MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 novembre 1988 

  Ulteriore  proroga  dei  termini concernenti indennita' a favore di
proprietari di immobili offerti spontaneamente, destinati  ai  nuclei
familiari   sgomberati   da  Pozzuoli  e  di  quelli  concernenti  il
contributo per  autonoma  sistemazione  alloggiativa  in  favore  dei
predetti nuclei. (Ordinanza n. 1608/FPC).
(GU n.281 del 30-11-1988)

                   IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge  7  novembre 1983, n. 623, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;
  Visto l'art. 5 del decreto-legge 22 ottobre 1988, n. 450;
  Vista  l'ordinanza  n. 4/FPC del 6 settembre 1983, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 258 del 20 settembre 1983;
  Viste le ordinanze n. 27/FPC dell'11 ottobre 1983, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 287 del 19 ottobre  1983  e  n.  19/FPC  del  7
ottobre  1983,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 291 del 22
ottobre 1983, concernenti, rispettivamente l'indennita' a favore  dei
proprietari  di  immobili  offerti spontaneamente destinati ai nuclei
familiari sgomberati  da  Pozzuoli  a  causa  del  bradisismo  ed  il
contributo  per  autonoma  sistemazione  alloggiativa  in  favore dei
medesimi nuclei familiari puteolani sgomberati;
  Vista  l'ordinanza n. 1450/FPC del 27 aprile 1988, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 1988, con la quale sono state,
da  ultimo, prorogate, fino al 30 giugno 1988, le disposizioni di cui
alle ordinanze sopra cennate;
  Visti  la  nota n. 541/BRA/GAB dell'11 luglio 1988 ed il telegramma
n. 541/BRA/GAB dell'8 ottobre 1988, con i quali il prefetto di Napoli
rappresenta  la  necessita' di disporre una ulteriore proroga fino al
31 dicembre 1988, delle predette misure assistenziali;
  Ravvisata, quindi, la necessita' di disporre la proroga delle sopra
citate disposizioni;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Il termine del 30 giugno 1988 di cui alla ordinanza n. 1450/FPC del
27 aprile 1988 citata nelle  premesse  relativo  alla  corresponsione
della  indennita'  in  favore  dei  proprietari  di  immobili offerti
spontaneamente, destinati ai nuclei familiari puteolani sgomberati ed
al  contributo  per  autonoma sistemazione alloggiativa in favore dei
medesimi nuclei e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1988.
  La  fruizione  dei  predetti  benefici e' subordinata alle medesime
condizioni stabilite nell'art. 2 della ordinanza sopracitata.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 22 novembre 1988
                                               Il Ministro: LATTANZIO