N. 184 SENTENZA 5 - 12 giugno 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Giudizio  di  legittimita'  costituzionale  in via principale - Legge
  finanziaria  2006  -  Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano -
  Prospettazione  di  pluralita'  di questioni - Trattazione separata
  delle questioni concernenti i commi 231 e 232 dell'art. 1 - Riserva
  di ulteriori decisioni.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 231 e 232.
Corte  dei  conti  - Norme della legge finanziaria 2006 - Giudizio di
  responsabilita'  amministrativa per fatti commessi antecedentemente
  all'entrata in vigore della legge finanziaria stessa - Facolta' dei
  soggetti  condannati  in  primo  grado  di  chiedere,  in  sede  di
  impugnazione, la definizione del procedimento mediante pagamento di
  una  percentuale  del  danno  quantificato nella sentenza - Ricorso
  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  - Denunciata lesione delle
  competenze  provinciali in materia di ordinamento e personale degli
  uffici  provinciali  -  Riconducibilita' delle norme censurate alla
  materia  dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva statale -
  Non fondatezza della questione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 231 e 232.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1, e 16.
Corte  dei  conti  - Norme della legge finanziaria 2006 - Giudizio di
  responsabilita'   contabile  per  fatti  commessi  antecedentemente
  all'entrata in vigore della legge finanziaria stessa - Facolta' dei
  soggetti  condannati  in  primo  grado  di  chiedere,  in  sede  di
  impugnazione, la definizione del procedimento mediante pagamento di
  una  percentuale  del  danno  quantificato nella sentenza - Ricorso
  della  Provincia autonoma di Bolzano - Lamentata introduzione di un
  anomalo  provvedimento  di «clemenza» in materia di responsabilita'
  erariale - Dedotta disparita' di trattamento tra i dipendenti e gli
  amministratori provinciali riguardo al momento dell'addebitabilita'
  dell'illecito  (prima  o  dopo  l'entrata  in  vigore  della  legge
  finanziaria)   -   Denunciata   violazione  dei  principi  di  buon
  andamento,  certezza  del  diritto,  razionalita'  ed eguaglianza -
  Evocazione  di parametri estranei alla ripartizione di competenze -
  Inammissibilita' della questione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 231 e 232.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
(GU n.24 del 20-6-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 231 e
232,  della  legge  23 dicembre  2005,  n. 266  (Disposizioni  per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2006),  promosso con ricorso della Provincia autonoma di
Bolzano, notificato il 24 febbraio 2006, depositato in cancelleria il
2 marzo 2006 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2006.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  17 aprile  2007  il  giudice
relatore Paolo Maddalena;
    Uditi  gli  avvocati  Roland Riz e Giuseppe Franco Ferrari per la
Provincia  autonoma  di  Bolzano  e  l'avvocato  dello  Stato Antonio
Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito   nuovamente   nell'udienza  pubblica  del  5  giugno 2007,
rifissata  in  ragione  della intervenuta modifica della composizione
del collegio, il giudice relatore Paolo Maddalena;
    Uditi  nuovamente  nell'udienza  pubblica  del  5 giugno 2007 gli
avvocati  Roland  Riz  e  Giuseppe  Franco  Ferrari  per la Provincia
autonoma di Bolzano e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il
Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  notificato  il 23 febbraio 2006 e depositato
nella  cancelleria  di  questa Corte il successivo 2 marzo (reg. ric.
n. 33  del  2006),  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano  ha promosso
questione  di  legittimita'  costituzionale  di numerose disposizioni
della  legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2006),  e,  tra  esse,  dell'art. 1,  commi 231 e 232, deducendone il
contrasto  con  gli  artt. 8,  numero 1, e 16 dello statuto speciale,
approvato  con  il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e con gli artt. 3 e
97 della Costituzione.
    L'art. 1, comma 231, della legge n. 266 del 2005 prevede che «Con
riferimento  alle  sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di
responsabilita'  dinanzi  alla  Corte  dei  conti  per fatti commessi
antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge,
i  soggetti  nei  cui  confronti  sia  stata  pronunciata sentenza di
condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede
di  impugnazione,  che  il  procedimento  venga  definito mediante il
pagamento  di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore
al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza».
    Il  successivo comma 232 aggiunge che «La sezione di appello, con
decreto  in  Camera  di consiglio, sentito il procuratore competente,
delibera  in  merito  alla  richiesta  e,  in  caso  di accoglimento,
determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del
danno  quantificato  nella  sentenza  di  primo  grado, stabilendo il
termine per il versamento».
    Il  comma 233,  non  impugnato  dalla ricorrente, dispone che «Il
giudizio  di  appello  si  intende definito a decorrere dalla data di
deposito  della  ricevuta  di  versamento  presso la segreteria della
sezione di appello».
    La  Provincia  autonoma  premette  di  non  ignorare che la Corte
costituzionale, con la sentenza n. 345 del 2004, ha affermato che, in
tema  di  responsabilita'  amministrativa,  vengono  in  evidenza  le
disposizioni   dell'art. 117,   secondo   comma,   lettera l),  della
Costituzione,  secondo  le quali spettano alla competenza legislativa
esclusiva    dello   Stato   le   materie   della   giurisdizione   e
dell'ordinamento civile.
    Afferma  peraltro  la  difesa  della ricorrente che, nel caso dei
denunciati   commi 231   e  232,  l'irrazionalita'  della  disciplina
introdotta  -  nella sostanza, un anomalo provvedimento di «clemenza»
in  materia  di  responsabilita'  erariale  -  si  tradurrebbe in una
lesione  delle  competenze  riconosciute  alla  Provincia autonoma di
Bolzano  in  materia  di  ordinamento  degli uffici provinciali e del
personale ad essi addetto (artt. 8, numero 1, e 16 dello statuto), in
quanto  si  priverebbe  l'ente che ha subito il danno - la Provincia,
nonche'  gli  enti  strumentali della stessa - del diritto di vedersi
adeguatamente risarcito.
    Inoltre,   si  introdurrebbe  una  ingiustificata  disparita'  di
trattamento  tra  i  dipendenti  e  gli amministratori provinciali, a
seconda che ad essi siano addebitabili illeciti commessi prima o dopo
l'entrata  in  vigore  della  legge n. 266 del 2005, ed a seconda che
essi   siano   stati   condannati   o   assolti   in   primo   grado.
Paradossalmente,  il convenuto assolto in primo grado potrebbe essere
condannato  in  appello,  senza  potersi avvantaggiare degli impropri
benefici concessi all'appellante che impugni una sentenza di condanna
pronunciata  in  primo  grado, in entrambi i casi «per fatti commessi
antecedentemente   alla  data  di  entrata  in  vigore»  della  legge
finanziaria per il 2006.
    Ad   avviso   della   ricorrente,   le   disposizioni  denunciate
contrasterebbero     con     i    principi    di    buon    andamento
dell'amministrazione   (art. 97   della   Costituzione),  nonche'  di
certezza  del  diritto,  di razionalita' ed eguaglianza (art. 3 della
Costituzione).
    2.  -  Nel  giudizio dinanzi alla Corte si e' costituito, con due
separati   atti,   il   Presidente   del   Consiglio   dei  ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
formulando     conclusioni    riguardanti    altre    questioni    di
costituzionalita'  sollevate  dalla  ricorrente Provincia autonoma di
Bolzano,  ma  non  quella relativa all'art. 1, commi 231 e 232, della
legge n. 266 del 2005.
    2.1.  -  In prossimita' dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato ha
depositato una memoria.
    La  difesa erariale eccepisce l'inammissibilita' della questione,
in quanto le norme impugnate investono le materie della giurisdizione
amministrativa e dell'ordinamento civile, rientranti nella competenza
legislativa  esclusiva  dello Stato. Inoltre, le disposizioni oggetto
del  dubbio  di  legittimita'  costituzionale  avrebbero  un  effetto
soltanto   riflesso   ed   eventuale  sull'ordinamento  degli  uffici
provinciali,  giacche'  la  ricaduta  della pronuncia giurisdizionale
della  Corte  dei  conti sulla Provincia ricorrente sarebbe analoga a
quella  di  qualsiasi  altra  decisione  giudiziaria  riguardante  il
personale.
