MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Parere  integrativo  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche   tipiche   dei   vini,   relativo   alla   richiesta  di
riconoscimento  della  denominazione  di origine controllata del vino
«Serrapetrona» e proposta del relativo disciplinare di produzione.
(GU n.187 del 11-8-2004)

    Visto  il  proprio parere inerente la richiesta di riconoscimento
della  denominazione di origine controllata del vino «Serrapetrona» e
la proposta del relativo disciplinare di produzione, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 176 del 31 luglio 2003;
    Viste  le  note  di  opposizione  al  sopracitato  parere ed alla
relativa  proposta  del  disciplinare  di  produzione,  inviate dalla
Azienda  vitivinicola  Rocchi  Paris  e C. s.s. con sede in Caldarola
(MC), in data 26 settembre 2003;
    Esaminato  il  successivi accordo, trasmesso dalla Regione Marche
in   data   19   maggio   2004,  tra  produttori  ed  imbottigliatori
interessati,  ed  in  particolare, il ritiro delle controdeduzioni da
parte della sopraccitata Azienda Rocchi Paris;
    Ha  deliberato,  nella  riunione  del  15 luglio 2004, a parziale
modifica  ed  integrazione del disciplinare di produzione relativo al
vino  a  denominazione  di  origine  controllata  «Serrapetrona»,  di
accogliere le istanze presentate, proponendo, ai fini dell'emanazione
del  relativo  decreto  dirigenziale, la sostituzione dell'art. 5 del
disciplinare  di  produzione  allegato  al  parere  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 176 del 31 luglio 2004,
secondo il testo di cui appresso.
               PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
             DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
                            SERRAPETRONA
                               Art. 5.
                     Norme per la vinificazione
    Le operazioni di vinificazione, compreso l'invecchiamento, devono
essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dal
precedente art. 3.
    Tuttavia  tali  operazioni sono consentite, su autorizzazione del
Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle  indicazioni  Geografiche  tipiche  di vini, sentita la Regione
Marche,  in  cantine  situate al di fuori del territorio suddetto, ma
non  oltre  5 km in linea d'aria dal confine, sempre che tali cantine
siano  di  pertinenza  di  aziende  che  vinifichino  uve idonee alla
produzione  dei  vini  di  cui all'art. 1, ottenute da propri vigneti
ricadenti  nella  zona  di  produzione della denominazione di origine
controllata e garantita del vino «Serrapetrona».
    Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali  e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro peculiari
caratteristiche.
    La  resa massima delle uve in vino, compreso l'arricchimento, non
deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il
75%,  l'eccedenza  non  ha  diritto  alla  denominazione  di  origine
controllata.  Oltre  il  75%  decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto.