DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 1997
Direttiva sulla conclusione degli interventi umanitari di protezione temporanea in favore dei cittadini albanesi giunti in Italia a seguito della crisi sociopolitica del loro Paese.(GU n.282 del 3-12-1997)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128; Visto il decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174; Viste le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 giugno e del 31 agosto 1997 pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 2 luglio e n. 204 del 2 settembre 1997; Ritenuta l'opportunita' di emanare una nuova direttiva al fine di definire le attivita' operative e di sostegno assistenziale da porre in essere per concludere gli interventi umanitari in favore dei profughi albanesi; Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 28 novembre 1997; E m a n a la seguente direttiva: 1. Nei confronti dei cittadini albanesi entrati in Italia dopo il 1 marzo 1997 e che non sono in possesso di nullaosta provvisorio, nonche' per quelli che si sono arbitrariamente resi non piu' reperibili presso i centri di accoglienza, presso altre strutture ricettive o presso il domicilio di connazionali parenti o conoscenti, continuano ad attuarsi i provvedimenti di allontanamento di cui al punto 1 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 agosto 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 1997. 2. A decorrere dal 30 novembre 1997, i prefetti delle province interessate avvieranno la chiusura dei centri di accoglienza e daranno corso operativo al rimpatrio dei cittadini albanesi ospitati in dette strutture, nonche' di quelli alloggiati presso familiari o conoscenti. 3. Sono esclusi dai rimpatri i cittadini albanesi che abbiano gia' ottenuto o che siano nelle condizioni di poter ottenere un permesso di soggiorno ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In particolare potranno permanere sul territorio nazionale coloro per i quali si renda necessario concludere cure mediche, coloro ai quali puo' essere consentito il ricongiungimento familiare, i richiedenti asilo a cui non e' stata notificata la decisione sulla loro istanza, coloro ai quali puo' essere concesso un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato dall'art. 14 della legge 30 settembre 1993, n. 388. 4. Sono altresi' esclusi dal rimpatrio i cittadini albanesi che sono in grado di dimostrare la possibilita' di una occupazione lavorativa garantita da espressa richiesta di un datore di lavoro. La prefettura, sentito il locale ufficio provinciale del lavoro in ordine alla possibilita' di convalida di detta richiesta, inoltra gli elenchi delle istanze accolte alla questura per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 5. Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, per il tramite dei prefetti ed in collaborazione con l'Organizzazione internazionale delle migrazioni, continuera' a promuovere l'attivita' di assistenza ai cittadini albanesi da rimpatriare. A coloro che si registreranno per il rimpatrio, ai sensi della presente direttiva e secondo le indicazioni dei prefetti, verra' concesso, in considerazione della generalizzata situazione di indigenza e di precarieta' alloggiativa in Albania, anche un sussidio di reinserimento. 6. Il Ministro degli affari esteri ed il Ministro per la solidarieta' sociale, promuoveranno, altresi', nell'ambito delle rispettive competenze ed, anche, con riferimento a programmi di cooperazione e di aiuto in Albania, progetti ed iniziative per la prosecuzione, sino al 30 giugno 1998, dell'assistenza in territorio albanese di coloro che hanno gia' aderito o aderiranno al programma di rientro volontario. Per tali attivita' i predetti Ministeri potranno avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organizzazioni non governative o di organizzazioni e associazioni di volontariato e di altre istituzioni con finalita' umanitarie. 7. Ai cittadini albanesi, registratisi volontariamente per il rimpatrio e quindi iscritti nelle apposite liste predisposte dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni, verranno garantite priorita': a) nella concessione di visti di ingresso in Italia per lavoro, anche stagionale, nell'ambito delle quote definite, per il 1998, sulla base del decreto sui flussi programmati; b) nell'accesso a programmi di assistenza e di azione sociale predisposti, in Albania, dal Ministro per la solidarieta' sociale; c) nell'accesso a specifici programmi per la creazione di attivita' lavorative in Albania, predisposti da regioni o comuni; d) nell'accesso a programmi di formazione professionale in Albania, finalizzati all'assunzione in loco da parte di aziende italiane cola' operanti; e) nella concessione di ulteriori e finalizzati sussidi a carattere assistenziale da erogare in Albania, secondo criteri e modalita' da definire e sempreche' vengano comprovate condizioni di particolare bisogno (famiglie numerose, minori da scolarizzare, mancanza assoluta di alloggio, disabili) o di particolare vulnerabilita'. 8. La programmazione delle partenze e' curata dai prefetti di Ancona, Bari, Bologna, Brindisi, Roma e Trieste, che si avvarranno, per quanto possibile, della collaborazione tecnica dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni. 9. Il rimpatrio dei minori non accompagnati continua a svolgersi secondo le disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Comitato per la tutela dei minori stranieri e nei termini previsti dalla presente direttiva. 10. Per l'esecuzione delle operazioni di rimpatrio e delle misure di carattere assistenziale ancora necessarie continuano ad osservarsi le disposizioni del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128, e del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. 11. I cittadini albanesi che non si registreranno volontariamente per il rimpatrio e che non possono ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo saranno allontanati dal territorio nazionale adottando, nei loro confronti, i provvedimenti previsti dal decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1997, n. 128. 12. Il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro del tesoro ed il Ministro per la solidarieta' sociale, adotteranno gli ulteriori provvedimenti eventualmente occorrenti per l'attuazione della presente direttiva. 13. La presente direttiva sostituisce quella del 31 agosto 1997 in materia di rimpatrio dei cittadini albanesi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 204 del 2 settembre 1997. La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 novembre 1997 Il Presidente: Prodi Registrata alla Corte dei conti il 3 dicembre 1997 Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 398