N. 562 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 gennaio 1999
N. 562 Ordinanza emessa il 29 gennaio 1999 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Massi Enzo ed altri contro la Corte dei conti ed altra Pensioni - Personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici addetto alla commutazione telefonica in qualita' di operatore, capoturno ed assistente di servizio e personale esecutivo dell'Amministrazione delle Poste con qualifica di radiotelegrafista e radiotelefonista - Maggiorazione di un terzo nella valutazione dei servizi stessi - Mancata previsione di identico beneficio per i dipendenti della Corte dei conti addetti alla commutazione telefonica - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sui principi di proporzionalita' ed adeguatezza della retribuzione (anche differita), di garanzia previdenziale e di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Eccesso di delega. (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 50). (Cost., artt. 3, 36, 38, 76 e 97).(GU n.42 del 20-10-1999 )
LA CORTE DEI CONTI Visti i ricorsi iscritti ai numeri 00191/07730-00198-07729/00214-00850/07731-06588/07732-07733 del registro di segreteria; Visti gli atti di causa; Ha pronunciato la seguente ordinanza. Sui ricorsi presentati il primo da Enzo Massi, Andrea Savastano, Luigi Massa, Marcello Di Giacomo, Adriana Spoletini, Nicola Trugli residenti nella regione Lazio e tutti elettivamente domiciliati in Roma, piazza dei Navigatori, 19 presso lo studio dell'avvocato Italico Pederzoli, che li rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura in calce ai ricorsi stessi, contro la Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la mancata attribuzione del beneficio di cui all'art. 50 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092. F a t t o I ricorrenti, tutti centralinisti telefonici della Corte dei conti, lamentano, con le proposte impugnative, il mancato riconoscimento nei loro confronti, del diritto alla maggiorazione del servizio stesso previsto dall'art. 50 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092. Ai sensi di questa disposizione il beneficio e' riconosciuto in favore degli operatori, assistenti e capiturni dell'azienda di Stato per i servizi telefonici per il periodo prestato alla commutazione telefonica, nonche' dei radiotelegrafisti e radiotelefonisti del Ministero delle poste. Con i proposti ricorsi essi chiedono il riconoscimento del diritto al suindicato beneficio prospettando, in subordine, questione di illegittimita' costituzionale della norma contenuta nell'art. 50 del testo unico n. 1092/1973 laddove limita l'attribuzione di tale beneficio ai dipendenti dell'A.S.S.T. e del Ministero delle poste addetti alla commutazione telefonica e non contempla tra i beneficiari i centralinisti telefonici dipendenti della Corte dei conti (o dei Ministeri). Essi deducono violazione dei seguenti articoli della Costituzione: dell'art. 3, perche' l'art. 50 integra una grave discriminazione in danno ai centralinisti addetti alla commutazione, dipendenti dalla Corte dei conti (e dai Ministeri) e una discriminazione nascente da a disparita' di trattamento del tutto immotivata e arbitraria; dell'art. 36, perche' l'aumento in questione rappresenta una consistente quota del trattamento pensionistico per il personale interessato e quindi incide pesantemente su quella retribuzione differita che e' la pensione; dell'art. 38, perche' il servizio prestato alla commutazione telefonica e' di natura particolarmente rilevante per il sistema nervoso e per l'udito e, pertanto, il miglior trattamento pensionistico rappresenta un compenso per un'attivita' usurante; dell'art. 97, perche' e' dato intuitivo che la disparita' di trattamento tra dipendenti che esercitano le stesse mansioni e' estremamente controproducente ai fini del buon andamento della pubblica amministrazione; dell'art. 76, per non essere state rispettate, in sede di legislazione delegata, le direttive fornite con la legge di delegazione (art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249) che stabiliva che "il Governo della Repubblica era delegato a raccogliere in testo unico le disposizioni concernenti i vari rami dell'amministrazione, tra i quali la normativa pensionistica, apportando, ove d'uopo, alle stesse, le modificazioni ed integrazioni (necessarie per il coordinamento ed ammodernamento (art. 4, primo comma)". Ora, soggiungono i ricorrenti, se c'era un caso nel quale, in corso di redazione del nuovo testo unico delle pensioni, era necessario un intervento da parte del legislatore delegato, questo era proprio quello regolato dall'art. 50 del nuovo testo unico. In quella sede e' stata, invece, ignorata l'esistenza dei centralinisti dipendenti dello Stato, probabilmente perche' nei d.P.R. n. 1077 e n. 1079 del 1970 essi non erano nominati come tali, ma rientravano nelle qualifiche dei coadiutori, mentre sono invece menzionati i radiotelegrafisti e radioelettricisti dell'azienda delle poste (art. 115 del d.P.R. n. 1077 del 1970, ai quali il beneficio e' stato esteso). D i r i t t o Preliminarmente va disposta la riunione, ex art. 274 c.p.c., dei ricorsi, concernendo essi identica questione. Cio' premesso, va osservato che la controversia che si vuole sottoporre all'esame della Corte costituzionale trae origine dall'applicazione, nel caso di specie, dell'art. 50 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092 (testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) che recita: "I periodi di servizio prestato alla commutazione telefonica in qualita' di operatore, di assistente o di capoturno da parte del personale dell'azienda di Stato per i servizi telefonici sono aumentati di un terzo della loro durata. Tale aumento si computa come servizio effettivo. Il disposto di cui al comma precedente e' esteso anche al personale esecutivo dell'Amministrazione delle poste radiotelegrafista e radiotelefonista". I ricorrenti,di