N. 260 ORDINANZA 7 - 21 luglio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Circolazione stradale - Sanzione cautelare  della  sospensione  della
  patente per guida in stato di  ebbrezza  irrogata  dal  prefetto  -
  Potere  del  giudice   dell'opposizione   all'ordinanza-ingiunzione
  applicativa della sanzione di regolarne l'esecuzione con  modalita'
  tali  da  non  ostacolare  il  lavoro  del  condannato  -   Mancata
  previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza,  di
  ragionevolezza, di buon andamento e di imparzialita' della pubblica
  amministrazione, nonche' asserita lesione del principio lavorista e
  del diritto al  lavoro  -  Omessa  motivazione  sulla  rilevanza  -
  Manifesta inammissibilita' della questione. 
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile  1992,  n.  285),  art.  186,
  comma 2; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 23. 
- Costituzione, artt. 1, 3, 4 e 97. 
(GU n.30 del 28-7-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE  ,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 186,  comma  2,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice  della
strada), e  dell'art.  23  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
(Modifiche al sistema  penale),  promosso  dal  Giudice  di  pace  di
Chiavenna nel procedimento vertente tra G.  P.  e  la  Prefettura  di
Sondrio, con ordinanza del 27 maggio 2009, iscritta  al  n.  330  del
registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 4, 1ยช serie speciale, dell'anno 2010. 
    Udito nella camera di consiglio del  9  giugno  2010  il  Giudice
relatore Alfio Finocchiaro. 
    Ritenuto  che,  nel  corso  di  un  giudizio  di  opposizione   a
ordinanza-ingiunzione con cui il Prefetto di Sondrio aveva disposto a
carico di P.G. la sospensione cautelare della patente, per  guida  in
stato di ebbrezza, l'opponente ha  chiesto  la  determinazione  delle
modalita' della sospensione, nel senso di limitare l'inibizione  alla
guida alla fascia oraria dalle ore 22.00 alle ore 7.00, con eventuale
estensione del divieto  all'intera  giornata  in  corrispondenza  del
sabato e della domenica, si' da non impedirgli lo  svolgimento  della
propria attivita' lavorativa; 
        che il Giudice di pace di Chiavenna,  con  ordinanza  del  27
maggio 2009, ha sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
285 (Nuovo codice della  strada),  e  dell'art.  23  della  legge  24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),  per  violazione
degli artt. 1, 3, 4 e 97 della Costituzione; 
        che il rimettente riferisce che l'opponente ha sollecitato il
giudice a esercitare, in ordine alle modalita'  di  esecuzione  della
misura cautelare, i poteri derivanti dal combinato disposto dell'art.
62, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, e dell'art. 75, comma
12, del decreto del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.
309  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina   degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  testo  unico
delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti  e  sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati  di
tossicodipendenza), a tutela della propria posizione lavorativa; 
        che, secondo il giudice a quo, l'art. 23 della legge  n.  689
del 1981 non conferisce tali poteri  al  giudice  dell'opposizione  a
ordinanza-ingiunzione, onde e' da considerare rilevante ai  fini  del
decidere  non  solo  la  questione  di  legittimita'   costituzionale
dell'art. 186, comma 2, del codice della  strada  -  che  dispone  la
sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza -  sollevata
dall'opponente, ma anche quella, che il rimettente solleva d'ufficio,
riguardante lo stesso art. 23 della legge  n.  689  del  1981,  nella
parte in cui non consente al giudice dell'opposizione ad  una  misura
cautelare prevista dal codice della strada di esercitare i poteri che
sono  conferiti  al  giudice  dell'esecuzione  penale  e  al  giudice
dell'opposizione alle  misure  restrittive  previste  in  materia  di
stupefacenti; 
        che,  riguardo  alla   non   manifesta   infondatezza   della
questione, il giudice denuncia la disparita'  di  trattamento  con  i
casi  in  cui  al  giudice  dell'esecuzione  penale  e   al   giudice
dell'opposizione alle  misure  restrittive  previste  in  materia  di
stupefacenti e' consentito modulare l'attuazione della  misura  della
sospensione tenendo conto delle esigenze di lavoro  del  soggetto  e,
inoltre, il contrasto con il principio dell'uguaglianza dei cittadini
di fronte alla legge  e  con  il  valore  del  lavoro  come  elemento
fondante della vita collettiva (artt. 1, 3 e 4  della  Costituzione),
oltre che con quello della ragionevolezza; 
        che, nei casi riferiti, la tutela delle condizioni di  lavoro
beneficia soggetti resisi  responsabili  di  reati  ben  piu'  gravi,
perche' il condannato a pena detentiva sino a due anni di reclusione,
che abbia ottenuto  la  sostituzione  della  pena  detentiva  con  la
liberta' controllata o con  la  semi-detenzione,  puo'  ottenere  dal
magistrato di sorveglianza, giusta l'art. 62 della legge n.  689  del
1981, che la sospensione della patente di guida sia  disciplinata  in
modo da non ostacolare lo svolgimento dell'attivita'  lavorativa,  ed
il soggetto a carico del quale e' stata accertata  la  detenzione  di
sostanze stupefacenti puo' vedersi applicata dal  prefetto,  in  base
all'art. 75, comma 12, del d.P.R. n. 309 del 1990,  la  misura  della
sospensione  della  patente  di  guida  con  modalita'  tali  da  non
ostacolare il lavoro del condannato; 
        che, viceversa, il quadro  normativo  disegnato  dagli  artt.
