Modificazioni allo statuto dell'Universita' (Scuola di specializzazione in cardiochirurgia).(GU n.299 del 21-12-1996 - Suppl. Ordinario n. 229)
IL RETTORE - Veduto il Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592; - Veduto il Regio Decreto Legge 20 giugno 1935 n. 1071, convertito nella Legge 2 gennaio 1936 n. 73; - Veduto il regio decreto 30 Settembre 1938 n. 1652 e successive modificazioni; - Veduta la Legge 22 maggio 1978 n. 217; - Veduta la Legge 21 febbraio 1980 n. 28; - Veduto il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162; - Veduta la Legge 9 maggio 1989 n. 168; - Veduta la Legge 19 novembre 1990 n. 341; - Veduto il decreto Legislativo 8 agosto 1991 n. 257; - Veduto il D.M. 11 maggio 1995; - Veduto il D.P.R. 30 dicembre 1995 relativo all'aprovazione del piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1994-96; - Veduto il D.M. 3 luglio 1996; - Vedute le proposte di modifica dello Statuto formulate dalle Autorita' Accademiche dell'Universita' degli Studi di Pavia; - Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n. 1592; - Veduto il parere favorevole del CUN in data 10 ottobre 1996; - Veduto che lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli Studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 158 della gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo; - Considerato che nelle more dell'approvazione e di emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del Testo Unico piu' sopra citato e approvato con Regio Decreto 14.10.1926 n. 2130 e modificato con R.D. 13.10.1927 n. 2229 e successive modificazioni; - Considerata la necessita' di procedere ad una riarticolazione dello Statuto contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione DECRETA Lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Pavia approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: ARTICOLO UNICO Dopo l'art. 848 del vigente testo dello Statuto, al titolo XVIII e con scorrimento automatico degli articoli successivi, viene inserita la Scuola di Specializzazione in CARDIOCHIRURGIA secondo il seguente articolato: Art. 1. E' costituita la Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia presso l'Universita' degli Studi di Pavia (sede di Varese). La Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica. Art. 2. La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della cardiochirurgia. Tali specialisti sono addestrati per far fronte a tutte le richieste di competenza della cardiochirurgia. Art. 3. La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Cardiochirurgia. Art. 4. Il Corso ha la durata di 5 anni. Art. 5. Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della II Facolta' di Medicina e Chirurgia dell'Universita' degli Studi di Pavia - sede di Varese, del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche di Varese e quelle dell'Ospedale Multizonale di Varese rispondente a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del D. L.vo 257/1991 ed il relativo personale universitario appartenente agli specifici settori scientifico-disciplinari e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti Aree funzionali e discipline. Art. 6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la Scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque (5) per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque (25) specializzandi. Art. 7. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in Medicina e Chirurgia. Per l'iscrizione alla Scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Art. 8. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari sono i seguenti: A. Area propedeutica Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze approfondite di anatomo-fisiopatologia ed anatomia chirurgica; deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici. Settori: E06A Fisiologia umana E09A Anatomia umana E09B Istologia E10X Biofisica medica F01X Statistica medica F06A Anatomia patologica K06X Bioingegneria B. Area di Semeiotica generale e strumentale e di metodica clinica Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici, delle malattie di interesse chirurgico; lo specializzando deve apprendere i fondamenti della pratica clinica chirurgica. Settori: F04B Patologia clinica F06A Anatomia patologica F08A Chirurgia generale F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare F18X Diagnostica per immagini e radioterapia F19A Pediatria generale e specialistica C. Area di Anatomia chirurgica e corso d'operazioni. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche. Settori: F06A Anatomia patologica F09X Cardiochirurgia F08A Chirurgia generale D. Area di Cardiochirurgia Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche nell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la piu' opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici o con supporti terapeutici medici e radiogeni. Settore: F09X Cardiochirurgia F08A Chirurgia generale F08D Chirurgia toracica F08E Chirurgia vascolare E. Area di anestesiologia e valutazione critica Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore, in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti di settore per l'adozione della piu' opportuna condotta clinica; deve inoltre acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche. Settori: F19A Pediatria generale e specialistica F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare F08A Chirurgia generale F09X Cardiochirurgia F21X Anestesiologia F22B Medicina legale. Art. 9. L'attivita' didattica comprende ogni anno 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio Sanitario Nazionale. La frequenza della didattica formale e seminariale avviene nelle diverse aree come segue: I Anno Area propedeutica (ore 200) E06A (Fisiologia umana) Fisiopatologia dell'apparato cardiovascolare ore 