Rettifica al bando di concorso per l'ammissione al corso biennale di formazione specifica in medicina generale relativo al biennio 2000/2002.(GU n.39 del 19-5-2000)
IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il proprio decreto del 23 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 29 dell'11 aprile 2000, con il quale e' stato indetto pubblico concorso per l'ammissione di duemilasettantaquattro cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, provvisti di diploma di laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio professionale, al corso di formazione specifica in medicina generale, relativo al biennio 2000/2002; Rilevato che nell'art. 3, comma 2, e' previsto che i candidati debbano fare alcune dichiarazioni, sotto la propria responsabilita' e a pena di esclusione, fra le quali quella contenuta nella lettera c) "di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale indicando l'universita' che lo ha rilasciato e l'anno accademico in cui e' stato conseguito"; Rilevato che, nello schema di domanda allegato al decreto (Allegato A), nell'ambito delle dichiarazioni da effettuare da parte dei candidati e' contenuta, al punto 4, la dichiarazione "di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale conseguito presso l'universita' di ..............."; Rilevato che la dichiarazione relativa all'anno accademico in cui e' stata conseguita l'abilitazione, contenuta nell'art. 3, comma 2, lettera c), e' stata erroneamente inserita nello stesso art. 3, comma 2, lettera c) mentre la stessa non e' riprodotta nel punto 4 dello schema di domanda (Allegato A); Considerato che la difformita' tra il punto 4 dello schema di domanda e la lettera c) del predetto art. 3, comma 2, puo' far insorgere perplessita' in sede di valutazione, da parte delle regioni e provincia autonoma di Trento, delle domande ai fini dell'ammissione alle prove concorsuali; Considerato che la indicazione relativa all'anno accademico in cui e' stata conseguita l'abilitazione professionale contenuta nel citato art. 3, comma 2, lettera c), e' del tutto ininfluente ai fini della formulazione della graduatoria a livello regionale o provinciale, atteso che nell'art. 8, comma 5, e' previsto che "in caso di parita' di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianita' di laurea ed, a parita' di anzianita' di laurea, chi ha minore eta'"; Considerato che eventuali comportamenti difformi da parte dei candidati in sede di presentazione delle domande di ammissione, con riferimento alla dichiarazione relativa all'anno accademico di conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, sono del tutto ininfluenti ed irrilevanti in relazione alla irrilevanza della stessa per la formulazione della graduatoria; Ritenuto di procedere alla rettifica dell'errore materiale di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), con la riformulazione della stessa lettera c) nel modo seguente: "di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale indicando l'Universita' che lo ha rilasciato"; Decreta: Art. 1. Nell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 marzo 2000 meglio indicato in premessa, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale indicando l'Universita' che lo ha rilasciato". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 maggio 2000 Il Ministro: Veronesi