186, comma 2, e 223 del codice della strada e 23 della legge  n.  689
del 1981 prevede che il conducente che  si  sia  reso  colpevole  del
reato di guida in stato di ebbrezza, anche in presenza  di  un  tasso
alcolemico appena superiore al limite di  legge,  debba  scontare  il
periodo della eventuale sospensione cautelare disposta  dal  prefetto
senza alcun riguardo alle proprie esigenze  lavorative,  non  potendo
ne'  l'autorita'  amministrativa  ne'  il  giudice   dell'opposizione
adottare una soluzione diversa. 
    Considerato che il Giudice di  pace  di  Chiavenna  dubita  della
legittimita' costituzionale degli artt. 186,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e  23
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al  sistema  penale),
nella parte in cui non  prevedono  che  il  giudice  dell'opposizione
all'ordinanza-ingiunzione,  con  la  quale  il  prefetto  irroga   la
sanzione cautelare della sospensione della patente per guida in stato
di ebbrezza, possa regolare l'esecuzione della misura  con  modalita'
tali da non ostacolare il lavoro del condannato; 
        che tale combinato disposto, secondo il rimettente, viola gli
artt. 1, 3, 4 e 97 Cost., per disparita' di trattamento  rispetto  ai
casi  nei  quali  il  giudice  dell'esecuzione  penale,  riguardo  al
condannato a pena detentiva sostituita da liberta' controllata  o  da
semi-detenzione,  e  il   giudice   dell'opposizione,   riguardo   al
condannato a misure restrittive previste dal T.U. sugli stupefacenti,
possono disciplinare la sospensione della  patente  in  modo  da  non
ostacolare   lo   svolgimento    dell'attivita'    lavorativa;    per
irragionevolezza, a causa del trattamento deteriore rispetto a quello
che consegue alla  commissione  di  reati  piu'  gravi;  nonche'  per
contrasto con il valore del lavoro come elemento fondante della  vita
collettiva; 
        che l'ordinanza del Giudice di pace di Chiavenna e' priva  di
qualsiasi descrizione del fatto da cui possa rilevarsi se  sussistano
le esigenze lavorative conclamate dall'opponente e se, per soddisfare
le stesse, sia indispensabile il  possesso  della  patente  di  guida
(vedi, in precedenza, su analoga questione relativa alla  sospensione
della patente, l'ordinanza n. 45 del 2007,  di  inammissibilita'  per
insufficiente descrizione delle  esigenze  lavorative  che  avrebbero
reso necessario l'uso della patente di guida); 
        che, sulla base delle anzidette considerazioni, la  questione
proposta e' manifestamente inammissibile per omessa motivazione sulla
rilevanza della stessa nel giudizio a quo (ex plurimis, ordinanze  n.
85 del 2010; n. 201 del 2009; n. 441  del  2008),  a  prescindere  da
qualsiasi considerazione in merito alla fondatezza della  stessa  per
avere il rimettente  confuso  la  diversa  natura  della  sospensione
cautelare   della   patente    (costantemente    riaffermata    dalla
giurisprudenza costituzionale con ordinanze n. 344 del 2004, n.  167,
n. 313 e n. 381 del 1998) con le normative  concernenti  l'esecuzione
delle sanzioni accessorie. 
    Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale  dell'art.  186,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo  codice  della  strada),  e
dell'art. 23 della legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
sistema penale), sollevata, in riferimento agli articoli 1, 3, 4 e 97
della Costituzione, dal Giudice di pace di Chiavenna con  l'ordinanza
in epigrafe indicata. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                      Il redattore: Finocchiaro 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 21 luglio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola