N. 53 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 agosto 1997
N. 53 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 21 agosto 1997 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Inquinamento - Regione Veneto - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti - Distanze da osservarsi tra le linee elettriche aeree esterne e le costruzioni residenziali - Fissazione in base a criteri difformi da quelli stabiliti dalla normativa statale - Violazione della competenza legislativa dello Stato in materia - Lesione dell'interesse nazionale e di quello delle altre regioni. (Legge regione Veneto 29 luglio 1997). (Cost., art. 117; legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 4; legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 2, comma 14; d.P.C.M. 28 settembre 1995).(GU n.41 del 8-10-1997 )
Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la regione Veneto, in persona del presidente in carica della Giunta regionale, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale concernente "prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodi. Regime transitorio", approvata dal Consiglio regionale in sede di riesame a seguito dei rinvio del Governo nella seduta del 29 luglio 1997, in relazione agli artt. 117 della Costituzione, 4 della legge n. 833/1978 e 2, comma 14, della legge n. 239/1986, nonche' al D.P.C.M. 28 settembre 1995 con i quali lo Stato ha esercitato la propria competenza. In conformita' di deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1997, che sara' depositata in copia autentica unitamente al presente atto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri propone ricorso per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della regione Veneto richiamata in epigrafe, in quanto lesiva delle normative adottate dallo Stato in base alla propria competenza in materia. La legge regionale anzidetta, rinviata al Consiglio regionale per i motivi che di seguito vengono enunciati, e' stata riapprovata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale nel testo originario. La legge appare censurabile perche', dettando norme in tema di distanze da mantenere fra costruzioni residenziali scolastiche e sanitarie e le linee elettriche aree esterne con tensione superiore o uguale a 132 Kw, invade la competenza attribuita allo Stato in materia, confermata dagli artt. 4 della legge n. 833/1978 e 2, comma 14, della legge n. 349/1986. Tale competenza e' stata esercitata dallo Stato con l'emanazione del D.P.C.M. 23 aprile 1992 e del D.P.C.M. 28 settembre 1995. A cio' si aggiunga che i valori determinati nella legge sono notevolmente diversi da quelli di cui al D.C.P.M. 23 aprile 1992, il che comporta nell'attuale sistema di tariffa unificata che le maggiori spese sostenute dall'ente gestore della rete elettrica per ottemperare alle previsioni regionali ricadrebbero su tutti gli utenti del territorio nazionale, a fronte di un presunto e non dimostrato beneficio degli abitanti della regione. Per tali motivi il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame del Consiglio regionale. Non soltanto quindi vi e' una violazione della competenza legislativa dello Stato, ma anche una lesione dell'interesse nazionale e di quello di altre regioni (art. 177 Cost.).
Per i suesposti motivi, che saranno illustrati piu' diffusamente in prosieguo, la ricorrente Presidenza del Consiglio dei Ministri chiede ai sensi dell'art. 127, ultimo comma, della Costituzione sia dichiarata l'illegittimita' della legge regionale anzidetta. Roma, addi' 6 agosto 1997 Pierantozzi, Avvocato dello Stato 97C1011