N. 67 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 ottobre 1990

                                 N. 67
   Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
        cancelleria il 27 ottobre 1990 (della regione Piemonte)
 Sanita'  pubblica  -  Misure  urgenti  per il finanziamento del saldo
 della maggiore spesa sanitaria relativa  agli  anni  1987  e  1988  e
 disposizioni  per  il  finanziamento  della  maggiore spesa sanitaria
 relativa all'anno 1990 - Accollo alla  regione  dell'onere  economico
 della  relativa  spesa,  cui  la regione e' dallo Stato autorizzata a
 provvedere mediante alienazione di beni od utilizzazione del provento
 di tributi - Indebita invasione della sfera di competenza regionale e
 lesione  dell'autonomia  finanziaria  della   regione   nonche'   del
 principio della copertura finanziaria.
 (D.L. 15 settembre 1990, n. 262).
 (Cost., artt. 119, 118, terzo comma, e 81, quarto comma).
(GU n.45 del 14-11-1990 )
   Ricorso  della  regione  Piemonte,  in persona del presidente della
 giunta  regionale  Gian  Paolo  Brizio   Falletti   di   Castellazzo,
 autorizzato  con  delibera  della  giunta regionale n. 116-916 dell'8
 ottobre 1990, rappresentato e difeso  dagli  avvocati  prof.  Valerio
 Onida   e   Gualtiero  Rueca,  ed  elettivamente  domiciliato  presso
 quest'ultimo in Roma, largo della Gancia, 1, come da procura speciale
 a  rogito notaio dott.ssa Benedetta Lattanzi in data 12 ottobre 1990,
 n. rep. 23.417, contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
 pro-tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del
 d.-l. 15 settemnbre 1990, n. 262, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 n.  220  del  20  settembre  1990,  recante  "Misure  urgenti  per il
 finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa  agli
 anni  1987  e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore
 spesa sanitaria relativa all'anno 1990".
    L'art.  4  del  d.-l.  25  novembre  1989,  n. 382, convertito con
 modificazioni in legge 25 gennaio 1990, n. 8, aveva stabilito che  le
 regioni  determinassero "la maggiore spesa sanitaria corrente per gli
 esercizi finanziari 1987-1988" con i  criteri  e  le  modalita'  gia'
 disposte,   in  relazione  alla  spesa  sanitaria  per  gli  esercizi
 1985-1986, dal d.-l. 19 settembre 1987, n. 382, convertito  in  legge
 29  ottobre  1987,  n.  456  (sulla  base  cioe'  di atti ricognitivi
 deliberati  dagli  organi  di  gestione  dei  servizi);  e  potessero
 autorizzare  le  u.s.l.  e  gli altri enti di gestione dei servizi di
 iscrivere fra gli impegni  degli  esercizi  finanziari  1987-1988  le
 obbligazioni  effettivamente  assunte  e  le  sopravvenienze  passive
 accertate, in eccedenza ai rispettivi stanziamenti di bilancio.
    La maggiore spesa cosi' determinata era finanziata dalle regioni e
 dalle province autonome mediante l'impiego delle somme  eventualmente
 non  utilizzate,  a  valere  sulle  quote  degli  esercizi finanziari
 1987-1988 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, e mediante
 operazioni  di  finanziamento  con onere di ammortamento a carico del
 bilancio dello Stato, nella misura del 20% con operazioni di mutuo da
 attivare entro il 31 dicembre 1989, e del 35% con operazioni di mutuo
 da attivare nell'anno 1990.
   (Il  seguito del testo del ricorso e' perfettamente uguale a quello
 del ricorso pubblicato in precedenza: Reg. ric.  n. 66/1990).
 90C1323