N. 289 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 gennaio 1990
N. 289 Ordinanza emessa il 23 gennaio 1990 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e la S.p.a. Credito italiano Previdenza e assistenza sociale - Esclusione dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale dei contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agezie marittime Mancata previsione dell'esclusione dalla retribuzione imponibile dei contributi versati dal datore di lavoro a favore di regimi di previdenza complementare diversi dal Fondo predetto e, segnatamente, dei contributi versati a favore del Fondo aziendale di previdenza - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni analoghe. (Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, in relazione al d.-l. 1 marzo 1985, n. 44, art. 1, quarto comma, convertito in legge 26 aprile 1985, n. 155). (Cost., art. 3).(GU n.19 del 9-5-1990 )
LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - in persona del presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avv.ti Gianni Romoli e Fabio Fonzo che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al ricorso, ricorrente, contro il Credito italiano S.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via Ciro Menotti, 24, presso l'avv. Rosario Flammia che unitamente agli avv.ti Cesare Grassetti e Salvatore Trifiro' li rappresenta e difende giusta procura speciale atti notar Alfonso Ajello del 5 giugno 1986 n. rep. 63245, nonche' rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Guarino giusta procura speciale atti notar Pietro Sornani del 22 dicembre 1989, n. rep. 73830, controricorrente, per l'annullamento della sentenza del tribunale di Milano in data 17 gennaio 1985 dep. il giorno 8 maggio 1985 al n. 418/1984 r.g.; Udita - nella pubblica udienza del 23 gennaio 1990 - la relazione della causa svolta dal cons. rel. dott. De Luca; Uditi gli avv.ti Fonzo, Trifiro', Flammia e Guarino; Udito il p.m. nella persona del sost. proc. gen. dott. Paolo Dettori che ha concluso per la remissione degli atti alla Corte costituzionale. RITENUTO IN FATTO Con la sentenza ora denunciata, il tribunale di Milano confermava la sentenza 24 febbraio 1984 del pretore della stessa sede, che aveva accolto la domanda della S.p.a. Credito italiano, diretta ad ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di versare contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) sulle somme corrisposte al Fondo aziendale di previdenza per il personale dipendente, istituito allo scopo di erogare pensioni dirette e di riversibilita' (oltreche' di svolgere funzioni minori), dotato di autonomia patrimoniale e giuridica e finanziato da contributi della societa' datrice di lavoro, appunto, oltreche' dei lavoratori partecipanti al Fondo. Avverso la sentenza d'appello, l'istituto soccombente propone ricorso per cassazione affidato da un solo motivo. L'intimata resiste con controricorso, illustrato da memoria, nel quale propone, tra l'altro, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. OSSERVA IN DIRITTO 1. - Con l'unico motivo del ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e degli artt. 1362 e segg. del c.c. nonche' vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, del c.p.c.), l'Istituto negoziale della previdenza sociale (I.N.P.S.) censura la sentenza impugnata per avere negato la soggezione ad obbligo contributivo in favore di esso istituto delle somme erogate dalle societa' datrice di lavoro (ed attuale resistente) al Fondo aziendale di previdenza per il personale dipendente. La societa' resistente propone, in subordine, questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione, dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, se interpretata nel senso che le somme erogate dal datore di lavoro al Fondo aziendale di previdenza, di cui si discute nel presente giudizio, debbano essere assoggettate a contribuzione previdenziale, specie dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, quarto comma, del d.