N. 343 ORDINANZA 10 - 14 novembre 1997
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Avvocato e procuratore - Esercizio della professione - Presunta irragionevolezza di una disciplina differenziata, quanto all'ambito territoriale, tra procuratori legali e tra procuratori legali e avvocati - Jus superveniens: legge 24 febbraio 1997, n. 27 - Questione gia' dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 61/1996 - Esigenza di una nuova valutazione circa la rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice a quo. (R.D.-L. 27 novembre 1933, n, 1578, art. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36). (Cost., art. 3).(GU n.47 del 19-11-1997 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1996 dal pretore di Enna, nel procedimento penale a carico di De Pasquale Giuseppe ed altro, iscritta al n. 975 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1996; Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice relatore Riccardo Chieppa; Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale, il pretore di Enna, dopo aver invitato l'imputato, che aveva nominato quale difensore di fiducia un procuratore legale esercente la professione presso altro distretto, ad indicare un nuovo difensore, ai sensi dell'art. 5 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, che consente ai procuratori legali di esercitare la professione esclusivamente davanti agli uffici giudiziari del distretto in cui e' compreso l'ordine circondariale presso il quale sono iscritti, a seguito della reiterazione da parte dell'imputato della precedente nomina, ha sollevato, con ordinanza del 5 giugno 1996 (r.o. n. 975 del 1996), questione di legittimita' costituzionale della citata norma; che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione impugnata violerebbe anzitutto l'art. 24 della Costituzione per lesione del diritto di difesa dell'imputato, cui sarebbe impedito di scegliere il legale di propria fiducia; che essa, inoltre, opererebbe, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, una irragionevole discriminazione sia tra gli stessi procuratori legali, avendo l'iscritto in un distretto piu' ampio maggiori opportunita' di esercizio della professione, sia tra procuratori legali ed avvocati, potendo solo questi ultimi esercitare la professione sull'intero territorio nazionale; che, infine, sarebbe vulnerato l'art. 16 della Costituzione, in quanto si limiterebbe la libera circolazione delle persone, di cui sarebbe corollario indefettibile la esplicazione di attivita' lavorativa in tutto il territorio nazionale; Considerato che, successivamente alla proposizione della questione di legittimita' costituzionale (che, peraltro, in riferimento a parametri costituzionali parzialmente differenti, era gia' stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 61 del 1996), e' entrata in vigore la legge 24 febbraio 1997, n. 27 (Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense), che, nell'unificare le due categorie degli avvocati e dei procuratori legali, ha abrogato, all'art. 6, comma 1, una serie di disposizioni, tra le quali quella impugnata; che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza della questione, alla stregua della citata sopravvenuta normativa.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al pretore di Enna. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 97C1288