Riordino della scuola di specializzazione in malattie infettive.(GU n.84 del 11-4-1997)
IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Considerata l'opportunita' di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico; Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 19 novembre 1993, del 18 marzo, del 20 maggio, del 15 giugno e del 15 settembre 1994; Ritenuta la necessita' di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/1, la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Palermo (consiglio di facolta', seduta del 28 maggio 1996; senato accademico, seduta dell'11 novembre 1996; consiglio di amministrazione, seduta del 3 dicembre 1996; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella sessione del 23 gennaio 1997; Decreta: Viene riordinata ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1995 la scuola di specializzazione in malattie infettive. Scuola di specializzazione in malattie infettive La scuola di specializzazione in malattie infettive risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale delle malattie infettive. La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie infettive. Il corso ha la durata di quattro anni. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e' di cinque per ogni anno di corso per un totale di venti. La sede amministrativa della scuola e' situata presso l'istituto di patologia infettiva e virologia presso l'ospedale G. Di Cristina. I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purche' conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilita' professionale. Tabella A Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari A - Area propedeutica. Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le conoscenze fondamentali di anatomo-fisiologia, biochimica e genetica dei principali sistemi ed apparati ed in particolare di quelli connessi con le malattie infettive e tropicali. Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale. B - Area di fisiopatologia ematologica generale e molecolare. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi etio-patogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie infettive e tropicali con particolare attenzione a quelle che coinvolgono cellule ematiche ed immunitarie anche riguardo al loro ruolo come sistema intermedio nella patogenesi e diffusione delle malattie infettive. Settori: E04B Biologia molecolare, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F07I Malattie infettive. C - Area di patologia infettivologica, laboratorio e diagnostica medica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio e di diagnostica strumentale applicati alle malattie infettive. Settori: F07G Malattie del sangue, F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F07A Medicina interna, F07I Malattie infettive, F18X Diagnostica per immagini. D - Area di metodologia e diagnostica speciale di laboratorio. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere avanzate conoscenze teoriche e tecniche per diagnostica delle malattie batteriche virali e parassitari. Settori: F04B patologia clinica, F05X microbiologia e microbiologia clinica, F07I malattie infettive. E - Area della eziologia e patogenesi delle malattie infettive. Obiettivo: lo specializzando deve conoscere in modo approfondito i meccanismi patogenetici e le modalita' di trasmissione delle malattie infettive (agenti causali, vettori, ospiti intermedi). Settori: F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F07I Malattie infettive. F. - Area di clinica delle malattie infettive. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze specialistiche teoriche e cliniche per affrontare le patologie e le conseguenti situazioni cliniche proprie delle malattie infettive. Settori: F07A Medicina interna, F07I Malattie infettive. G - Area di epidemiologia, prevenzione ed organizzazione e gestione sanitaria e di medicina delle comunita'. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere ed applicare fondamentali conoscenze di statistica medica, epidemiologia, igiene e profilassi in riferimento alla patologia infettiva deve inoltre conoscere i principi della organizzazione, programmazione e gestione sanitaria, anche sotto il profilo della medicina delle comunita'. Settori: F01X Statistica medica, F07I Malattie infettive, F22A Igiene generale ed applicata. H - Area delle urgenze infettivologiche Obiettivo: lo specializzando deve saper affrontare le emergenze infettivologiche, acquisendo anche la capacita' di collaborare in modo interdiscilinare. Settori: F07I Malattie infettive, F07A Medicina interna. Tabella B Standard complessivo di addestramento professionalizzante Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale deve: aver seguito almeno 400 casi clinici inerenti malattie infettive; di questi casi lo specializzando deve averne seguiti almeno 60 in piena autonomia professionale; aver seguito l'itinerario diagnostico, in particolare riguardo alla diagnostica di laboratorio, di almeno 400 casi clinici inerenti le malattie infettive; aver eseguito sino alla formulazione della diagnosi, esami di laboratorio, dei quali almeno 150 esami ematologici, 100 esami batteriologici, 100 esami virali, 100 esami parassitologici, 100 esami di ricerca di miceti, almeno il 25 per cento di tali esami deve essere condotto personalmente dallo specializzando. Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso specifico. Palermo, 10 marzo 1997 Il rettore