Modalita' di prescrizione dei medicinali a base di sostanze anoressanti ad azione centrale(GU n.289 del 10-12-1996)
Tenuto conto dei pareri CUF del 27 maggio 1996, 22 ottobre 1996 e del 28 ottobre 1996, le modalita' di prescrizione delle specialita' medicinali, nonche' delle preparazioni magistrali e dei farmaci a denominazione comune (precedentemente denominati galenici preconfezionati prodotti industrialmente) contenenti le sostanze ad azione anoressante centrale individuate dal decreto ministeriale del 13 aprile 1993 (Amfepramone, Fendimetrazina, Fenfluramina, Dexfenfluramina) sono modificate da: "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta". A: "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta. Prima prescrizione riservata ai medici dietologici specialistici in scienza dell'alimentazione o a medici specialisti in endocrinologia e malattie del ricambio, diabetologia, medicina interna, cardiologia. Il rinnovo e' possibile anche da parte di un medico generico, per una sola confezione per volta. Il farmacista dispensera' tali specialita' su presentazione delle due ricette: la prima dello specialista, la seconda di rinnovo. Tratterra' la seconda ricetta e apporra' timbro, data e prezzo sulla prima, la quale avra' validita' di tre mesi dalla data di rilascio". Appare opportuno ricordare che il farmacista prima di spedire una prescrizione successiva alla prima e' tenuto a valutare se, in base al dosaggio indicato, il tempo intercorso dalla spedizione precedente e' compatibile con l'esaurimento delle unita' posologiche contenute nell'ultima confezione dispensata. Tali disposizioni andranno in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.