Assunzione obbligatoria. Applicabilita' dell'istituto del passaggio diretto.(GU n.4 del 7-1-1997)
Vigente al: 7-1-1997
Agli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione e, per conoscenza: Agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro 1. Come e' noto, con circolare n. 89/85 dell'8 luglio 1985 lo scrivente ha ritenuto possibile l'applicabilita' dell'istituto del passaggio diretto (art. 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264 ed art. 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300), nell'ambito della disciplina delle assunzioni obbligatorie (legge 2 aprile 1968, n. 482), con riferimento ai casi in cui la mobilita' dei lavoratori si fosse resa necessaria al fine di salvaguardare l'occupazione. Nuove situazioni, riconducibili, in ogni caso sia all'esigenza primaria di salvaguardare i posti di lavoro e gli interessi dei lavoratori sia alla opportunita' di rendere piu' flessibile il mercato del lavoro, hanno determinato lo scrivente a ritenere possibile, oltre che per i casi gia' previsti nella citata circolare n. 89/85, una utilizzazione piu' generale dell'istituto in questione. 2. Cio' premesso, per evitare che tale forma di assunzione possa nascondere intenti esclusivi della vigente disciplina, soprattutto in relazione alle richieste numeriche, si ritiene che i "passaggi diretti" possano essere effettuati a condizione che vengano rispettati i seguenti criteri generali. 2.1. Il rapporto di lavoro con l'azienda dalla quale il lavoratore intende distaccarsi deve risultare instaurato ai sensi delle norme che disciplinano il collocamento obbligatorio. 2.2. Il lavoratore deve aver svolto presso l'azienda cedente effettive prestazioni lavorative per un periodo di tempo non inferiore ad un anno, comunque da valutarsi anche in relazione alle obiettive esigenze produttive dell'azienda. 2.3. Il numero, la frequenza e le circostanze dei passaggi di azienda effettuati in un determinato periodo di tempo dalle imprese interessate, valutati in rapporto agli avviamenti di personale disposti nello stesso periodo, non devono costituire la forma abituale o prevalente delle assunzioni obbligatorie. 2.4. Il lavoratore deve essere assunto nella nuova azienda con le stesse od analoghe mansioni svolte precedentemente presso l'azienda cedente. Il Ministro: TREU