    Anche  la  censura di irrazionalita' sarebbe priva di fondamento,
perche'  esiste gia' nell'ordinamento il potere riduttivo della Corte
dei  conti (art. 52, secondo comma, del regio decreto 12 luglio 1934,
n. 1214),  secondo  cui  questa  puo' porre a carico del responsabile
tutto   o  parte  del  danno  accertato  o  del  valore  perduto.  Si
tratterebbe  del medesimo potere che le norme censurate, in linea con
i  principi  generali dell'ordinamento, disciplinerebbero nei giudizi
di  impugnazione,  all'evidente  fine di accelerare la conclusione di
tali, spesso annosi, giudizi. A fronte del potere illimitato previsto
dal   citato   art. 52,  le  norme  impugnate  escluderebbero  invece
l'abbandono  totale  del  carico e prevederebbero che la condanna sia
contenuta  entro  il  trenta  per  cento di quanto stabilito in primo
grado,  sempre che l'istanza sia ritenuta meritevole di accoglimento.
La  disciplina  recata dalla legge n. 266 del 2005 apparirebbe dunque
ragionevole,  essendo diretta a rendere celere il giudizio e certo il
suo  esito,  prevedendo  che  sia  anche  stabilito il termine per il
versamento.
    Ne'  sarebbe configurabile la denunciata lesione del principio di
eguaglianza,  perche' le norme censurate si applicherebbero a tutti i
giudizi di responsabilita' amministrativa pendenti per fatti commessi
antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge e a tutti
i soggetti coinvolti, anche se assolti in primo grado (in questo caso
la  loro  richiesta  sarebbe ammissibile, dovendo essere formulata in
via subordinata).
    Pertanto,  le  disposizioni  impugnate,  se  collocate nell'alveo
generale del potere riduttivo da sempre proprio della Corte dei conti
e  considerate alla luce delle finalita' perseguite, si rivelerebbero
funzionali  alla  certezza  del  processo,  alla sua celerita' e alle
stesse  ragioni  patrimoniali  dell'Amministrazione (che cosi' potra'
essere prontamente, sia pure in parte, risarcita).
    3.  - In prossimita' dell'udienza, anche la Provincia autonoma di
Bolzano ha depositato una memoria illustrativa, nella quale ribadisce
che  le  disposizioni  denunciate  -  esonerando  quasi  del tutto il
personale,     in    caso    di    responsabilita'    amministrativa,
dall'obbligazione   risarcitoria   -  altererebbero  l'ordinamento  e
l'organizzazione  degli  uffici  provinciali ed il rapporto dell'ente
con  i  suoi  amministratori  e  con il personale da esso dipendente,
privando  l'ente  che  ha  subito  il  danno  erariale del diritto al
risarcimento  e  sottraendo allo stesso risorse proprie, con evidenti
ripercussioni  sull'intero potere provinciale di organizzazione degli
uffici.
    Replicando  all'eccezione  di  inammissibilita'  sollevata  dalla
difesa erariale, la ricorrente, nel richiamare la sentenza n. 340 del
2001  della  Corte  costituzionale,  afferma  che  la  materia  della
responsabilita'   amministrativa   rientra   nelle  competenze  della
Provincia  autonoma  di  Bolzano,  dovendosi  ritenere  ricompresa in
quella «ordinamento degli uffici e del personale ad essi addetto», di
cui  all'art. 8,  numero  1, dello statuto speciale. E ricorda che la
diretta connessione tra la determinazione delle sfere di competenza e
delle   attribuzioni   degli  uffici  e  dei  relativi  funzionari  o
dipendenti  addetti e la corrispondente responsabilita' ha portato il
legislatore nazionale ad accentuare, soprattutto in epoca recente, il
nesso  (vincolante anche per le Regioni come principio fondamentale e
norma    di   riforma   economico-sociale)   tra   organizzazione   e
responsabilita'.
