N. 196 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 aprile 2013

Ordinanza del 16 aprile 2013 emessa dal Giudice di  pace  di  Rossano
nel  procedimento  civile  promosso  da  Catalano   Pasquale   contro
Ministero della Giustizia. 
 
Ordinamento giudiziario - Delega legislativa per la  riorganizzazione
  della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al  fine
  di realizzare risparmi  di  spesa  e  incremento  di  efficienza  -
  Conferimento al Governo mediante disposizione inserita nella  legge
  di conversione del decreto-legge  n.  138  del  2011  -  Denunciato
  mancato esame del relativo emendamento in Commissione  referente  -
  Violazione dell'iter ordinario di formazione  legislativa  e  della
  c.d. "riserva di assemblea" previsti per l'approvazione dei disegni
  di  legge  di  delegazione  legislativa   -   Incompatibilita'   ed
  eterogeneita' della delega rispetto al presupposto di necessita'  e
  urgenza e al contenuto originario del decreto-legge - Richiamo alla
  sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale. 
- Legge  14  settembre  2011,  n.  148  (che   ha   convertito,   con
  modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138),  art.  1,
  comma 2. 
- Costituzione, artt. 70, 72, commi  primo  e  quarto,  e  77,  comma
  secondo. 
Ordinamento giudiziario -  Riorganizzazione  dei  tribunali  e  degli
  uffici del pubblico ministero recate dal decreto legislativo n. 155
  del 2012 - Soppressione del Tribunale di Rossano  e  della  Procura
  della Repubblica presso il Tribunale di Rossano - Eccesso di delega
  - Irragionevolezza - Lesione del diritto di azione e di  difesa  in
  giudizio. 
- Decreto legislativo 7  settembre  2012,  n.  155,  n.  1,  art.  1,
  limitatamente all'inclusione del Tribunale e  della  Procura  della
  Repubblica di Rossano, nell'elenco di cui alla  (allegata)  Tabella
  A. 
- Costituzione, artt. 3, 24, e 76. 
(GU n.38 del 18-9-2013 )
 
                         IL GIUDICE DI PACE 
 
    Il Giudice di Pace di Rossano, avv. Domenico Monaco,  sciogliendo
la riserva assunta all'Udienza del 08.04.2013 nel procedimento civile
in epigrafe emarginato  ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  tra
Catalano avv. Pasquale,  rappresentato  e  difeso  da  se'  medesimo,
nonche'  dall'avv.  Stefania  Virelli,  e  presso   il   suo   studio
domiciliato in Rossano al viale R. Margherita n. 181; attore; 
    Contro Ministero della Giustizia, in p. del  Ministro  in  carica
p.t., rappresentato e difeso  ex  lege  dall'Avvocatura  Distrettuale
dello Stato di Catanzaro, nei cui uffici alla via G.  da  Fiore  n.34
domicilia ope legis; convenuto; 
    Oggetto: Risarcimento danni. 
 
                    Svolgimento del procedimento 
 
    Con atto di  citazione  notificato  il  6  febbraio  2013  l'avv.
Pasquale Catalano conveniva in giudizio davanti all'intestato Giudice
di pace il Ministero della Giustizia per ivi  sentire  accogliere  le
seguenti conclusioni: "1)  in  via  preliminare,  previa  valutazione
della non manifesta  infondatezza  della  questione  di  legittimita'
sollevata, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale  al  fine  di
pronunciarsi sulla questione di legittimita'  costituzionale  del  d.
lgs. 7 settembre 2012 n. 155 per contrasto con gli arti. 3,  25,  70,
72,  76,  77  Cost.;  2)  nel  merito  accertare  e   dichiarare   la
responsabilita' del  Ministero  convenuto  per  i  danni  psicofisici
subiti dall'attore  a  causa  della  soppressione  del  Tribunale  di
Rossano e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni  subiti
nella misura simbolica di €. 1.000,00, o in quella diversa accertata,
con vittoria di spese e competenza del giudizio".  Si  costituiva  il
convenuto  Ministero  eccependo   preliminarmente   il   difetto   di
giurisdizione dell'a.g.o. e nel merito l'infondatezza, nell'an e  nel
quantum,  della  domanda  e   comunque   dichiararsi   la   manifesta
inammissibilita' e/o infondatezza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale sollevata, con vittoria di spese e competenze di lite.
Alla udienza di prima comparizione del 08.04.2013, letti gli atti,  i
verbali di causa e sentite  le  parti,  il  Giudice  si  riservava  e
successivamente, con il presente provvedimento, ritenuta la questione
di  illegittimita'  costituzionale  rilevante  e  non  manifestamente
infondata,  la  solleva  a  sua  volta   innanzi   all'Ill.ma   Corte
Costituzionale nei termini e per i motivi di seguito specificati. 
 
