MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 2 luglio 1999 

  Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo
1  luglio-31  dicembre  1999,  ai  mutui  per  la  realizzazione  del
programma di interventi urgenti per  la prevenzione e la lotta contro
l'AIDS, stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999.
(GU n.158 del 8-7-1999)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Vista  la legge  5 giugno  1990, n.  135, recante  il programma  di
interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;
  Vista  la  legge 4  dicembre  1993,  n.  492, di  conversione,  con
modificazioni,  del decreto-legge  2  ottobre 1993,  n. 396,  recante
disposizioni in materia di edilizia sanitaria;
  Visto  l'art.  4 del  decreto  del  27  ottobre 1990  e  successive
modificazioni, il quale ha stabilito  che, per le operazioni di mutuo
regolate  a tasso  variabile di  cui alle  leggi sopramenzionate,  la
misura massima  del tasso di interesse  annuo posticipato applicabile
e'  costituita   dalla  media  aritmetica  semplice   del  rendimento
effettivo medio  lordo del campione  dei titoli pubblici  soggetti ad
imposta,  comunicato  dalla  Banca  d'Italia e  dalla  media  mensile
aritmetica  semplice dei  tassi giornalieri  del Ribor,  rilevati dal
comitato   di   gestione   del  mercato   telematico   dei   depositi
interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;
  Visto che con il suddetto decreto del 27 ottobre 1990, e successive
modificazioni, e' stato  stabilito che al dato  come sopra calcolato,
arrotondato se necessario  per eccesso o per difetto  allo 0,05% piu'
vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;
  Visto il decreto ministeriale 23  dicembre 1998 il quale stabilisce
che il tasso che sostituisce il Ribor e' l'Euribor;
  Vista la comunicazione del direttore generale del Tesoro pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 29 marzo 1999;
  Vista la nota con la quale  la Banca d'Italia ha comunicato il dato
relativo  al rendimento  effettivo  medio lordo  del campione  titoli
pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di maggio 1999;
  Visto il dato, indicato  nel circuito Reuters, relativo all'Euribor
365/360 a tre mesi e riferito al mese di maggio 1999;
  Visto   che   i  parametri   suddetti,   da   utilizzarsi  per   la
determinazione del  tasso di  riferimento per le  operazioni previste
dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a:
  rendimento  effettivo  medio  lordo del  campione  titoli  pubblici
soggetti ad imposta: 3,602%;
  media   mensile   aritmetica   semplice   dei   tassi   giornalieri
dell'Euribor: 2,615%;
  Ritenuti validi i dati sopra indicati;
  Considerato, inoltre,  che alla  media mensile  aritmetica semplice
dei  tassi giornalieri  dell'Euribor  va  aggiunta una  maggiorazione
dello 0,75;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
  Il costo della provvista da utilizzarsi per i mutui, previsti dalle
leggi 5  giugno 1990, n.  135 e 4 dicembre  1993, n. 492,  regolati a
tasso  variabile e  stipulati anteriormente  alla data  del 29  marzo
1999, e' pari al 3,50%.
  In conseguenza,  tenuto conto  dello spread  dello 0,80,  la misura
massima del  tasso di  interesse annuo posticipato  per il  periodo 1
luglio-31 dicembre 1999 e' pari al 4,30%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 luglio 1999
                                p. Il direttore generale: Guglielmini