    Anche   e  soprattutto  a  presidio  dei  poteri  provinciali  di
organizzazione degli uffici e del personale, oltre che a tutela delle
risorse  e  delle  finanze  provinciali,  sarebbero  state  del resto
adottate  le  disposizioni  di  attuazione di cui all'art. 10-bis del
d.P.R.  15 luglio  1988,  n. 305,  aggiunto dall'art. 5 del d.lgs. 14
giugno 1999,  n. 212,  il  quale,  al  comma 4, stabilisce che spetta
all'ente  pubblico che ha subito il danno il risarcimento conseguente
alla condanna del dipendente pubblico o dell'amministratore.
    Le  norme  impugnate  non rientrerebbero nelle materie, riservate
alla   competenza   esclusiva  dello  Stato,  della  giurisdizione  e
dell'ordinamento  civile  (ai  sensi  dell'art. 117,  secondo  comma,
lettera   l,  della  Costituzione),  secondo  quanto  statuito  dalla
sentenza  n. 345  del  2004 della Corte costituzionale. I commi 231 e
232  dell'art. 1  della  legge  n. 266  del 2005 non hanno infatti ad
oggetto  la disciplina generale della responsabilita' amministrativa,
trattandosi   invece   di   disposizioni  di  natura  sostanzialmente
provvedimentale  -  in  quanto applicabili ad una serie di fatti gia'
commessi  antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge
-  aventi  anzitutto e prioritariamente l'effetto di ridurre ex lege,
attraverso  una  sorta di condono concernente illeciti gia' commessi,
il  diritto  degli  enti  danneggiati  ad  essere  risarciti.  Di qui
l'impossibilita'  anche  di  qualificare  le  norme  denunciate  come
disposizioni  recanti  principi  generali  dell'ordinamento  o  norme
fondamentali di riforma economico-sociale.
    Per altro verso, le disposizioni impugnate non solo inciderebbero
negativamente  sulle entrate finanziarie della Provincia autonoma, ma
interferirebbero  altresi'  con il diritto della ricorrente a vedersi
risarcire  i  danni erariali prodotti dai propri dipendenti, anche in
violazione  delle  norme poste dal legislatore e dall'amministrazione
provinciale   in   materia  di  ordinamento,  pure  contabile,  e  di
disciplina dell'azione amministrativa.
    In  ogni  caso,  l'art. 117,  secondo  comma,  lettera l),  della
Costituzione  non  sarebbe  applicabile  alla  Provincia  autonoma in
chiave di superamento o attenuazione delle garanzie statutarie.
    L'irrazionale  disciplina  statale  denunciata  violerebbe  poi i
principi  di  buon  andamento  dell'amministrazione,  di certezza del
diritto  e  di  razionalita',  invocabili come parametri nel presente
giudizio  in  via  principale in quanto la loro violazione si traduce
nella  lesione delle attribuzioni della ricorrente costituzionalmente
garantite,  a  meno  che,  alla  luce del comma 610 dell'art. 1 della
stessa  legge  n. 266  del  2005  (a norma del quale «le disposizioni
della  presente  legge  sono  applicabili  nelle  Regioni  a  statuto
speciale   e   nelle   Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti»), non si ritenga
comunque  prevalente  la  previsione di cui all'art. 10-bis, comma 1,
del   d.P.R.   n. 305   del   1988,   secondo  cui  «Per  l'attivita'
giurisdizionale  delle  sezioni  aventi  sede  a Trento e a Bolzano e
delle  relative  procure  si  applicano  le  leggi  sulla  disciplina
dell'ordinamento  e  delle  procedure  della  Corte  dei conti, salvo
quanto previsto dai commi 2, 3 e 4».

                       Considerato in diritto

    1.  -  La  Provincia autonoma di Bolzano ha promosso questioni di
legittimita'  costituzionale  di  numerose  disposizioni  della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006).
