MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 novembre 2004 

Rettifica   e  modifica  dell'articolo  4  del  decreto  ministeriale
30 aprile   2004,   recante   modifiche   del   decreto  ministeriale
24 settembre   2003,   concernente   modalita'  di  attuazione  delle
disposizioni  contenute nell'articolo 7 della legge 14 dicembre 2000,
n.  376 «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e
della lotta contro il doping».
(GU n.305 del 30-12-2004)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive
integrazioni  e  modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
139 del 15 giugno 1991;
  Vista  la  direttiva  2001/83/CEE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo
ai   medicinali   per   uso   umano   e   successive  integrazioni  e
modificazioni;
  Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  294  del  18 dicembre  2000, recante «Disciplina della
tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il
doping»;
  Visto   il  proprio  decreto  24 settembre  2003  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  5 novembre  2003 - serie generale - n. 257,
concernente  modalita'  di  attuazione  delle  disposizioni contenute
nell'art.  7  della  legge 14 dicembre 2000, n. 376, ed il successivo
decreto  di  modifica  del  30 aprile  2004 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 20 luglio 2004, n. 168;
  Considerato   che   l'art.  4  del  suddetto  decreto  ministeriale
30 aprile  2004  risulta erroneamente formulato e prevede inoltre una
riduzione    dell'intervallo   di   tempo   concesso   alle   aziende
farmaceutiche   dall'art.   1,   comma   4   del  precedente  decreto
ministeriale   24 settembre  2003  per  l'adeguamento  dei  foglietti
illustrativi;
  Considerato altresi' che tale riduzione non risulta giustificata da
alcuna sopravvenuta motivazione di carattere sanitario;
  Ritenuto    di    dover   urgentemente   rimuovere   gli   equivoci
interpretativi dovuti a tale contraddittoria disposizione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'art.  4  del  decreto  ministeriale  30 aprile  2004 e' cosi'
rettificato e modificato:
    «Art.  4.  - La modifica, di cui all'art. 1, comma 3 del presente
decreto, dovra' essere apportata a partire dai lotti prodotti dopo il
novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto».
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 novembre 2004
                                                 Il Ministro: Sirchia
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  9  dicembre  2004 Ufficio di
controllo  preventivo  sui Ministeri dei servizi alla persona   e dei
beni culturali, registro n. 6, foglio n. 320