Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.(GU n.146 del 25-6-1997)
IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartennenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Meentemeyer Claudia, nata a Dusseldorf (RFG) il 3 aprile 1964, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "rechtsanwalt" - rilasciatogli in data 12 maggio 1995 dal Senatsverwaltung fur Justiz di Berlino - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione legale; Considerato che l'istante ha concluso il percorso formativo accademico in "Rechtswissenschaft" presso la Albert-Ludwigs Universitat di Friburgo (RFG) il 12 gennaio 1989; Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 30 ottobre 1996; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale forense nella seduta appena indicata; Ritenuto che per l'esercizio della professione legale in Italia occorre la conoscenza approfondita di materie proprie e specifiche dell'ordinamento italiano; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: 1. Alla sig.ra Meentemeyer Claudia, nata a Dusseldorf (RFG) il 3 aprile 1964, cittadina tedesca, e' riconosciuto il titolo professionale di "rechtsanwalt" di cui in premessa quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli "avvocati". Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accettare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto procesuale civile; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto penale; 7) diritto processuale penale; 8) diritto amministrativo; 9) diritto tributario; 10) diritto internazionale privato; 11) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato. 2. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. 3. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame di cui al P.D.G. 1 dicembre 1993, come modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994. 4. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. A questo secondo esame potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. Roma, 13 giugno 1997 Il direttore generale: Hinna Danesi