                             MOTIVAZIONE 
 
    1) Sulla questione preliminare di difetto di giurisdizione. 
    Il Ministero convenuto eccepiva in limine  litis  il  difetto  di
giurisdizione  dell'adita  a.g.o.  in  favore   della   giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, ritenendo che l'attore  lamenta
un   pregiudizio   patito   a   causa   di   un   silenzio    serbato
dall'amministrazione avverso  le  istanze  da  questo  rivolte.  Tale
assunto  e'  infondato.  Ed  invero  da  una  lettura  del  contenuto
dell'atto  introduttivo  e  delle  vicende  dedotte  e  rappresentate
dall'attore, unitamente al provvedimento richiesto  in  concreto,  si
evince chiaramente  che  trattasi  di  una  domanda  di  condanna  al
pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento  dei  danni
che si riferiscono subiti per la ingiusta soppressione del  Tribunale
di  Rossano:  non  vi  e'   dunque   alcuna   impugnativa   di   atti
amministrativi, sia anche di un mero "silenzio", ma una pura  istanza
risarcitoria contenuta nei limiti di valore di competenza  dell'adito
Giudice.  Non  sussistendo  dunque  alcuna  invasione  del  campo  di
indagine riservato al Giudice amministrativo l'eccezione  di  difetto
di giurisdizione va rigettata perche' infondata. 
    2) Rilevanza della questione di incostituzionalita' nel  giudizio
de quo, 
    Come predetto, l'attore lamenta di aver subito danni psico-fisici
a causa di un provvedimento legislativo che sancisce la  soppressione
del Tribunale  di  Rossano,  provvedimento  che  ritiene  viziato  da
molteplici aspetti di incostituzionalita'. La verifica  dunque  della
conformita' alla Costituzione del provvedimento che avrebbe causato i
lamentati danni psico-fisici costituisce indubbiamente un antecedente
logico-giuridico necessario al fine di vagliare la  domanda  attrice,
necessario seppur non del tutto  risolutivo  della  controversia,  in
quanto resterebbe comunque da verificarsi la reale sussistenza  e  la
natura  degli   asseriti   danni   e   infine   la   loro   possibile
quantificazione. Il Giudice adito non puo' dunque procedere all'esame
della domanda indipendentemente dalla risoluzione della questione  di
legittimita'  costituzionale  sollevata,  che  si  pone  appunto   in
rapporto di pregiudizialita' con l'ulteriore trattazione. 
    3)  Sulla  non  manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'   costituzionale.   La   questione    di    legittimita'
costituzionale appare inoltre non manifestamente infondata alla  luce
delle seguenti considerazioni. 
    a) L'art. 1, comma  2,  della  legge  n.  148/2011  -  Violazione
dell'art. 72, commi 1 e 4 Cost. 
    Il  primo  profilo  di  possibile  illegittimita'  costituzionale
emerge in  relazione  al  procedimento  adottato  per  l'approvazione
dell'art. 1, comma 2, della legge n.  148/2011  che  ha  previsto  la
delega legislativa al Governo per la  riorganizzazione  degli  uffici
giudiziari. Tale disposizione e'  stata  infatti  introdotta  durante
l'iter del procedimento di conversione in legge del decreto legge  n.
138/2011 che non conteneva la norma in esame. La delega e'  stata  in
particolare inserita in un maxiemendamento presentato dal Governo  al
Senato nella seduta dell'aula del 7.9.2011, l'ultima in cui il d.d.l.
e' stato discusso, sul quale il Governo  ha  posto  la  questione  di
fiducia. Il testo approvato dal Senato e' stato poi  presentato  alla
Camera l'8.9.2011, e' stato esaminato dalla commissione Bilancio  tra
l'8 e il 12.09.2011 e dall'Aula tra il 12 e il 14.09.2011 e anche  in
questo caso il Governo ha  posto  la  fiducia.  Dal  resoconto  della
seduta d'aula del Senato emerge inoltre che l'emendamento governativo
in questione e' stato presentato in aula ed e' stato trasmesso per il
