MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 22 maggio 2002 

Riconoscimento,  in  favore  del  cittadino  comunitario  prof. Mauro
Marigliano,  di  titolo  di  formazione,  acquisito  nella  Comunita'
europea,  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della professione di
insegnante.
(GU n.226 del 26-9-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti:  la  legge  7 agosto 1990, n. 241; il decreto legislativo 27
gennaio  1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
il  decreto  ministeriale  n.  39  del  30  gennaio  1998; il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'art. 9 del decreto ministeriale
6 agosto 1999; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4,
comma 2);
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n. 115, di riconoscimento dei titoli di
formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunita'
europea   dal   cittadino  comunitario  sotto  indicato,  nonche'  la
documentazione  prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente
ai  requisiti  formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto
legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo
di formazione;
  Rilevato,  in  base a quanto comprovato da apposita documentazione,
che  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini dell'esercizio della
professione   corrispondente   (art.   1,  comma  2,  citato  decreto
legislativo n. 115) a quella cui l'interessata e' abilitata nel Paese
che  ha  rilasciato  i  titoli  (art.  1,  comma  1,  citato  decreto
legislativo n. 115);
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed
art.  2,  citato  decreto  legislativo  n.  115),  al possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Rilevato  che  la formazione professionale attestata dai titoli non
e'  inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma
2, citato decreto legislativo n. 115);
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  professionale  attestata  dal  titolo;  alle
attivita'  comprese  nella  professione cui si riferiscono al titolo;
alla conoscenza della lingua italiana;
  Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di
Conferenza  di  servizi  nella seduta del 17 maggio 2002, indetta per
quanto  prescrive  l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 115:
    che  sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il
titolo    posseduto    dall'interessato   comprova   una   formazione
professionale  che  per  requisiti, composizione e durata soddisfa le
condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;
    che  il  riconoscimento  non  debba  essere  subordinato a misure
compensative  (art.  6  del citato decreto legislativo n. 115) atteso
che:  la  formazione  professionale  attestata  non  verte su materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale  prescritta  dalla legislazione vigente; la professione
cui  si  riferisce  il riconoscimento non comprende attivita' che non
esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato
i titoli;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  istruzione  superiore: diploma di conservatorio
"Getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs", strumento di specializzazione
tromba,  rilasciato  in data 30 novembre 1992 dal "Conservatorium" di
Rotterdam,  abilitante  all'insegnamento  di  musica nei Paesi Bassi;
posseduto dal cittadino comunitario:
    cognome: Marigliano;
    nome: Mauro;
    nato a: Napoli - Italia;
    il: 1 giugno 1962;
    nazionalita': italiana;
comprovante   una   formazione   professionale  al  cui  possesso  la
legislazione  del  Paese  membro  della  Comunita'  europea che lo ha
rilasciato  subordina  l'esercizio  della  professione di insegnante,
costituisce,  per  il  medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui al
decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione
all'esercizio  in Italia della professione di docente nelle scuole di
istruzione secondaria di primo grado nella classe di concorso: 77/A -
"Strumento musicale nella scuola media" - specializzazione tromba.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 22 maggio 2002
                                     Il direttore generale: Criscuoli