Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.201 del 28-8-1996)
IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1995, relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario concernente i corsi di laurea in farmacia e chimica e tecnologia farmaceutiche; Viste le proposte di modifica degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche formulate dalle autorita' accademiche di questo ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di farmacia del 29 marzo 1996; del senato accademico del 12 aprile 1996 e del consiglio di amministrazione del 21 maggio 1996; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 15 giugno 1996; Vista la deliberazione del 16 e 18 luglio 1996 con la quale la facolta' di farmacia ha recepito le osservazioni espresse dal Consiglio universitario nazionale; Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo; Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni; Considerata la necessita' di procedere ad una riarticolazione dello statuto, contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, dei diplomi universitari e delle scuole di specializzazione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: 1) Gli articoli da 220 a 237 della sezione Xl relativi al corso di laurea in farmacia e al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche della Facolta' di farmacia sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi concernenti il corso di diploma universitario in controllo di qualita' nel settore industriale farmaceutico: CORSO DI LAUREA IN FARMACIA Art. 1. - Il corso di laurea in farmacia ha lo scopo di assicurare la preparazione indispensabile per le molteplici funzioni ed attivita' che possono essere svolte dai laureati del settore farmaceutico e che sono definite e regolamentate dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare il corso di laurea ha lo scopo di fornire le competenze scientifico-professionali necessarie per operare nelle farmacie, nonche' per concorrere ad attivita' di informazione ed educazione sanitaria. Art. 2. (Durata ed articolazione del corso di laurea). - La durata del corso di laurea in Farmacia e' fissata in cinque anni e comprende un periodo semestrale di tirocinio pratico professionale presso una farmacia aperta al pubblico od ospedaliera. Il quinto anno deve avere non piu' di due insegnamenti al fine di consentire allo studente di dedicarsi al lavoro di tesi e al tirocinio professionale. Il consiglio delle strutture didattiche competenti puo' articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno. L'impegno complessivo e' di almeno 1800 (milleottocento) ore di attivita' didattica assistita corrispondenti a 22 (ventidue) annualita'. I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 4. L'attivita' didattica-formativa e' organizzata sulla base di annualita' costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la durata di 70 (settanta) ore comprensive di tutte le attivita' didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di 120 (centoventi) ore complessive. Il corso di insegnamento integrato e' costituito da non piu' di due moduli didattici coordinati impartiti da piu' docenti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato. La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Parte della attivita' pratica potra' essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' del titolare del corso, previa stipula di apposite convenzioni. Per l'accertamento di profitto i consigli delle strutture didattiche possono accorpare due discipline della stessa area in un unico esame in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 20 e 22. Lo studente dovra' superare inoltre l'esame di laurea che consistera' nella discussione della tesi teorica o sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in farmacia. Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovra' dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalita' dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea. Art. 2-bis (Regolamento di ateneo). - La facolta' recepisce, nello statuto di ateneo e nel regolamento didattico, l'ordinamento didattico nazionale, indica, per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 4, nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunita' europea di cui al successivo art. 3. Art. 3 (Manifesto degli studi). - All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di ateneo, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facolta': a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualita'. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari od integrati desumendole dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 4 e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunita' europea (*). Stabilisce inoltre le specificazioni piu' opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.), che giovino a differenziare piu' esattamente il livello ed i contenuti didattici; b) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata; c) indica le discipline di cui lo studente dovra' avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresi, le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto. (*) I contenuti delle materie previste dalla direttiva 85/432/CEE, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, trovano riscontro nei settori scientifico-disciplinari indicati fra parentesi: biologia fisica vegetale e animale (E02A; E08X; E13X); fisica (B01B); chimica generale ed inorganica (C03X); chimica organica (C05X); chimica analitica (C01A); chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X); biochimica generale ed applicata (medica) (E05A; E05B); anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A; E04A; F04A); microbiologia (E12X; F05X); farmacologia e farmacoterapia (E07X); tecnologia farmaceutica (C08X); tossicologia (E07X); farmacognosia (E07X; E08X); legislazione, e se del caso, deontologia (C08X). Art. 4 (Articolazione del corso di laurea). - Settori scientifico-disciplinari, annualita', obiettivi didattico-formativi. Area 1 - Fisico-matematica (2 annualita'). Obiettivi dell'attivita' didattica sono: fornire le basi di fisica indispensabili per l'apprendimento delle discipline del corso di laurea; acquisire le competenze pratiche per l'uso dei mezzi di calcolo, la gestione del software e l'analisi dati. Settori scientifico-disciplinari: B01B Fisica Fisica K05A Sistemi per l'elaborazione dell'informazione Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994 K05B Informatica Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994. Area 2 - Chimica (3 annualita'). Obiettivi dell'attivita' didattica sono: fornire i principi fondamentali della chimica generale ed inorganica nei suoi molteplici aspetti generali; fornire i principi basilari della chimica organica compresi il chimismo dei gruppi funzionali, la stereochimica ed i principali sistemi carbociclici ed eterociclici; fornire i principi basilari della chimica analitica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea. Settori scientifico-disciplinari: C01A Chimica analitica Chimica analitica C03X Chimica generale ed inorganica Chimica generale ed inorganica C05X Chimica organica Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994. Sono obbligatorie almeno n. 1 annualita' nel settore C03X, almeno n. 1 annualita' nel settore C05X, almeno n. 0.5 nel settore C01A. Area 3 - Biologica (4 annualita'). Obiettivi dell'attivita' didattica sono: fornire le nozioni fondamentali della anatomia umana e della terminologia medica; fornire i concetti della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi animali e vegetali oltre alle principali nozioni di farmacognosia; fornire le nozioni relative alle piante ad attivita' medicinale; fornire le conoscenze di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici. Settori scientifico-disciplinari: E05A Biochimica Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994 E07X Farmacologia Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994 E08X Biologia farmaceutica Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994 E09A Anatomia umana Anatomia umana E13X Biologia applicata Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994. Area 4 - Fisiopatologica (3 annualita'). Obiettivi dell'attivita' didattica sono: fornire le basi di fisiologia generale e della terminologia medica; fornire le cognizioni generali sulla eziopatogenesi e sulla denominazione delle malattie umane e sulla terminologia medica; fornire sufficienti cognizioni di microbiologia ed igiene. Settori scientifico-disciplinari: E04A Fisiologia generale Fisiologia generale F04A Patologia generale Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994 F22A Igiene Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994 F05X Microbiologia e microbiologia clinica Microbiologia. Area 5 - Farmaceutica-tecnologica (5 annualita'). Obiettivi dell'attivita' didattica sono: fornire un'adeguata conoscenza della chimica farmaceutica riguardante la sintesi, le proprieta', i meccanismi di azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci e le conoscenze fondamentali sui rapporti struttura-attivita'; fornire la conoscenza delle metodologie per il riconoscimento e il dosaggio dei farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee; fornire le basi per la manipolazione delle materie prime farmaceutiche, la loro utilizzazione nelle formulazioni di preparati terapeutici, le metodologie della tecnica farmaceutica, nonche' le norme legislative e deontologiche inerenti all'esercizio dell'attivita' professionale. Settori scientifico-disciplinari: C07X Chimica farmaceutica Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994 C08X Farmaceutico tecnologico-applicativo Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994. Sono obbligatorie n. 4 annualita' nel settore C07X di cui n. 2 con esercitazioni individuali di laboratorio e n. 1 annualita' nel settore C08X con esercitazioni individuali di laboratorio. Area 6 - Farmacologica (2 annualita'). Obiettivi dell'attivita' didattica sono: fornire i concetti fondamentali della farmacologia e della farmacoterapia e della tossicologia per lo studio dei farmaci negli aspetti relativi alla somministrazione, all'azione, al metabolismo, alla tossicita'. Settore scientifico-disciplinare: E07X Farmacologia Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994. Area delle competenze specifiche di sede (3 annualita'). Settori scientifico-disciplinari: C07X Chimica farmaceutica Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994 C08X Farmaceutico tecnologico-applicativo Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994 E07X Farmacologia Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994 E08X Biologia farmaceutica Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994 C09X Chimica bromatologica Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994 C05X Chimica organica Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994. Norme transitorie. Gli studenti gia' iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facolta' inoltre provvedera' a stabilire le modalita' per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti gia' iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potra' essere esercitata entro i 5 anni dalla data di immatricolazione. CORSO DI LAUREA IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE Art. 5. - Il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche ha lo scopo di assicurare la preparazione scientifico-professionale e fornire le competenze multidisciplinari necessarie ai laureati per operare nella progettazione, produzione e controllo dei farmaci e delle specialita' medicinali, dei prodotti dietetici, dei prodotti cosmetici. Il corso di laurea ha inoltre il fine di fornire competenze per le altre funzioni professionali dei laureati del settore farmaceutico, come definito e regolamentato dalla normativa nazionale e comunitaria. Per accedere ad esse i laureati dovranno aver svolto sei mesi di tirocinio professionale che non potra' essere svolto durante il corso di studi. Art. 6 (Durata ed articolazione del corso di laurea). - La durata del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche (CTF) e' fissata in cinque anni articolati in un quadriennio ed un ultimo anno di indirizzo di specializzazione professionale. Il consiglio delle strutture didattiche competenti puo' articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno. L'impegno complessivo e' di almeno 2200 (duemiladuecento) ore di attivita' didattica assistita corrispondenti a 28 (ventotto) annualita'. I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 8. L'attivita' didattica-formativa e' organizzata sulla base di annualita' costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la durata di 70 (settanta) ore comprensive di tutte le attivita' didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di 120 (centoventi) ore complessive. Il corso di insegnamento integrato e' costituito da non piu' di due moduli didattici coordinati impartiti da piu' insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato. La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Parte della attivita' pratica potra' essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' del titolare del corso, previa stipula di apposite convenzioni. Per l'accertamento di profitto i consigli delle strutture didattiche possono accorpare due discipline della stessa area in un unico esame in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 26 e 28. Lo studente dovra' superare inoltre l'esame di laurea che consistera' nella discussione della tesi sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica e tecnologia farmaceutiche, indipendentemente dall'indirizzo seguito del quale verra' fatta menzione soltanto nella carriera scolastica. Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovra' dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalita' dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea. Art. 6-bis (Regolamento di Ateneo). - La facolta' recepisce, nello statuto di Ateneo e nel regolamento didattico, l'ordinamento didattico nazionale, indica, per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 8, nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunita' europea di cui al successivo art. 7. Art. 7 (Manifesto degli studi). - All'atto della predisposizione annuale degli studi i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facolta': a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualita'. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari od integrati desumendole dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 8 e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunita' europea (*). Stabilisce inoltre le specificazioni piu' opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.), che giovino a differenziare piu' esattamente il livello ed i contenuti didattici; b) attiva gli indirizzi; c) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata; d) indica le discipline di cui lo studente dovra' avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresi', le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto. (*) I contenuti delle materie previste dalla direttiva 85/432/CEE, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, trovano riscontro nei settori scientifico-disciplinari indicati fra parentesi: biologia vegetale e animale (E02A; E08X; E13X); fisica (B01B); chimica generale ed inorganica (C03X); chimica organica (C05X); chimica analitica (C01A); chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X); biochimica generale ed applicata (medica) (E05A; E05B); anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A; E04A; F04A); microbiologia (E12X; F05X); farmacologia e farmacoterapia (E07X); tecnologia farmaceutica (C08X); tossicologia (E07X); farmacognosia (E07X; E08X); legislazione, e se del caso, deontologia (C08X). Art. 8 (Articolazione del corso di laurea). - Aree didattiche, settori scientifico-disciplinari, annualita', obiettivi didattici formativi. Quadriennio di base. Area 1 - Fisico-matematica (2 annualita'). Obiettivi della didattica sono: (fornire le conoscenze di matematica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea; fornire le nozioni principali della fisica classica comprese la termodinamica e l'elettromagnetismo. Settori scientifico-disciplinari: A02A Analisi matematica Matematica B01B Fisica Fisica. Area 2 - Chimica (6 annualita'). Obiettivi della didattica sono: (fornire una approfondita conoscenza di tutti i concetti fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale ed inorganica, necessari per affrontare le varie discipline professionali; fornire i principi basilari della chimica organica, nonche' i meccanismi di reazione dei composti organici, il chimismo dei gruppi funzionali organici, i composti ciclici, la stereochimica e le famiglie dei composti naturali di interesse biologico; fornire i principi della spettroscopia nei suoi vari aspetti