contempla   tra   i
 beneficiari  i  centralinisti  telefonici  dipendenti della Corte dei
 conti (o dei Ministeri).
   Essi deducono violazione dei seguenti articoli della Costituzione:
     dell'art. 3, perche' l'art. 50 integra una grave  discriminazione
 in danno ai centralinisti addetti alla commutazione, dipendenti dalla
 Corte dei conti (e dai Ministeri) e una discriminazione nascente da a
 disparita' di trattamento del tutto immotivata e arbitraria;
     dell'art.  36,  perche'  l'aumento  in  questione rappresenta una
 consistente quota del  trattamento  pensionistico  per  il  personale
 interessato  e  quindi  incide  pesantemente  su  quella retribuzione
 differita che e' la pensione;
     dell'art. 38, perche'  il  servizio  prestato  alla  commutazione
 telefonica  e'  di  natura  particolarmente  rilevante per il sistema
 nervoso  e  per  l'udito  e,   pertanto,   il   miglior   trattamento
 pensionistico rappresenta un compenso per un'attivita' usurante;
     dell'art.  97,  perche'  e'  dato  intuitivo che la disparita' di
 trattamento tra dipendenti  che  esercitano  le  stesse  mansioni  e'
 estremamente  controproducente  ai  fini  del  buon  andamento  della
 pubblica amministrazione;
     dell'art.  76,  per  non  essere  state  rispettate,  in  sede di
 legislazione  delegata,  le  direttive  fornite  con  la   legge   di
 delegazione (art.  4 della legge 18 marzo 1968, n. 249) che stabiliva
 che  "il Governo della Repubblica era delegato a raccogliere in testo
 unico le disposizioni concernenti i vari  rami  dell'amministrazione,
 tra  i quali la normativa pensionistica, apportando, ove d'uopo, alle
 stesse,  le  modificazioni  ed  integrazioni   (necessarie   per   il
 coordinamento ed ammodernamento (art. 4, primo comma)".
   Ora, soggiungono i ricorrenti, se c'era un caso nel quale, in corso
 di  redazione del nuovo testo unico delle pensioni, era necessario un
 intervento da parte del  legislatore  delegato,  questo  era  proprio
 quello regolato dall'art. 50 del nuovo testo unico.
   In   quella   sede  e'  stata,  invece,  ignorata  l'esistenza  dei
 centralinisti  dipendenti  dello  Stato,  probabilmente  perche'  nei
 d.P.R.  n. 1077 e n. 1079 del 1970 essi non erano nominati come tali,
 ma rientravano nelle qualifiche dei coadiutori,  mentre  sono  invece
 menzionati i radiotelegrafisti e radioelettricisti dell'azienda delle
 poste  (art.   115 del d.P.R. n. 1077 del 1970, ai quali il beneficio
 e' stato esteso).
                             D i r i t t o
   Preliminarmente va disposta la riunione,  ex art. 274  c.p.c.,  dei
 ricorsi, concernendo essi identica questione.
   Cio'  premesso,  va  osservato  che  la  controversia  che si vuole
 sottoporre  all'esame  della  Corte   costituzionale   trae   origine
 dall'applicazione,  nel  caso di specie, dell'art. 50 del testo unico
 29 dicembre 1973, n. 1092 (testo unico delle norme sul trattamento di
 quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) che  recita:
 "I  periodi  di  servizio  prestato  alla  commutazione telefonica in
 qualita' di operatore, di assistente o  di  capoturno  da  parte  del
 personale  dell'azienda  di  Stato  per  i  servizi  telefonici  sono
 aumentati di un terzo della loro durata. Tale aumento si computa come
 servizio effettivo.
   Il disposto di cui al comma precedente e' esteso anche al personale
 esecutivo  dell'Amministrazione  delle  poste   radiotelegrafista   e
 radiotelefonista".
   I  ricorrenti,di fatto assegnati al centralino telefonico sin dalla
 data di nomina in servizio (1962-1977), addetti quali operatori  alla
 commutazione telefonica interna, urbana, interurbana e internazionale
 e  tutti inquadrati nella quinta qualifica funzionale, con il profilo
 professionale di "telescriventista  centralinista  specializzato",  a
 decorrere  dal  1  gennaio  1978, ai sensi dell'art. 4, ottavo comma,
 della legge 11 luglio1980, n. 312, non possono,  per  la  limitazione
 contenuta      nella     richiamata     disposizione,     beneficiare
 dell'attribuzione di tale maggiorazione,  prevista  solamente  per  i
 colleghi dell'A.S.S.T.  e del Ministero delle poste.
   In  proposito,  l'Ente  di  appartenenza (segretariato generale) in
 relazione alla richiesta degli interessati   di  estensione  di  tale
 beneficio, ha chiesto uno specifico parere al Ministero del tesoro ed
 alla Presidenza del  Consiglio.
   Questi  hanno  concordemente  espresso  un  parere  negativo, nella
 considerazione che  la  norma  speciale  (art.  50,  testo  unico  n.
 1092/1973)  - che e' diretta a salvaguardare il personale preposto ad
 attivita'   continuative   particolarmente   usuranti,   non   sembra
 estensibile ai dipendenti di altre amministrazioni, ancorche' addetti
 a  mansioni  analoghe,  in  quanto  non si ritiene che possano essere
 impegnati con la stessa intensita' delle particolari categorie che il
 legislatore  ha  inteso  tutelare  - ove applicata anche al personale
 della Corte dei conti, esplicante le medesime mansioni, comporterebbe
 una violazione della ratio della normativa stessa, che risulta invece
 essere  quella  di  privilegiare  esclusivamente  la  posizione   dei
 dipendenti della A.S.S.T.  e delle PP.TT.
