Regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/ Pres. e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione modifiche.(GU n.39 del 27-9-2008)
(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 27 febbraio 2008) IL PRESIDENTE Premesso che l'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 - «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica» - individua quali interventi di edilizia convenzionata quelli diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla vendita, assegnazione o locazione a favore della generalita' dei cittadini, posti in essere da ATER, cooperative edilizie e imprese, con benefici o agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonche' di enti pubblici, regolati da apposite convenzioni con i comuni; Visto il proprio decreto 13 aprile 2004, n. 0121/Pres., con il quale e' stato emanato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata», successivamente modificato con i decreti 28 giugno 2004, n. 0217/Pres. e 28 settembre 2006, n. 0291/Pres.; Visto l'art. 12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003, il quale stabilisce che i regolamenti sono approvati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente; Vista la deliberazione n. 3107 del 14 dicembre 2007, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via preliminare il regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres., e successive modifiche ed integrazioni» e ne ha disposto la contestuale trasmissione alla Commissione consiliare competente; Preso atto che, ai sensi del citato art. 12 della legge regionale n. 6/2003, la IV Commissione consiliare, nella seduta n. 178 del 29 gennaio 2008, ha espresso parere favorevole riguardo al testo approvato in via preliminare dalla Giunta regionale; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 287 di data 8 febbraio 2008 che ha approvato le modifiche da apportare al testo del citato regolamento di esecuzione concernente l'edilizia convenzionata di cui all'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0121/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni; Ritenuto di adottare le «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 4 delle legge regionale n. 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres., e successive modifiche ed integrazioni»; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 287 di data 8 febbraio 2008; Decreta: 1. Sono approvate le «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 4 delle legge regionale n. 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata approvato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/ Pres., e successive modifiche ed integrazioni» di cui all'allegato «A» e relativo schema di convenzione tipo, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY (Omissis).