Riscossione - Disciplina dei rimborsi da effettuarsi ai sensi degli articoli 38 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Erronea utilizzazione dei modelli di attestazione di pagamento.(GU n.49 del 29-2-1988)
Vigente al: 29-2-1988
Con circolare n. 12 del 23 aprile 1986, questo Ministero ebbe a disciplinare, fra l'altro, alla prima parte, lettera a), l'ipotesi in cui il contribuente, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, abbia effettuato il versamento d'imposta utilizzando un erroneo modello di attestazione di pagamento (IRPEF o IRPEG anziche' ILOR o viceversa). In proposito e' stato chiarito che, in tale circostanza, gli uffici finanziari dovevano provvedere al rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, nonche' all'iscrizione a ruolo delle imposte che risultavano non versate, unitamente agli interessi ed alle soprattasse di cui agli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'iscrizione a ruolo di dette imposte e dei relativi accessori traeva giustificazione dalla considerazione che si veniva a configurare, nel caso di specie, una omissione, parziale o totale, del versamento dell'imposta dovuta. Con circolare n. 13 del 23 giugno 1986, lo scrivente, sentita l'Avvocatura generale dello Stato, ha ritenuto che non debbono considerarsi omessi, e pertanto non sanzionabili, i versamenti effettuati dalle aziende di credito in tesoreria, ove sia errata l'imputazione al capitolo di bilancio dello Stato. Al riguardo, e' stato chiesto di conoscere se le direttive di cui alla citata circolare n. 13 (illegittimita' della pretesa di rinnovazione del versamento e di pagamento della penale) possano essere estese anche all'ipotesi in cui l'errata imputazione al capitolo di bilancio dello Stato sia conseguenza dell'erroneo utilizzo, da parte del contribuente, dei modelli di versamento di cui trattasi, con la conseguenza che non troverebbero applicazione, nei casi di specie, le previsioni di cui al citato art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602. A sostegno di tale richiesta e' stato osservato che nella fattispecie non si verrebbe a verificare il presupposto della norma sanzionatoria di cui al suindicato art. 92, atteso che il contribuente non ha indebitamente trattenuto nella propria disponibilita' le somme in questione oltre il termine stabilito dalla legge per il versamento d'imposta essendo incorso invece in un mero errore materiale all'atto del versamento stesso. Il versamento del tributo erroneamente effettuato dal soggetto passivo d'imposta non potrebbe quindi essere considerato, nella circostanza, omesso, avendo il contribuente di fatto adempiuto all'obbligo di pagamento previsto dalla normativa vigente. Al riguardo, riesaminata la questione, lo scrivente ritiene di poter condividere il suesposto orientamento. Pertanto, a parziale modifica delle disposizioni di cui alla citata circolare n. 12 del 1986, gli uffici delle imposte ed i centri di servizio, in presenza di un errore nella utilizzazione del modello di versamento, qualora il contribuente abbia riportato correttamente gli estremi del versamento nel campo relativo al tributo effettivamente dovuto, non dovranno effettuare alcun intervento sulla scheda di liquidazione modello 152, confermando con apposito codice l'esattezza dei dati esposti dal dichiarante. Se, invece, il contribuente, pur allegando l'attestazione di versamento, non ha riportato correttamente i relativi estremi nell'apposito rigo, l'intervento degli uffici dovra' consistere nel riportare sul modello 152 gli estremi del versamento nel campo relativo all'imposta effettivamente dovuta, a prescindere dal modello utilizzato ed apponendo il relativo codice di convalida. Per le situazioni pregresse, qualora a seguito della iscrizione a ruolo risulti pendente rituale ricorso avanti le commissioni tributarie ovvero siano pendenti i termini per proporre ricorso avverso l'iscrizione medesima, i dipendenti uffici, al fine di evitare il perdurare di un inutile contenzioso, precederanno ad effettuare lo sgravio delle somme iscritte a ruolo (imposta, soprattassa ed interessi), dandone comunicazione ai competenti organi del contenzioso, sempreche' non sia gia' stato effettuato il rimborso dell'imposta erroneamente versata. In quest'ultima ipotesi lo sgravio dovra' essere limitato alla sola somma iscritta a ruolo a titolo di soprattassa ex art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602. Resta inteso che per i versamenti eseguiti ad esattoria incompetente ovvero ad esattoria in luogo della sezione di tesoreria provinciale, o viceversa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La presente circolare e' stata concordata con la Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 646 del regolamento di contabilita' generale dello Stato. Le intendenze di finanza, che unitamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette ed ai centri di servizio di Roma e Milano accuseranno ricevuta della presente alla Direzione generale delle imposte dirette, trasmetteranno copia della circolare stessa ai dipendenti uffici distrettuali delle imposte dirette, con carico di assicurarne l'adempimento. p. Il Ministro: MEROLLI