50 Fisiopatologia dell'apparato respiratorio ore 40 E09A (Anatomia umana) Anatomia dell'apparato cardiovascolare ore 20 E09B (Istologia) Istologia dell'apparato cardiovascolare ore 10 E10X (Biofisica) Principi di emodinamica ed elettrofisiologia ore 20 F01X (Statistica medica) Statistica medica ore 10 F06A (Anatomia patologica) Anatomia ed istologia patologica ore 30 K06X (Bioingegneria) Elementi di bioingegneria delle protesi cardiovascolari ore 20 II Anno Area di Semeiotica generale e strumentale e di metodica clinica (ore 200) F04B (Patologia clinica) Istituzioni di chirurgia generale applicata ore 20 F06A (Anatomia patologica) Anatomia ed istologia patologica ore 10 F08A (Chirurgia generale) Trattamento pre e post operatorio ore 20 F07C (Malattie dell'apparato cardiovascolare) Cardiologia e terapia medica delle cardiopatie ore 40 Clinica delle vasculopatie periferiche ore 20 F18X (Diagnostica per immagini e radioterapia) Diagnostica per immagini e radioterapia ore 60 F19A (Pediatria generale e specialistica) Clinica delle malattie cardiovascolari in eta' pediatrica ore 30 III Anno Area di Anatomia chirurgica e corso d'operazioni (ore 200) F06A (Anatomia patologica) Anatomia patologica ore 10 F09X (Cardiochirurgia) Principi e tecniche di circolazione extracorporea ore 30 Anatomia chirurgica e tecniche operatorie in cardiochirurgia ore 50 Clinica delle malattie chirurgiche del cuore e dei grossi vasi ore 80 F08A (Chirurgia generale) Tecniche operatorie in chirurgia generale ore 30 IV Anno Area di Cardiochirurgia (ore 200) F09X (Cardiochirurgia) Terapia chiurgica delle cardiopatie acquisite ore 70 Trapianto cardiaco ore 20 F08A (Chirurgia generale) Clinica delle malattie chirurgiche dell'esofago e del diaframma ore 40 F08D (Chirurgia toracica) Clinica delle malattie chirurgiche del polmone e della parete toracica ore 40 F08E (Chirurgia vascolare) Terapia chirurgica delle vasculopatie periferiche ore 30 V Anno Area di anestesiologia e valutazione critica (ore 200) F19A (Pediatria generale e specialistica) Clinica delle malattie cardiovascolari neonatali ore 20 F07C (Malattie dell'apparato cardiovascolare) Terapia intensiva cardiologica ore 30 F08A (Chirurgia generale) Terapia chirurgica delle malattie dell'esofago e del diaframma ore 20 Terapia chirurgica delle malattie del polmone e della parete toracica ore 20 F09X (Cardiochirurgia) Terapia chirurgica delle cardiopatie congenite ore 60 F21X (Anestesiologia) Anestesia e rianimazione cardiochirurgica ore 30 F22B (Medicina legale) Medicina legale ore 20 Art. 10. Durante i 5 anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori, laboratori che garantiscono, oltre ad un'adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico compreso il tirocinio nella misura stabilita dalle normative comunitarie (L. 428/1990 e D.L.vo 257/1991): - Cattedra di Chirurgia Generale del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche di Varese - Cattedra di Chirurgia Toracica del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche di Varese - Divisione e Ambulatori di Cardiochirurgia dell'Ospedale Multizonale di Varese - Divisione e Ambulatori di Chirurgia I dell'Ospedale Multizonale di Varese - Centro di Ricerche in Chirurgia Toracica dell'Universita' di Pavia a Varese. - Laboratorio di Ricerche in Chirurgia dell'Universita' di Pavia a Varese. La frequenza nelle varie aree per 200 ore annue complessive di didattica formale e seminariale piu' le ore di tirocinio guidate, da effettuare frequentando le strutture sanitarie della Scuola, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel servizio Sanitario Nazionale, avverra' secondo delibera del consiglio della Scuola, nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati all'art. 8. Art. 11. Il Consiglio della Scuola, al fine di ottenere la formazione di medici specialisti in Cardiochirurgia secondo gli obiettivi generali e quelli specifici delle diverse aree e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati all'art. 8, nonche' gli standards complessivi di addestramento professionale, determina, nel rispetto dei diritti dei malati: a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche ivi comprese le attivita' pratiche di laboratorio e di tirocinio; b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attivita' didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato. Il piano dettagliato delle attivita' formative e' deliberato dal Consiglio della Scuola e reso pubblico nel Manifesto annuale degli Studi. Art. 12. Per tutta la durata della Scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola. Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia stata affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto. Art. 13. Il Consiglio della Scuola puo' autorizzare la frequenza all'estero di strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola puo' riconoscere utile l'attivita' svolta nelle suddette strutture, sulla base di idonea documentazione. Art. 14. Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve aver frequentato reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza per almeno una annualita'; deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio; deve dimostrare di aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica basata sulla preparazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato: - procedure diagnostiche di affezioni cardiache in almeno 100 casi; - almeno 250 interventi di cardiochirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore; - almeno 200 interventi di chirurgia generale e specialistica, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi e relativo peso specifico. Art. 15. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle Scuole di Specializzazione. Pavia, 31 ottobre 1996 p. Il rettore: VITA FINZI