-l. n. 44 convertito nella legge n. 155/1985 (che testualmente sancisce: "art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, va interpretata nel senso che sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imnprese di spedizione e delle agenzie marittime". Analogamente al Fondo aziendale di previdenza, di cui si discute nel presente giudizio, infatti il Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime (costruito con il c.c.n.l. di categorie del 25 gennaio 1936, in Gazzetta Ufficiale n. 47, 26 febbraio 1936, come modificato dal d.P.R. 8 settembre 1951, n. 1635, in Gazzetta Ufficiale n. 27, 1 febbraio 1952) - preso in considerazione della menzionata disposizione legislativa di interpretazione autentica (art. 1, quarto comma, e legge n. 44 conv. in legge n. 155/1985) -, e' finanziata, ad avviso della societa' resistente, da contributi di datori di lavoro e lavoratori. La questione di legittimita' costituzionale - che e' stata prospettata in riferimento all'art. 3 della Costituzione - e', ad avviso della Corte rilevante e non manifestamente infondata (in tal seno vedi l'ordinanza di questa Corte n. 713/1989). 2. - Solo a seguito della menzionata norma di interpretazione autenticata (art. 1, quarto comma, d.-l. n. 44, conv. in legge n. 155/1985), infatti, questa Corte (vedine le sentenze nn. 1242 e 929 del 1989, 4023/1988 e 4422/1987) ha escluso dalla "retribuzione imponibile" - con effetto retroattivo - i contributi versati dai datori di lavoro al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime. La Corte si e' discostata, cosi', dal contrario orientamento fino ad allora espresso anche con riferimento ai contributi datoriali in favore dello stesso Fondo (vedi Cass. n. 1136/1974, 5980/1978) -, aderendo alla interpretazione imperativamente imposta dal legislatore. Contestualmente, pero', la Corte si e' discostata (relativamente al detto Fondo) dal proprio orientamento consolidato che, - sia prima che dopo la norma d'interpretazione autentica in esame -, include nella "retribuzione imponibile" i contributi dei datori di lavoro in favore di regimi di previdenza complementare di versi dal Fondo in questione (vedi, per tutte, Cass. nn. 5801, 3866, 1967, 61/1987, 7354, 3877, 3121, 1546 del 1986, 1717/1984). Ne' tale orientamento risulta contraddetto dalla esclusione dalla "retribuzione imponibile" - talora affermata da questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 3749/1988, 1900/1988) -, di somme versate dal datore di lavoro per l'assicurazione dei rischi professionali (ad integrazione o in sostituzione dell'assicurazione obbligatoria) oppure extraprofessionali dei propri dipendenti, in quanto tali somme sono volte a tenere indenne il datore di lavoro dalla eventuale responsabilita' ( ex art. 2087 c.), oppure risultano erogate "a titolo di liberalita'" e, come tali, sono riconducibili ad "elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile" (art. 12, cpv., n. 6, legge n. 153/1969. Pertanto, a seguito della norma di interpretazione autentica in esame (art. 1, quarto comma d.-l. n. 44 conv. in legge n. 155/1985), il significato, da questa imposto alla disposizione interpretata (art. 12 della legge n. 153/1969), contrasta con l'interpretazione che della stessa disposizione continua a dare - con riferimento a regimi di previdenza complementare diversi dal Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime -, l'"ufficio giudiziario al quale compete il magistero della nomofilachia" (cosi' testualmente, Corte costituzionale n. 204/1982), cioe' quel "diritto vivente", che la stessa Corte costituzionale (vedine, per tutte, le sentenze n. 268, 231, 221, 184, 52, 42 del 1986, 369, 361, 360 del 1985) ha, ripetutamente assunto quale oggetto dello scrutinio di costituzionalita'. Ora e' proprio il rilevato contrasto tra "interpretazione autentica" ed interpretazione giurisprudenziale della definizione legale di "retribuzione imponibile" (di cui all'art. 12 della legge n. 153/1969) - con riferimento specifico ai contributi erogati dal datore di lavoro al menzionato Fondo e, rispettivamente, ad altri regimi di previdenza complementare -, a rendere "rilevante" e "non manifestamente infondata" la questione di legittimita' costituzionale prospettata. A differenza di altre "novelle" dello stesso art. 12 della legge n. 153/1969, infatti, la disposizione "interpretazione" in esame (art. 1, quarto comma, del d.