MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1 ottobre 1996 

  Scioglimento di alcune societa' cooperative edilizie.
(GU n.239 del 11-10-1996)

                            IL DIRETTORE
                 DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
                 E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI PISA
  Visto l'art. 2544 del codice civile, cosi' come integrato dall'art.
18 della legge n. 59/1992;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Considerato  che  ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile
l'autorita' amministrativa di vigilanza ha il potere di  disporre  lo
scioglimento  di  cui trattasi e che tale autorita' si identifica con
il Ministero del lavoro;
  Visto il decreto della  Direzione  generale  della  cooperazione  -
Direttore generale, del 6 marzo 1996 con il quale e' stato decentrato
agli  uffici  provinciali  del lavoro l'adozione del provvedimento di
scioglimento  senza  nomine  di  commissario  liquidatore  ai   sensi
dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;
  Visti  i  verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attivita'
delle societa' cooperative sotto indicate,  da  cui  risulta  che  le
medesime  trovansi  nelle condizioni previste dal precitato art. 2544
del codice civile.
  Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare;
                              Decreta:
  Le seguenti societa' cooperative sono sciolte  ai  sensi  dell'art.
2544  del  codice  civile,  senza far luogo alla nomina di commissari
liquidatori, in virtu' dell'art. 2 della legge  17  luglio  1975,  n.
400:
   1)   societa'  cooperativa  edilizia  Funzionati  Ente  Maremma  a
responsabilita' limitata, con sede in  Pisa,  costituita  per  rogito
notaio  Di  Maio  in data 24 marzo 1962, rep. 34562, reg. societa' n.
2797 tribunale di Pisa - BUSC 309/72459;
   2) societa' cooperativa edilizia La  Rinascita  a  responsabilita'
limitata,  con  sede  in  Terricciola  (Pisa),  costituita per rogito
notaio Di Maio in data 25 settembre 1962, rep. 37680,  reg.  societa'
2833 tribunale di Pisa - BUSC 315/74318;
   3)   societa'   cooperativa   edilizia  Trento  a  responsabilita'
limitata, con sede in Pisa, costituita per  rogito  notaio  Lemmi  in
data  18  dicembre  1963, rep. 60738, reg. societa' 2969 tribunale di
Pisa - BUSC 353/83182;
   4) societa' cooperativa edilizia Edificatrice per case popolari ed
economiche di Ponte a Egola a responsabilita' limitata, con  sede  in
frazione  Ponte  a  Egola  - S. Miniato (Pisa), costituita per rogito
notaio Rogantini in data 15 febbraio 1946, rep. 1468,  reg.  societa'
7764 tribunale di Firenze - BUSC 568/6472;
   5)  societa'  cooperativa  edilizia  Gambacorti  a responsabilita'
limitata, con sede in Pisa, costituita  per  rogioto  notaio  Ciampi,
rep. 103651, reg. societa' 3489 tribunale di Pisa - BUSC 827/114362;
   6)  societa'  cooperativa  edilizia  Speranza 84 a responsabilita'
limitata, con sede in Pisa, costituita per rogito notaio  Landini  in
data 31 dicembre 1980, rep. 255895/7368, reg. societa' 6804 tribunale
di Pisa - BUSC 1104/182765.
    Pisa, 1 ottobre 1996
                                               Il direttore: CAMPAGNA