N. 343 ORDINANZA 10 - 14 novembre 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Avvocato  e  procuratore  -  Esercizio  della professione - Presunta
 irragionevolezza di una disciplina differenziata,  quanto  all'ambito
 territoriale,  tra  procuratori  legali  e  tra  procuratori legali e
 avvocati -  Jus  superveniens:  legge  24  febbraio  1997,  n.  27  -
 Questione  gia'  dichiarata  non  fondata dalla Corte con sentenza n.
 61/1996 - Esigenza di una nuova valutazione circa la rilevanza  della
 questione  da  parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti
 al giudice a quo.
 
 (R.D.-L.  27  novembre  1933,  n,  1578,  art.  5,  convertito,   con
 modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.47 del 19-11-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del r.d.-l.
 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di  avvocato
 e procuratore), convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio
 1934,  n.  36,  promosso  con  ordinanza  emessa il 5 giugno 1996 dal
 pretore di Enna, nel procedimento penale  a  carico  di  De  Pasquale
 Giuseppe  ed  altro, iscritta al n. 975 del registro ordinanze 1996 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  41,  prima
 serie speciale, dell'anno 1996;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 15 ottobre 1997 il giudice
 relatore Riccardo Chieppa;
   Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale,  il  pretore  di
 Enna,  dopo  aver  invitato  l'imputato,  che  aveva  nominato  quale
 difensore di fiducia un procuratore legale esercente  la  professione
 presso  altro  distretto,  ad  indicare  un nuovo difensore, ai sensi
 dell'art.  5 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle
 professioni   di   avvocato   e   procuratore),    convertito,    con
 modificazioni,  nella  legge  22 gennaio 1934, n. 36, che consente ai
 procuratori  legali  di  esercitare  la  professione   esclusivamente
 davanti  agli  uffici  giudiziari  del  distretto  in cui e' compreso
 l'ordine circondariale presso il quale sono iscritti, a seguito della
 reiterazione da  parte  dell'imputato  della  precedente  nomina,  ha
 sollevato,  con  ordinanza  del 5 giugno 1996 (r.o. n. 975 del 1996),
 questione di legittimita' costituzionale della citata norma;
     che, ad avviso del  giudice  a  quo,  la  disposizione  impugnata
 violerebbe  anzitutto  l'art.  24  della Costituzione per lesione del
 diritto di difesa dell'imputato, cui sarebbe impedito di scegliere il
 legale di propria fiducia;
     che essa, inoltre, opererebbe, in contrasto con  l'art.  3  della
 Costituzione,  una  irragionevole  discriminazione sia tra gli stessi
 procuratori legali, avendo l'iscritto  in  un  distretto  piu'  ampio
 maggiori   opportunita'  di  esercizio  della  professione,  sia  tra
 procuratori legali ed avvocati, potendo solo questi ultimi esercitare
 la professione sull'intero territorio nazionale;
     che, infine, sarebbe vulnerato l'art. 16 della  Costituzione,  in
 quanto  si  limiterebbe  la libera circolazione delle persone, di cui
 sarebbe  corollario  indefettibile  la  esplicazione   di   attivita'
 lavorativa in tutto il territorio nazionale;
   Considerato  che, successivamente alla proposizione della questione
 di legittimita'  costituzionale  (che,  peraltro,  in  riferimento  a
 parametri  costituzionali  parzialmente  differenti,  era  gia' stata
 dichiarata non fondata con la sentenza n. 61 del 1996), e' entrata in
 vigore la legge 24 febbraio 1997, n. 27 (Soppressione  dell'albo  dei
 procuratori  legali e norme in materia di esercizio della professione
 forense), che, nell'unificare le due categorie degli avvocati  e  dei
 procuratori  legali,  ha  abrogato, all'art. 6, comma 1, una serie di
 disposizioni, tra le quali quella impugnata;
     che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti  al
 giudice  a  quo  per  una  nuova  valutazione  della  rilevanza della
 questione, alla stregua della citata sopravvenuta normativa.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti al pretore di Enna.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Chieppa
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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