Modificazioni ed integrazioni al regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori. (Deliberazione n. 10245).(GU n.239 del 11-10-1996)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 67, comma 1, del decreto legislativo n. 415 del 23 luglio 1996; Visto l'art. 20, commi 1 e 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il regolamento pr il funzionamento del sistema telematico delle borse valori, approvato con delibera n. 9882 del 1 aprile 1996; Visti, in particolare, l'art. 22, comma 4, e gli articoli 61, 62 e 64 del predetto regolamento; Considerata l'opportunita' di assicurare la significativita' del prezzo di riferimento di cui all'art. 62, del prezzo ufficiale giornaliero di cui all'art. 64 e degli altri dati di cui all'art. 61 del predetto regolamento; Ritenuta a tale scopo la necessita' di ridefinire i criteri di calcolo del prezzo di riferimento e del prezzo ufficiale giornaliero, escludendo da tale computo le quantita' scambiate attraverso l'impiego della funzione (cross order) di cui all'art. 22, comma 4, del citato regolamento; Delibera: Il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori approvato con delibera n. 9882 del 1 aprile 1996 e' modificato ed integrato come segue: 1. L'art. 61 e' sostituito dal seguente: "Art. 61 (Listino ufficiale di borsa). - 1. Il modello del listino ufficiale per i titoli negoziati mediante il sistema telematico espone per ogni titolo almeno i seguenti dati riferiti ai contratti conclusi: a) numero dei contratti, quantita' totali trattate, prezzo medio ponderato delle quantita' totali trattate al netto delle quantita' scambiate mediante l'utilizzo della funzione di cui all'art. 22, comma 4; b) prezzo massimo registrato, ora di conclusione del contratto e relativa quantita' trattata; c) prezzo minimo registrato, ora di conclusione del contratto e relativa quantita' di valori mobiliari trattati; d) prezzo medio ponderato relativo all'ultimo dieci per cento della quantita' trattata, con indicazione del numero dei contratti corrispondenti, ovvero, se detto prezzo non e' determinabile, quello di cui alla lettera a); in ogni caso nel calcolo del prezzo medio ponderato non si tiene conto delle quantita' scambiate mediante l'utilizzo della funzione di cui all'art. 22, comma 4,". 2. L'art. 64 e' sostituito dal seguente: "Art. 64 (Prezzo ufficiale giornaliero). - 1. Ad ogni effetto di legge, il prezzo ufficiale giornaliero di ciascun titolo negoziato con il sistema di contrattazione continua e' dato dal prezzo medio ponderato dell'intera quantita' trattata al netto della quantita' scambiata mediante l'utilizzo della funzione di cui all'art. 22, comma 4.". La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob ed entrera' in vigore a partire dal 14 ottobre 1996. Roma, 30 settembre 1996 Il presidente: BERLANDA