N. 444 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 2006

Ordinanza  emessa  il  5 maggio 2006 dal giudice di pace di Barra nel
procedimento  civile  promosso  da Martullo Domenico contro comune di
Napoli

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice
  della  strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo
  adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui
  agli  artt. 169,  commi 2  e  7,  170 e 171 cod. strada (in specie,
  confisca  per  inosservanza  dell'obbligo  di  indossare  il  casco
  protettivo)  -  Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e
  di  ragionevolezza  sotto  il  triplice profilo della disparita' di
  trattamento,   della  sproporzione  della  sanzione  rispetto  alla
  violazione  commessa  e  dell'ingiustificata lesione del diritto di
  proprieta'  -  Asserita  violazione  del  principio di personalita'
  della    responsabilita'    penale    estensibile   alle   sanzioni
  amministrative.
- Codice   della   strada   (d.lgs.   30.4.1992,  n. 285),  art. 213,
  comma 2-sexies,   introdotto  dall'art. 5-bis,  comma 1,  lett. c),
  n. 2,  del  decreto-legge  30 giugno 2005,  n. 115,  convertito con
  modificazioni nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3 e 27.
(GU n.24 del 20-6-2007 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Nella  causa  civile  iscritta  al  n. R.G.  9686/2005  avente ad
oggetto  opposizione,  ex  art. 23  legge  n. 689/1981  a  verbale di
confisca  di  motoveicolo  emessa  ex legge n. 168/2005, tra Martullo
Domenico,  nato Napoli il 20 settembre 1963, residente in Napoli alla
Via  L.  Volpicella  n. 67,  ricorrente,  contro Comune di Napoli, in
persona  del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la Casa comunale
in   Napoli   alla  Piazza  Municipio,  ha  pronunciato  la  seguente
ordinanza.
    Letto il ricorso introduttivo e gli atti di causa ed esaminate le
richieste delle parti, rileva:
        con  ricorso  depositato  in  cancelleria in data 17 novembre
2005   il   sig.  Martullo  Domenico,  come  in  epigrafe,  proponeva
opposizione  avverso  il  verbale di confisca del proprio motoveicolo
tg.  CP  - 77960 emessa dal comune di Napoli in data 5 ottobre 2005 e
notificatagli in pari data ai sensi dell'art. 213, comma 2-sexies del
codice della strada;
        il giudice dubita della costituzionalita' della citata norma,
posta   a   base  del  provvedimento  di  confisca  per  le  seguenti
motivazioni.
                  Rilevanza ai fini della decisione
    Preliminarmente  il giudice osserva che la questione e' rilevante
ai  fini della decisione, essendo oggetto del ricorso introduttivo la
richiesta  di  annullamento dell'ordinanza di confisca, ordinanza che
trova il suo unico fondamento nella citata normativa.

                     Non manifesta infondatezza

    La   questione  di  illegittimita'  costituzionale  sollevata  ex
officio non e' manifestamente infondata.
    Difatti  la legge n. 168/2005, nel convertire in legge il decreto
legge  n. 115/2005  ha introdotto nel codice della strada l'art. 213,
comma  2-sexies  che  prevede la sanzione della confisca obbligatoria
dei  motoveicoli  per chi violi gli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171
del c.d.s.
    Nella   fattispecie   in   esame,  come  emerge  dal  verbale  di
affidamento  in  custodia del Comando di polizia municipale di Napoli
prodotto  in  copia  nel  fascicolo  di parte ricorrente, a carico di
quest'ultimo  fu  accertata  una violazione dell'art. 171 del c.d.s.,
relativa  quindi  all'obbligo  di  indossare  casco regolarmente alla
guida dei motoveicoli.
    La  norma  censurata  viola  palesemente  gli  artt. 3 e 27 della
Costituzione,   per   evidente   contrasto   con   il   principio  di
ragionevolezza, proporzionalita' della sanzione ed uguaglianza.
    Per quel che attiene al principio di uguaglianza tra i cittadini,
difatti,  e'  evidente  che la discrezionalita' del legislatore nella
scelta   delle  sanzioni  conseguenti  ad  una  violazione  non  puo'
travalicare   la   ponderata  valutazione  di  fattispecie  normative
analoghe.  Nel  c.d.s.  cosi'  come  in  altre  leggi  sono  previste
violazioni  per  comportamenti  di  pericolosita'  assimilabile  -  e
finanche  superiore  -  a quella di cui all'art. 171 c.d.s. (quali ad
esempio  il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza in auto od il
superamento  dei  limiti  di velocita), che sono sanzionati in misura
ridotta rispetto alla norma censurata.
    La  sproporzione  e  l'irragionevolezza  della  norma si palesano
altresi'  poiche'  la  sanzione accessoria della confisca del veicolo
lede  uno  dei  diritti  costituzionalmente  garantiti, che e' quello
della  proprieta' privata, diritto che viene leso ancor piu' evidente
nell'  ipotesi  in  cui  il  trasgressore non sia il proprietario del
veicolo  medesimo, che pertanto, senza sua colpa, si trovera' privato
del  veicolo  in  conseguenza  della  confisca  disposta a seguito di
violazione commessa da terzi.
    La  Corte  costituzionale si e' gia' espressa per la declaratoria
di incostituzionalita' di norme che prevedevano la confisca, come nel
caso   della  sentenza  n. 110/1996  che  dichiaro'  l'illegittimita'
dell'art. 134  comma  2  c.d.s. che disponeva la confisca del veicolo
nell'ipotesi di carta di circolazione scaduta. La Corte ha piu' volte
invitato  il legislatore a «rimodellare il sistema della confisca ...
al  fine  di  evitare  che  l'applicazione  giudiziale della sanzione
amministrativa   produca   disparita'  di  trattamento»  e  la  norma
censurata  si  pone  in  netto  contrasto con tale orientamento della
Corte.
    Cio'  stante  il giudice ritiene preliminare all'esame del merito
di giudizio de quo, e preliminarmente alla discussione, l'esame della
costituzionalita' dell'art. 213 comma 2-sexies c.d.s.
                              P. Q. M.
    Letti  l'art. 134  della  Costituzione  e  l'art. 23  della legge
n. 87/1953,  ritenutane  la  rilevanza  e non manifesta infondatezza,
solleva  la  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 213,
comma  2-sexies del codice della strada per contrasto con gli artt. 3
e  27 della Costituzione nella parte in cui prevede la confisca di un
ciclomotore   o  di  un  motoveicolo  che  sia  stato  adoperato  per
commettere  una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169
commi 2 e 7, 170 e 171 c.d.s.;
    Sospende i giudizio sino all'esito della sollevata questione;
    Manda  alla  cancelleria  di  trasmettere  gli  atti  alla  Corte
costituzionale  e  di  notificare la presente ordinanza al Presidente
del  Consiglio  ed  alle  parti  costituite  nonche' ai presidenti di
Camera e Senato.
        Napoli - Barra, addi' 5 maggio 2006
                    Il giudice di pace: Grandoni
07C0763