Modificazione al decreto dirigenziale 28 ottobre 1996 recante modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Frascati".(GU n.277 del 27-11-1997)
IL DIRIGENTE capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle comunicazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Frascati" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1 agosto 1983, 18 novembre 1987 e 5 dicembre 1990 con i quali sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata di che trattasi; Visto il decreto dirigenziale 28 ottobre 1996 con il quale e' stato modificato l'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Frascati"; Visto il decreto dirigenziale 26 novembre 1996 con il quale sono state apportate integrazioni al sopra citato decreto dirigenziale 28 ottobre 1996; Vista la richiesta avanzata dagli interessati intesa ad ottenere la proroga del termine previsto dall'art. 2 del decreto dirigenziale 28 ottobre 1996 per l'imbottigliamento fuori della zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Frascati" provenienti dalla vendemmia 1996; Tenuto conto che sono tuttora esistenti giacenze allo stato sfuso del prodotto di cui all'art. 2 del decreto dirigenziale 28 ottobre 1996 successivamente modificato dall'art. 2 del decreto dirigenziale 26 novembre 1996 per le quali sussistono contratti che prevedono consegne differite; Considerato che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ritenendo valide le motivazioni addotte dagli interessati e in accoglimento della richiesta dei medesimi, si e' espresso favorevolmente perche' le giacenze di vini a denominazione di origine controllata "Frascati", cosi' come risultano documentate fino alla data di entrata in vigore del decreto dirigenziale 26 novembre 1996, possano essere imbottigliate per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data sopra indicata; Ritenuto di doversi provvedere, in conformita' al parere del citato Comitato, alla emanazione di una disposizione che preveda, ai fini sopra specificati, una proroga del termine stabilito dal decreto dirigenziale 26 novembre 1996 per l'effettuazione delle operazioni di imbottigliamento fuori della zona di produzione; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994 concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute o modificate con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Articolo unico Il termine previsto dall'art. 3 del decreto dirigenziale 26 novembre 1996 per l'imbottigliamento fuori dalla zona di produzione delle partite di vini a denominazione di origine controllata "Frascati", provenienti dalla vendemmia 1996, che siano state oggetto di controllo stipulato antecedentemente alla data di entrata in vigore del citato decreto dirigenziale 26 novembre 1996, e' prorogato di sei mesi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 novembre 1997 Il dirigente: Adinolfi