MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 novembre 1997 

  Modificazione  al  decreto  dirigenziale 28  ottobre  1996  recante
modificazione al disciplinare di  produzione dei vini a denominazione
di origine controllata "Frascati".
(GU n.277 del 27-11-1997)

                            IL DIRIGENTE
  capo della  segreteria del  Comitato nazionale per  la tutela  e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini responsabile del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992, n.  164,  recante  una  nuova
disciplina delle comunicazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento  di riconoscimento  di denominazione di  origine dei
vini;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica 3  marzo 1966 con
il  quale   e'  stata   riconosciuta  la  denominazione   di  origine
controllata dei  vini "Frascati"  ed e'  stato approvato  il relativo
disciplinare di produzione;
  Visti i decreti  del Presidente della Repubblica 1  agosto 1983, 18
novembre 1987  e 5  dicembre 1990  con i  quali sono  state apportate
modifiche  al  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata di che trattasi;
  Visto il decreto dirigenziale 28 ottobre 1996 con il quale e' stato
modificato  l'art.  5  del  disciplinare di  produzione  dei  vini  a
denominazione di origine controllata "Frascati";
  Visto il  decreto dirigenziale 26  novembre 1996 con il  quale sono
state apportate integrazioni al  sopra citato decreto dirigenziale 28
ottobre 1996;
  Vista la richiesta avanzata dagli interessati intesa ad ottenere la
proroga del termine previsto dall'art.  2 del decreto dirigenziale 28
ottobre 1996  per l'imbottigliamento  fuori della zona  di produzione
dei   vini  a   denominazione  di   origine  controllata   "Frascati"
provenienti dalla vendemmia 1996;
  Tenuto conto che  sono tuttora esistenti giacenze  allo stato sfuso
del prodotto  di cui all'art.  2 del decreto dirigenziale  28 ottobre
1996 successivamente modificato dall'art.  2 del decreto dirigenziale
26  novembre 1996  per le  quali sussistono  contratti che  prevedono
consegne differite;
  Considerato  che  il   Comitato  nazionale  per  la   tutela  e  la
valorizzazione  delle denominazione  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini, ritenendo valide le motivazioni addotte
dagli interessati e in accoglimento  della richiesta dei medesimi, si
e'   espresso  favorevolmente   perche'   le  giacenze   di  vini   a
denominazione di origine controllata "Frascati", cosi' come risultano
documentate  fino  alla  data  di   entrata  in  vigore  del  decreto
dirigenziale 26  novembre 1996,  possano essere imbottigliate  per un
periodo di sei mesi a decorrere dalla data sopra indicata;
  Ritenuto di doversi provvedere, in conformita' al parere del citato
Comitato, alla  emanazione di una  disposizione che preveda,  ai fini
sopra  specificati, una  proroga  del termine  stabilito dal  decreto
dirigenziale 26 novembre 1996 per l'effettuazione delle operazioni di
imbottigliamento fuori della zona di produzione;
  Considerato  che l'art.  4 del  citato regolamento  20 aprile  1994
concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di
origine e l'approvazione dei  disciplinari di produzione, prevede che
le  denominazioni  di  origine  controllata  vengano  riconosciute  o
modificate con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  Il  termine  previsto  dall'art.  3  del  decreto  dirigenziale  26
novembre 1996  per l'imbottigliamento fuori dalla  zona di produzione
delle  partite  di  vini   a  denominazione  di  origine  controllata
"Frascati", provenienti dalla vendemmia 1996, che siano state oggetto
di  controllo  stipulato antecedentemente  alla  data  di entrata  in
vigore del citato decreto dirigenziale 26 novembre 1996, e' prorogato
di sei mesi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 novembre 1997
                                               Il dirigente: Adinolfi