Sostituzione dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 12 e del punto 1, lettera H), dell'allegato D al regolamento di esecuzione di alcune norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernenti le SIM ed altri intermediari mobiliari, approvato con delibera n. 5386 del 2 luglio 1991. (Deliberazione n. 6165).(GU n.127 del 1-6-1992)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni; Visto l'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 2 gennaio 1991, n. 1; Vista la propria delibera n. 5386 del 2 luglio 1991 con cui e' stato adottato il regolamento di esecuzione di alcune norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visti, in particolare, l'art. 12 e l'allegato D del suddetto regolamento concernenti, rispettivamente, l'aggiornamento del documento informativo che gli intermediari autorizzati sono tenuti a pubblicare e lo schema di redazione di detto documento informativo; Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni alla disposizione in materia di aggiornamento del documento informativo ed allo schema di redazione dello stesso allo scopo di evitare non necessari aggravi di costi in capo agli operatori; Delibera: I commi 4, 5 e 6 dell'art. 12 del regolamento di esecuzione di alcune norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, adottato con delibera n. 5386 del 2 luglio 1991 sono sostituiti dai seguenti: "4. Ove nel periodo dal 1 luglio al 30 giugno si sia verificato un evento che ha determinato la modifica delle informazioni contenute nel documento, entro il 31 luglio di ogni anno gli intermediari autorizzati procedono alla pubblicazione di un nuovo documento informativo ai sensi dell'art. 11. 5. In ogni caso, le modificazioni relative alle informazioni contenute nei punti 1, lettere A), B), C), D) ed E), ed al punto 2, lettera A), del documento informativo consegnato al cliente ai sensi dell'art. 13 ed i provvedimenti di sospensione e cancellazione dall'albo o di sospensione e revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge, adottati nei confronti dell'intermediario autorizzato sono comunicati per iscritto ai soggetti nei confronti dei quali l'intermediario stesso presta la propria attivita', in occasione dell'invio della comunicazione periodica, immediatamente successiva al verificarsi dell'evento, dovuta in forza di accordi contrattuali ovvero di disposizioni di legge o di regolamento". Il punto 1, lettera H), dell'allegato D del predetto regolamento e' sostituito dal seguente: " H) Composizione del consiglio di amministrazione, con indicazione per ciascuno dei membri della carica ricoperta, dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo, nonche' delle deleghe eventualmente ricevute ovvero rinvio ad apposito documento allegato contenente le notizie di cui sopra". La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob ed entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 13 maggio 1992 Il presidente: BERLANDA