-l. n. 44, conv. in legge n. 155/1985) pare riferita alla definizione di "retribuzione" imponibile" - che forma oggetto della girisprudenza di legittimita' menzionata -, e non gia' a singoli "elementi esclusi" oppure alla loro elencazione (cui si riferiscono, invece, l'art. 11 della legge n. 467/1984, e l'art. 31, sesto comma, della legge n. 41/1936, l'art. 5, secondo comma, del d.-l. n. 317 conv. in legge n. 398/1987, l'art. 4, comma 2-bis, del d.-l. n. 173 conv. in legge n. 291/1988 e, rispettivamente, l'art. 1 della legge n. 876/1986). 3. - la "rilevanza" - che e' rimessa alla "motivazione" valutazione del giudice a quo (in tal senso, vedi, per tutte, Corte costituzionale n. 297 e 247 del 1986, 228 e 165 del 1985, 293 e 286 del 1984 -, si risolve, infatti, nella influenza - ai fini della definizione, appunto, del giudizio a quo -, delle disposizioni o delle "norme" (sullo specifico punto, vedi, per tutte, Corte costituzionale n. 204/1982, cit., e Cass., sez. un. civ., n. 4823/1987), che risultino investite dalla questione di legittimita' costituzionale (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. nn. 4389 e 3003 del 1987, 5694 e 4789/1986, 3802/1985. In particolare, la questione di legittimita' costituzionale e' "rilevante" nel giudizio di cassazione quando risulti strumentale rispetto alla soluzione - censurata con il ricorso - di questioni di diritto sostanziale o processuale (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. nn. 4389/1987, 5694/1986, 3802/1985 cit. e, con riferimento alle impugnazioni in generale, n. 4789/1986), senza supporre, tuttavia, un accertamento di fatto ulteriore da parte del giudice di merito (vedi Cass. n. 4389/1987, cit). Ora, nel caso di specie, la decisione del ricorso dipende, appunto, dalla applicazione - ai contributi datoriali in favore del Fondo aziendale di previdenza, di cui si discute -, dell'art. 12 della legge n. 153/1969, nella interpretazione che ne viene data dalla consolidata giurisprudenza di legttimita', oppure nel significato - affatto diverso - imposto dalla norma in esame di "interpretazione autentica" (art. 1, quarto comma, del d.-l. nn. 44, conv. in legge n. 155/1985). Oltre che "rilevante", la prospettata questine di legittimita' costituzionale e', ad avviso di questa Corte, anche "non manifestamente infondata". 4. - E' benvero, infatti, che la legge di "interpretazione autentica" non e', di per se', in contrasto con precetti costituzionali, potendo, di regola, il legislatore, nell'esercizio della propria "discrezionalita'", imporre un significato determinato - anche con effetto retroattivo - a disposizioni precedenti, senza interferire, con cio', nella sfera riservata al potere giudiziario (in tal senso, vedi, per tutte, Corte costituzionale nn. 118/1957, 175/1974, 68/1984, 36/1985, 167 e 236 del 1986, 123, 233 e 754 del 1988, 283/1989). Tuttavia cio' non esclude che singole disposizioni legislative di "interpretazione autentica" possono risultare in contrasto con specifici precetti costituzionali. In particolare, vi'ola il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) - secondo l'insegnamento della stessa Corte costituzionale (vedi la citata sentenza n. 283/1989) -, la disposizione di "interpretazione autentica", che, discostandosi dall'orientamento giurisprudenziale consolidato da lungo tempo, costituisca "elemento rivelatore di concreta irrazionalita'" (sullo specifico punto, vedi, da ultima, Corte costituzionale n. 55/1989), in dipendenza della proposta disciplina uniforme di situazioni (nel senso considerato da Corte costituzionale n. 283/1989) oppure dell'arbitraria diversificazione nel trattamento di situazioni (fino ad allora considerate) omogenee o, addirittura, identiche. Pare proprio quest'ultima l'ipotesi che si e' verificata nella presente fattispecie. Peraltro la disposizione in esame (art. 1, quarto comma, del d.