applicativi. Settori scientifico-disciplinari: C01A Chimica analitica Chimica analitica C02X Chimica fisica Chimica fisica C03X Chimica generale ed inorganica Chimica generale ed inorganica C05X Chimica organica Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994. Sono obbligatorie n. 3 annualita' nel settore C05X. Area 3 - Farmaceutica (5 annualita'). Obiettivi della didattica sono: (fornire un'approfondita conoscenza della chimica farmaceutica inerenti la sintesi, le propneta', i meccanismi di azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci ed i rapporti struttura-attivita'; fornire le conoscenze teoriche e pratiche di base del laboratorio di analisi farmaceutica e le metodologie analitiche per riconoscere e dosare i farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee. Settori scientifico-disciplinari: C07X Chimica farmaceutica Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994. Sono obbligatorie n. 3 annualita' con esercitazioni individuali di laboratorio. Area 4 - Tecnologico-applicativa (3 annualita'). Obiettivi della didattica sono: fornire le basi per la formulazione e preparazione dei medicamenti nonche' la conoscenza delle metodologie della tecnica farmaceutica anche in campo industriale ed una adeguata conoscenza degli aspetti legislativi e deontologici; fornire le basi fondamentali della chimica farmaceutica applicata. Settori scientifico-disciplinari: C08X Farmaceutico tecnologico applicativo Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994. Sono obbligatorie n. 1 annualita' con esercitazioni individuali di laboratorio. Area 5 - Biologica (6 annualita'). Obiettivi della didattica sono: fornire i concetti fondamentali della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi animali e vegetali oltre alle principali nozioni di farmacognosia; fornire le basi di fisiologia generale e di anatomia umana e della terminologia medica; fornire adeguate cognizioni di microbiologia; fornire le cognizioni di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici. Settori scientifico-disciplinari: E04A Fisiologia generale Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994 E05A Biochimica Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994 E07X Farmacologia Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994 E08X Biologia farmaceutica Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994 E09A Anatomia umana Anatomia umana E13X Biologia applicata Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994 F04A Patologia generale Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994 F05X Microbiologia e microbiologia clinica Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994. Sono obbligatorie n. 2 annualita' nel settore E05A. Area 6 - Farmacologica (2 annualita'). Obiettivi della didattica sono: fornire i concetti fondamentali della farmacologia e della farmacoterapia e della tossicologia relativi alle metodologie per lo studio dei farmaci negli aspetti riguardanti la somministrazione, l'azione, il metabolismo, la tossicita', le interazioni e gli effetti collaterali. Settori scientifico-disciplinari: E07X Farmacologia Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994. 5 Anno - Indirizzo di specializzazione professionale (4 annualita'). Sara' obbligatoria per ogni indirizzo n. 1 annualita' con esercitazioni individuali di laboratorio. Indirizzo farmacologico (4 annualita'). Finalita': fornire la preparazione scientifico-professionale ed assicurare le competenze necessarie per operare nel campo della valutazione dell'attivita', dei controlli biologici e della ricerca dei meccanismi d'azione dei farmaci. Settori scientifico-disciplinari: E07X Farmacologia (4 annualita') Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994. Indirizzo chimico delle sostanze naturali (4 annualita'). Finalita': assicurare la preparazione scientifico-tecnologica per operare nel campo della chimica delle sostanze naturali comprendente l'estrazione e l'identificazione dei principi attivi contenuti in organismi animali o vegetali. Settori scientifico-disciplinari: C05X Chimica organica (4 annualita') Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994 E08X Biologia farmaceutica Fitochimica - Fitofarmacia. Indirizzo farmaceutico (4 annualita'). Finalita': fornire una piu' approfondita conoscenza nel campo della sintesi, dei meccanismi di azione e dei rapporti struttura-attivita' dei farmaci. Settori scientifico-disciplinari: C07X Chimica farmaceutica (3.5 annualita') Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994 C02X Chimica fisica (0.5 annualita') Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994. Indirizzo alimentare farmaco-tecnologico (4 annualita'). Finalita': assicurare una preparazione scientifico-tecnologica per operare in campi di particolare interesse tecnologico e pratico inclusi quello alimentare, dietetico e cosmetico. Settori scientifico-disciplinari: C09X Chimica bromatologica (2 annualita') Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994 E06B Alimentazione e nutrizione umana (1 annualita') Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994 C08X Farmaceutico tecnologico-applicativo (1 annualita') Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994. Norme transitorie. Gli studenti gia' iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facolta' inoltre provvedera' a stabilire le modalita' per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti gia' iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potra' essere esercitata entro i 5 anni dalla data di immatricolazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Napoli, 30 luglio 1996 p. Il rettore: BUCCI