Ulteriore proroga dei termini concernenti indennita' a favore di proprietari di immobili offerti spontaneamente, destinati ai nuclei familiari sgomberati da Pozzuoli e di quelli concernenti il contributo per autonoma sistemazione alloggiativa in favore dei predetti nuclei. (Ordinanza n. 1608/FPC).(GU n.281 del 30-11-1988)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748; Visto l'art. 5 del decreto-legge 22 ottobre 1988, n. 450; Vista l'ordinanza n. 4/FPC del 6 settembre 1983, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 20 settembre 1983; Viste le ordinanze n. 27/FPC dell'11 ottobre 1983, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 19 ottobre 1983 e n. 19/FPC del 7 ottobre 1983, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 22 ottobre 1983, concernenti, rispettivamente l'indennita' a favore dei proprietari di immobili offerti spontaneamente destinati ai nuclei familiari sgomberati da Pozzuoli a causa del bradisismo ed il contributo per autonoma sistemazione alloggiativa in favore dei medesimi nuclei familiari puteolani sgomberati; Vista l'ordinanza n. 1450/FPC del 27 aprile 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 1988, con la quale sono state, da ultimo, prorogate, fino al 30 giugno 1988, le disposizioni di cui alle ordinanze sopra cennate; Visti la nota n. 541/BRA/GAB dell'11 luglio 1988 ed il telegramma n. 541/BRA/GAB dell'8 ottobre 1988, con i quali il prefetto di Napoli rappresenta la necessita' di disporre una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1988, delle predette misure assistenziali; Ravvisata, quindi, la necessita' di disporre la proroga delle sopra citate disposizioni; Dispone: Art. 1. Il termine del 30 giugno 1988 di cui alla ordinanza n. 1450/FPC del 27 aprile 1988 citata nelle premesse relativo alla corresponsione della indennita' in favore dei proprietari di immobili offerti spontaneamente, destinati ai nuclei familiari puteolani sgomberati ed al contributo per autonoma sistemazione alloggiativa in favore dei medesimi nuclei e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1988. La fruizione dei predetti benefici e' subordinata alle medesime condizioni stabilite nell'art. 2 della ordinanza sopracitata. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 22 novembre 1988 Il Ministro: LATTANZIO