-l. n. 44, conv. n. 155/1985) non pare rispettosa del principio di uguaglianza (art. 3 della costituzione), anche sotto il profilo della "razionalita'" e della "ragionevolezza", laddove - nel dettare l'"interpretazione autentica" della definizione legale di "retribuzione imponibile" (art. 12, primo comma del testo sostituito, legge n. 153/1969) -, ne escluda soltanto alcuni degli "elementi" parimenti sussumibili (e della giurisprudenza effettivamente sussunti) in quel concetto (quali, appunto, contributi in favore di qualsiasi regime di previdenza "complementare"). 5. - La ritenuta irrilevanza - in relazione alla "nozione causale" di "retribuzione imponibile" - della "funzione previdenziale", come ai diversi regimi di previdenza complementare, costituisce, infatti, la specifica ratio decidendi, sottesa all'orientamento giurisprudenziale consolidato, che, include, appunto, nella "retribuzione imponibile" (di cui all'art. 12 della legge n. 153/1969) i contributi datoriali a favore di quei regimi. In relazione alla irrilevanza della comune "funzione previdenziale" - che ha finora giustificato il menzionato trattamento omogeneo dei contributi datoriali a favore di regimi diversi di previdenza complementare -, non pare, quindi, "ragionevole" e, comunque, rispettosa del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), la diversificazione arbitraria di quel trattamento, imposta dalla disposizione in esame di "interpretazione autentica", ove questa vada intesa nel senso che la prevista esclusione dalla "retribuzione imponibile" (di cui all'art. 12 della legge n. 153/1969) debba essere limitata ai contributi datoriali in favore del regime di previdenza complementare, menzionato contestualmente (Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime). Infatti non hanno influito su quel trattamento omogeneo - di fonte esclusivamente giurisprudenziale - le diversita' che, indubbiamente, connotano i regimi di previdenza complementare, in difetto di una disciplina unitraria di tali regimi nel nostro ordinamento. Ne' e' dato individuare elementi idonei a giustificare la diversificazione di trattamento - in punto di esclusione dalla "retribuzione imponibile" (di cui all'art. 12 della legge n. 153/1969) -, (ove questa sia) stabilita dalla disposizione in esame di interpretazione autentica (art. 1, quarto comma del d.-l. n. 44, conv. in legge n. 155/1985), tra i contributi datoriali a favore del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime (istituito e disciplinato dal c.c.n.l. 28 gennaio 1936 e successive modifiche ed integrazioni), da un lato, e, dall'altro, i contributi datoriali a favore di qualsiasi altro regime di previdenza complementare e, segnatamente, a favore del Fondo aziendale di previdenza, di cui si discute nel presente giudizio, sebbene siano anch'essi istituiti dalla contrattazione collettiva (o da fonti equipollenti) per erogare prestazioni integrative (o, comunque, "complementari") rispetto alle prestazioni della previdenza pubblica. La parificazione di trattamento tra i diversi regimi di previdenza complementari - che risultano connotati da sostanziale omogeneita' -, pare affidata, quindi, alla "lettura costituzionale" (che non pare possibile, tuttavia, attraverso la interpretazione "adeguatrice") della disposizione in esame di "interpretazione autentica", che estenda l'applicazione della disposizione e, segnatamente, al Fondo aziendale di previdenza, di cui si discute nel presente giudizio. Ne' puo' sfuggire la funzione "promozionale" di tale soluzione in favore dei regimi di previdenza complementare, che sono destinati a svolgere, in prospettiva, un ruolo di particolare rilievo (anche) nel nostro ordinamento. 6. - La conclusione raggiunta - in punto di rilevanza" e "non manifesta infondatezza" della prospettata questione di legittimita' costituzionale -, non muta ove la disposizione) art. 1, quarto comma, del d.-l. n. 44, conv. in legge n. 155/1985), che ne risulta investita, si dovesse configurare come disposizione innovativa anziche' interpretativa (sui criteri differenziali, vedi, per tutte, Corte costituzionale n. 233/1988). Siffatta configurazione - benche' negata da questa Corte (vedine le sentenze nn. 1242 e 929 del 1989, 4023/1988 e 4422/1987, cit.) -, potrebbe riposare, tuttavia, sul rilievo che, non immutando la definizione del concetto di "retribuzione imponibile" (di cui all'art. 12 della legge n. 153/1969), la disposizione in esame (art. 1, quarto comma, del d.