fatto assegnati al centralino telefonico sin dalla data di nomina in servizio (1962-1977), addetti quali operatori alla commutazione telefonica interna, urbana, interurbana e internazionale e tutti inquadrati nella quinta qualifica funzionale, con il profilo professionale di "telescriventista centralinista specializzato", a decorrere dal 1 gennaio 1978, ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio1980, n. 312, non possono, per la limitazione contenuta nella richiamata disposizione, beneficiare dell'attribuzione di tale maggiorazione, prevista solamente per i colleghi dell'A.S.S.T. e del Ministero delle poste. In proposito, l'Ente di appartenenza (segretariato generale) in relazione alla richiesta degli interessati di estensione di tale beneficio, ha chiesto uno specifico parere al Ministero del tesoro ed alla Presidenza del Consiglio. Questi hanno concordemente espresso un parere negativo, nella considerazione che la norma speciale (art. 50, testo unico n. 1092/1973) - che e' diretta a salvaguardare il personale preposto ad attivita' continuative particolarmente usuranti, non sembra estensibile ai dipendenti di altre amministrazioni, ancorche' addetti a mansioni analoghe, in quanto non si ritiene che possano essere impegnati con la stessa intensita' delle particolari categorie che il legislatore ha inteso tutelare - ove applicata anche al personale della Corte dei conti, esplicante le medesime mansioni, comporterebbe una violazione della ratio della normativa stessa, che risulta invece essere quella di privilegiare esclusivamente la posizione dei dipendenti della A.S.S.T. e delle PP.TT. I loro ricorsi, alla stregua di tale disposizione, dovrebbero, pertanto, essere rigettati. Gli stessi ricorrenti, peraltro, hanno sollevato questione di illegittimita' costituzionale della norma in parola, per contrasto, con gli artt. 76, 36, 38, 97 e 3 della Costituzione, nei termini gia' riferiti. E tale questione e' rilevante, in quanto la disposizione contenuta nell'art. 50 del testo uncio n. 1092/1973 incide sicuramente sulla sorte dei ricorsi de quibus destinati, in presenza di esso, cosi' formulato e limitativo, al sicuro rigetto. La stessa questione appare altresi' non manifestamente infondata sotto gli indicati profili. Appare dubbia, anzitutto, la conformita' della disposizione in esame all'art. 76 della Costituzione, in quanto non sembra che siano state rispettate, in sede di legislazione delegata, le direttive prescritte dalla legge di delega (art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249), che prevedevano di raccogliere in testo unico le disposizioni anche in materia pensionistica, apportando modificazioni ed integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed ammodernamento. Ed in effetti va rilevato che il servizio di commutazione telefonica e' esattamente lo stesso, richiede lo stesso genere di concentrazione, si svolge con la stessa intensita' (turni strutturati fino alle 21), espone allo stesso tipo di malattie professionale, (ed infatti i suddetti soggetti beneficiano dell'indennita' di rischio prevista dal d.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 "per compensare prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla integrita' personale"). La stessa disposizione sembra collidere anche con l'art. 3 della Costituzione, in quanto appare discriminare ingiustificatamente personale in identica posizione (tutti centralinisti telefonici) sulla base di un elemento accidentale e cioe' la circostanza che, all'atto della redazione del testo unico del 1973, i centralinisti della Corte dei conti (o dei Ministeri) non erano individuati con qualifiche proprie ma restavano assorbiti in quelli del personale d'archivio. Ma la norma impugnata sembra violare, oltre che il principio di uguaglianza, anche, se non soprattutto, i principi di proporzionalita' della pensione e di adeguatezza della stessa alle esigenze vitali dei lavoratori di cui, rispettivamente, all'art. 36, primo comma, della Costituzione - l'applicazione del quale al trattamento pensionistico si riconnette al carattere retributivo di questo e quindi discrimina ingiustificatamente il trattamento economico complessivo dei centralinisti della Corte dei conti (o dei Ministeri) rispetto a quello dei centralinisti dell'A.S.S.T. e del Ministero delle poste; e al successivo art. 38: l'obbligo assicurativo, affermato nei confronti degli addetti al centralino telefonico (Cass. 27 giugno 1978, n. 3195; Cass. 12 febbraio 1982, n. 866), e' prova di una situazione di non giustificata riduzione della pensione per il personale addetto a tale servizio nella Corte dei conti rispetto a quello dell'A.S.S.T. e delle poste. La norma in esame mal sembra accordarsi con i principi di razionalita', buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione, contenuti nell'art. 97 della Costituzione, in quanto appare sconvolto il rapporto tra la posizione pensionistica dei centralinisti della Corte dei conti e quella dei centralinisti dell'A.S.S.T. e del Ministero delle poste. Tanto premesso, va disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale siccome rilevante e non manifestamente infondata la posta questione di costituzionalita', mandando alla segreteria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 76, 36, 38, 97 e 3 della Costituzione, la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 50 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, laddove limita l'attribuzione del diritto alla maggiorazione del servizio ai dipendenti dell'A.S.S.T. e del Ministero delle poste addetti alla commutazione telefonica; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Dispone la immediata trasmissione degli atti, comprensivi delle attestazioni di avvenuta notifica e comunicazione, alla Corte costituzionale. Cosi' disposto in Roma, nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 1999. Il presidente: De Pascalis L'estensione: Maneggio 99C1013