    Riservata  a  separate  pronunce  la  decisione sull'impugnazione
delle  altre  disposizioni  contenute  nella  legge  n. 266 del 2005,
vengono in esame in questa sede quelle di cui all'art. 1, commi 231 e
232.
    Tali norme prevedono:
        che «Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate
nei giudizi di responsabilita' dinanzi alla Corte dei conti per fatti
commessi  antecedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore della
presente  legge,  i  soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata
sentenza  di  condanna  possono  chiedere  alla competente sezione di
appello,  in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito
mediante  il  pagamento  di una somma non inferiore al 10 per cento e
non  superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza»
(comma 231);
        che  «La  sezione  di  appello,  con  decreto  in  Camera  di
consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla
richiesta  e,  in  caso di accoglimento, determina la somma dovuta in
misura  non  superiore  al  30 per cento del danno quantificato nella
sentenza  di  primo  grado,  stabilendo il termine per il versamento»
(comma 232).
    Ad  avviso  della ricorrente, i commi 231 e 232 dell'art. 1 della
legge n. 266 del 2005 contrasterebbero con le competenze riconosciute
alla  Provincia  autonoma  di Bolzano in materia di ordinamento degli
uffici  provinciali  e del personale ad essi addetto (artt. 8, numero
1,  e  16  dello  statuto,  approvato  con  il d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670),  perche'  priverebbero  l'ente  che  ha subito il danno - la
Provincia, nonche' gli enti strumentali della stessa - del diritto di
vedersi adeguatamente risarcire.
    Sarebbero  altresi'  violati gli artt. 97 e 3 della Costituzione,
perche'  le norme denunciate introdurrebbero un anomalo provvedimento
di  «clemenza»  in  materia di responsabilita' erariale, contrario ai
principi  di  buon  andamento  dell'amministrazione,  di certezza del
diritto,  di  razionalita'  ed  eguaglianza,  e  comporterebbero  una
disparita'  di  trattamento  tra  i  dipendenti  e gli amministratori
provinciali,  a  seconda  che  ad  essi  siano  addebitabili illeciti
commessi  prima  o  dopo  l'entrata  in vigore della legge n. 266 del
2005, ed a seconda che essi siano stati condannati o assolti in primo
grado.
    2.  -  Il  dubbio  di legittimita' costituzionale sollevato dalla
Provincia  autonoma  di  Bolzano  muove  da  un  erroneo  presupposto
interpretativo.
    Come  questa  Corte  ha  stabilito  (sentenza  n. 183  del  2007)
scrutinando  una  questione  di  legittimita'  costituzionale  in via
incidentale  avente  ad  oggetto  le  stesse  disposizioni, l'art. 1,
commi 231  e 232, della legge n. 266 del 2005 non priva l'ente che ha
subito il danno del diritto di vedersi adeguatamente risarcire.
    Per   un  verso,  l'operativita'  delle  disposizioni  denunciate
presuppone  una  valutazione di merito da parte del giudice contabile
sul  fatto  che l'esigenza di giustizia possa ritenersi soddisfatta a
mezzo della procedura accelerata, sicche' alla definizione in appello
non   puo'  accedersi  in  presenza  di  dolo  del  condannato  o  di
particolare  gravita'  della  condotta.  Per  l'altro verso, le norme
impugnate  vanno collocate nell'ambito del sistema tradizionale della
responsabilita'  amministrativa,  in  cui  al  giudice e' affidato il
compito di determinare quanta parte del danno prodotto deve ritenersi
risarcibile in relazione all'intensita' della colpa del responsabile,
da individuare in relazione a tutte le circostanze di fatto in cui si
e'  svolta  l'azione  produttiva del danno; e, muovendosi all'interno
del  perimetro  di tale discrezionalita' decisionale, esse consentono
l'accoglimento  dell'istanza  di  definizione  in  appello solo se il
giudice  -  avuto  riguardo ai criteri in base ai quali egli forma la
propria  decisione - ritenga congrua una condanna entro il limite del
trenta  per cento del danno addebitato al responsabile nella sentenza
di primo grado.
