Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli per il trasporto merci importati temporaneamente dalla Jugoslavia.(GU n.14 del 19-1-1988)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il testo unico delle leggi in materia di tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni; Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, che da' facolta' al Ministro delle finanze di concedere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore degli autoveicoli e rimorchi temporaneamente importati dall'estero, quando sussista reciprocita' di trattamento tributario; Visto l'accordo italo-iugoslavo firmato a Belgrado il 27 luglio 1960, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 23 novembre 1966, n. 1176; Decreta: Le trattrici stradali, gli autocarri e i relativi rimorchi adibiti al trasporto internazionale di merci, importati temporaneamente dalla Jugoslavia ed appartenenti a persone ivi residenti stabilmente sono esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al primo comma dell'art. 36 dell'accordo di Belgrado del 27 luglio 1960, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 23 novembre 1966, n. 1176. Il trattamento tributario di cui al presente comma e' subordinato alla sussistenza della reciprocita' di trattamento. Il presente decreto entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 8 gennaio 1988 Il Ministro: GAVA