-l. n. 44 conv. in legge n. 155/1985) non si limiti ad intervenire sul "significato normativo" (vedi Corte costituzionale n. 233/1988, citato) della disposizione interpretata (appunto l'art. 12 della legge n. 153/1969), ma espressamente ne escluda l'applicazione ad una delle fattispecie "sussunte" in quel concetto (per una ipotesi, che pare analoga, vedi, per tutte, Cass. nn. 6061/1986, 3693, 4432, 8750 e 9482 del 1987). Il carattere innovativo della disposizione impugnata, infatti, non ne escluderebbe la "concreta irrazionalita'" e, comunque, l'attitudine a violare il principio di uguaglianza (art. 3 della costituzione), in quanto parimenti diversificherebbe, sia pure soltanto per l'avvenire, il trattamento giuridico di situazioni sostanzialmente omogenee, in difetto di qualsiasi "ragionevole" giustificazione. 7. - La questione di legittimita' costituzionale, fin qui esaminata, pare, invece, "manifestamente infondata" con riferimento agli altri parametri invocati dalla resistente (art. 36, 38 e 53). La norma denunciata, infatti, comporta un aggravamento dell'onere a carico del datore di lavoro, per contributi in favore della previdenza (oltreche' dell'assistenza) "pubblica", senza pregiudicarne, tuttavia, le prestazioni in favore dei lavoratori. Non pare configurabile, pertanto, la violazione ne' dell'art. 38 della costituzione - che garantisce, appunto, l'"adeguatezza" di quelle prestazioni alle "esigenze di vista" dei lavoratori - ne' dell'art. 36 della costituzione, che garantisce "proporzionalita'" e "sufficienza" della retribuzione, anche a voler considerare "retribuzione differita" le pensioni erogate dalla previdenza "pubblica" (v. Corte costituzionale n. 501/1988). Peraltro le prestazioni dei regimi di previdenza complementare - ancorche' concorressero a garantire la "tutela previdenziale" dei lavoratori (di cui all'art. 38 della Costituzione), siccome sembra prospettare la residente -, non sarebbero, tuttavia, pregiudicate dalla inclusione dei contributi, in favore di quei regimi, nella "retribuzione imponibile" ai fini della previdenza ed assitenza "Pubblica" (di cui all'art. 12 della legge n. 153/1969). Del pari inconfigurabile e' la prospettata violazione dell'art. 53 della costituzione, ove si consideri "l'esigenza di specifica connotazione tributaria" dei contributi previdenziali (v. Corte costituzionale n. 167/1986), che, peraltro, priva di qualsiasi rilievo - sul piano della legittimita' costituzionale -, la esclusione del reddito di lavoro dipendente, ai fini dell'Irpef, dei "contributi versati..... ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale...... "art. 48, secondo comma, lett. a), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). 8. - Pertanto, previa declaratoria di "rilevanza" e non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 3 della Costitizione, va ordinata la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospeso il presente giudizio, disponendo che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, a, procuratore generale questa Corte nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzione dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ove tale disposizione - specie dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 1 marzo 1985, n. 44 (convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155) -, debba essere interpretata nel senso che non siano esclusi dalla "rettribuzione imponibile" (di cui al citato art. 12 della legge n. 153/1969) i contributi versati dal datore di lavoro a favore di regimi di previdenza complementare, diversi dal Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, e, segnatamente, i contributi versati a favore del Fondo aziendale di previdenza, del quale si discute nel presente giudizio; Dichiara manifestamente infondata la stessa questione di costituzionalita', in riferimento agli artt. 36, 38 e 53 della Costituzione; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso la Corte di cassazione nonche al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma, il 23 gennaio 1990. Il presidente: (firma illeggibile) 90C0550