    In   ogni  caso,  non  sussiste  la  lamentata  violazione  delle
competenze riconosciute alla Provincia autonoma di Bolzano in materia
di  ordinamento  degli  uffici  provinciali  e  del personale ad essi
addetto (artt. 8, numero 1, e 16 dello statuto).
    Difatti,   le   norme   denunciate   investono   direttamente  la
responsabilita' amministrativa, avendo una finalita' di accelerazione
dei  relativi  giudizi  e  di  garanzia  dell'incameramento  certo ed
immediato  della  quota  di  risarcimento  dovuto,  in  un  quadro di
consonanza   con   i   principi   che  governano  la  responsabilita'
amministrativa.
    La  disciplina della responsabilita' amministrativa - nella quale
i  profili sostanziali sono strettamente intrecciati con i poteri che
la  legge attribuisce al giudice chiamato ad accertarla, ovvero fanno
riferimento   a  situazioni  soggettive  riconducibili  alla  materia
dell'ordinamento  civile  (sentenza  n. 345 del 2004) - e' materia di
competenza  dello  Stato  e  non  rientra  tra  le attribuzioni della
Provincia   autonoma   di   Bolzano,   come   del   resto  si  ricava
dall'art. 10-bis   del   d.P.R.  15 luglio  1988,  n. 305  (Norme  di
attuazione  dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige
per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di
Trento  e  di  Bolzano  e per il personale ad esse addetto), aggiunto
dall'art. 5  del  d.lgs. 14 giugno 1999, n. 212, norma a tenore della
quale  per  l'attivita'  giurisdizionale  delle sezioni aventi sede a
Trento  e  a  Bolzano  si applicano le leggi statali sulla disciplina
dell'ordinamento e delle procedure della Corte dei conti.
    La  potesta'  della  Provincia autonoma in materia di ordinamento
dei  propri  uffici,  se puo' esplicarsi nel senso di disciplinare il
rapporto  di  impiego o di servizio dei propri dipendenti, prevedendo
obblighi  la  cui violazione comporti responsabilita' amministrativa,
non  puo'  tuttavia  incidere  sul  regime  di quest'ultima (sentenza
n. 345 del 2004).
    La  questione proposta in riferimento al parametro statutario e',
dunque, infondata.
    3.  -  Il dubbio sollevato in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione  e'  inammissibile,  dovendo  ribadirsi  la  consolidata
giurisprudenza  di questa Corte (sentenze n. 116 del 2006, n. 383 del
2005  e  n. 287 del 2004), secondo cui la Provincia autonoma puo' far
valere  il  contrasto  con  norme  costituzionali  diverse  da quelle
attributive  di competenza legislativa soltanto se esso si risolva in
una  esclusione  o  limitazione  dei  poteri  provinciali,  senza che
possano  avere  rilievo  denunce  di  illogicita'  o di violazione di
principi  costituzionali  che non ridondino in lesione delle sfere di
competenza provinciale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riservata  a separate pronunce le decisioni delle altre questioni
di  legittimita'  costituzionale  promosse, nei confronti della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), con il
ricorso indicato in epigrafe;
    1) dichiara    non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 1, commi 231 e 232, della legge 23 dicembre
2005,  n. 266  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria  2006), promossa, in
riferimento  agli  artt. 8,  numero  1, e 16, dello statuto speciale,
approvato  con  il  d.P.R.  31 agosto  1972,  n. 670, dalla Provincia
autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;
    2)   dichiara   inammissibile   la   questione   di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 1,  commi 231  e  232,  della  stessa legge
n. 266  del  2005,  promossa,  in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione,  dalla  Provincia  autonoma  di  Bolzano con il ricorso
indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Maddalena
                       Il cancelliere: Milana
    Depositata in cancelleria il 12 giugno 2007.
                       Il cancelliere: Milana
07C0776