Modificazioni al decreto ministeriale 22 novembre 1954 concernente "Istruzioni pel servizio dei depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti".(GU n.123 del 29-5-1997)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453; Visto il relativo regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058; Visto il proprio decreto 22 novembre 1954 con il quale sono state approvate le istruzioni pel servizio dei depositi amministrati dalla Cassa predetta; Ritenuta la necessita' di provvedere alla modifica degli articoli 19 e 337 di dette istruzioni; Decreta: Art. 19-bis. - I depositi in buoni postali fruttiferi possono essere eseguiti anche presso le direzioni provinciali del Tesoro. Art. 337-bis. - I titolari di depositi di indennita' per espropriazione, costituzione di servitu' ed aree per causa di pubblica utilita' possono chiedere che la somma depositata venga impiegata, al fine di trarne maggior profitto, anche in buoni postali fruttiferi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 maggio 1997 Il Ministro: Ciampi