   I  loro  ricorsi,  alla  stregua  di tale disposizione, dovrebbero,
 pertanto, essere rigettati.
   Gli stessi  ricorrenti,  peraltro,  hanno  sollevato  questione  di
 illegittimita'  costituzionale  della norma in parola, per contrasto,
 con gli artt.  76, 36, 38, 97 e 3  della  Costituzione,  nei  termini
 gia' riferiti.
   E  tale questione e' rilevante, in quanto la disposizione contenuta
 nell'art. 50 del testo uncio n. 1092/1973  incide  sicuramente  sulla
 sorte  dei  ricorsi  de  quibus destinati, in presenza di esso, cosi'
 formulato e limitativo, al sicuro rigetto.
   La stessa questione appare altresi'  non  manifestamente  infondata
 sotto gli indicati profili.
   Appare  dubbia,  anzitutto,  la  conformita'  della disposizione in
 esame all'art. 76 della Costituzione, in quanto non sembra che  siano
 state  rispettate,  in  sede  di  legislazione delegata, le direttive
 prescritte dalla legge di delega (art. 4 della legge 18  marzo  1968,
 n.   249),   che   prevedevano  di  raccogliere  in  testo  unico  le
 disposizioni anche in materia pensionistica, apportando modificazioni
 ed   integrazioni   necessarie   per   il   loro   coordinamento   ed
 ammodernamento.
   Ed   in  effetti  va  rilevato  che  il  servizio  di  commutazione
 telefonica e' esattamente lo stesso, richiede  lo  stesso  genere  di
 concentrazione, si svolge con la stessa intensita' (turni strutturati
 fino alle 21), espone allo stesso tipo di malattie professionale, (ed
 infatti  i  suddetti  soggetti beneficiano dell'indennita' di rischio
 prevista dal d.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 "per compensare prestazioni
 di lavoro che comportino continua  e  diretta  esposizione  a  rischi
 pregiudizievoli alla salute o alla integrita' personale").
   La  stessa  disposizione  sembra collidere anche con l'art. 3 della
 Costituzione,  in  quanto  appare  discriminare   ingiustificatamente
 personale  in  identica  posizione  (tutti  centralinisti telefonici)
 sulla base di un elemento accidentale e  cioe'  la  circostanza  che,
 all'atto  della  redazione  del testo unico del 1973, i centralinisti
 della Corte dei conti (o dei Ministeri)  non  erano  individuati  con
 qualifiche  proprie  ma  restavano  assorbiti in quelli del personale
 d'archivio.
   Ma la norma impugnata sembra violare, oltre  che  il  principio  di
 uguaglianza,    anche,    se   non   soprattutto,   i   principi   di
 proporzionalita' della pensione e di adeguatezza  della  stessa  alle
 esigenze  vitali dei lavoratori di cui, rispettivamente, all'art. 36,
 primo  comma,  della  Costituzione  -  l'applicazione  del  quale  al
 trattamento  pensionistico  si riconnette al carattere retributivo di
 questo  e  quindi  discrimina  ingiustificatamente   il   trattamento
 economico  complessivo dei centralinisti della Corte dei conti (o dei
 Ministeri) rispetto a quello dei centralinisti  dell'A.S.S.T.  e  del
 Ministero   delle   poste;  e  al  successivo  art.  38:    l'obbligo
 assicurativo, affermato nei confronti  degli  addetti  al  centralino
 telefonico (Cass. 27 giugno 1978, n. 3195; Cass. 12 febbraio 1982, n.
 866),  e' prova di una situazione di non giustificata riduzione della
 pensione per il personale addetto a tale  servizio  nella  Corte  dei
 conti rispetto a quello dell'A.S.S.T. e delle poste.
   La  norma  in  esame  mal  sembra  accordarsi  con  i  principi  di
 razionalita', buon andamento  e  imparzialita'  dell'amministrazione,
 contenuti   nell'art.    97  della  Costituzione,  in  quanto  appare
 sconvolto  il   rapporto   tra   la   posizione   pensionistica   dei
 centralinisti  della  Corte  dei  conti  e  quella  dei centralinisti
 dell'A.S.S.T. e del Ministero delle poste.
   Tanto premesso, va disposta la sospensione del presente giudizio  e
 la   trasmissione   degli  atti  alla  Corte  costituzionale  siccome
 rilevante e  non  manifestamente  infondata  la  posta  questione  di
 costituzionalita',  mandando  alla  segreteria per gli adempimenti di
 competenza ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
                               P. Q. M.
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli
 artt. 76, 36,  38,  97  e  3  della  Costituzione,  la  questione  di
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  50  del d.P.R. 29 dicembre
 1973,  n.  1092,  laddove  limita  l'attribuzione  del  diritto  alla
 maggiorazione   del   servizio  ai  dipendenti  dell'A.S.S.T.  e  del
 Ministero delle poste addetti alla commutazione telefonica;
   Ordina che, a cura della  segreteria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  e  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
 nonche' sia comunicata ai Presidenti del Senato  della  Repubblica  e
 della Camera dei deputati;
   Dispone  la  immediata  trasmissione  degli atti, comprensivi delle
 attestazioni  di  avvenuta  notifica  e  comunicazione,  alla   Corte
 costituzionale.
   Cosi'  disposto  in  Roma,  nella camera di consiglio del giorno 29
 gennaio 1999.
                       Il presidente: De Pascalis
                                                L'estensione: Maneggio
 99C1013