parere alla commissione bilancio senza il preventivo esame  da  parte
della commissione referente. Potrebbe  quindi  essere  stato  violato
l'iter ordinario di formazione legislativa (art. 72, 1° comma  Cost.)
che ai sensi dell'art. 72, 4° comma Cost. deve essere sempre adottato
per l'approvazione delle deleghe  legislative.  Detto  iter  parrebbe
essere stato violato sia perche' e' mancato il previo esame da  parte
della commissione in sede referente sia perche' l'introduzione  della
disposizione di delega legislativa nel  procedimento  di  conversione
del decreto legge ha comportato  la  quasi  totale  compressione  del
dibattito parlamentare, il che appare in contrasto con la ratio della
cd. "riserva di assemblea" prevista dall'art. 72 comma 4 Cost. che e'
quella di consentire il piu' ampio dibattito  parlamentare  possibile
su questo tipo di atti comportanti il  trasferimento  della  potesta'
legislativa dal Parlamento al Governo. 
    b) L'art. 1,  comma  2  della  legge  n.  148/2011  -  Violazione
dell'art. 77, secondo comma, Cost. 
    Ulteriori  profili  di  possibile  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 2 della legge n. 148/2011 emergono con riferimento
alla  disposizione  di  cui  all'art.   77   Cost.   Il   dubbio   di
costituzionalita' si pone innanzitutto in relazione alla  sussistenza
dei requisiti della straordinaria necessita'  e  urgenza  su  cui  si
fonda ai sensi dell'art. 77, comma 2 Cost. il potere di  decretazione
d'urgenza del  Governo.  La  Corte  Costituzionale  ha  affermato  al
riguardo che il difetto dei requisiti di straordinaria necessita'  ed
urgenza, una volta intervenuta la legge di conversione, si traduce in
un vizio in procedendo della  legge  stessa,  la  quale  non  esplica
dunque alcuna efficacia sanante dei vizi del decreto legge (sent.  N.
171/2007). Tale orientamento e' stato confermato  dal  Giudice  delle
Leggi con pronuncia n. 355/2010 nella quale  e'  stato  ulteriormente
precisato che la valutazione in termini di necessita' ed urgenza deve
essere effettuata anche per  gli  emendamenti  aggiunti  in  sede  di
conversione dal  parlamento.  Nel  caso  della  disposizione  di  cui
all'art. 1, comma 2 della  legge  n.  148/2011  il  dubbio  circa  la
sussistenza dei requisiti  in  esame  si  pone  considerando  che  la
disposizione contenente una delega legislativa al Governo e' per  sua
stessa natura "a  operativita'  differita"  nel  senso  che  essa  e'
immediatamente applicabile solo nei rapporti tra il Parlamento  e  il
Governo,  mentre  non  ha  alcuna  efficacia  nei   confronti   della
generalita' dei  cittadini  fino  a  quando  non  viene  attuata  con
l'emanazione del relativo decreto delegato. 
    Lo strumento della legge delega appare pertanto incompatibile con
la sussistenza dei requisiti di straordinaria  necessita'  e  urgenza
che appaiono implicare l'immediata applicabilita'  del  provvedimento
normativo, non solo dal punto di vista formale, ma anche  sostanziale
ovvero della sua effettiva idoneita'  a  disciplinare  le  situazioni
oggetto dell'intervento normativo che nel caso della legge delega  e'
invece rinviato al momento  dell'adozione  del  decreto  legislativo.
Sotto altro profilo l'art. 77, secondo comma, Cost.  potrebbe  essere
stato violato anche a causa della eterogeneita' della disposizione in
esame rispetto a  quelle  originariamente  contenute  nel  testo  del
decreto legge n. 138/2011. 
    Come  si  e'  gia'  osservato  infatti  la  disciplina  contenuta
nell'art. 1, comma 2, della l. n. 148/2011, contenente la  delega  al
Governo per la riorganizzazione della  distribuzione  sul  territorio
degli uffici Giudiziari, e' stata introdotta con  un  emendamento  in
sede di conversione senza che il  decreto  legge  convertito  recante
«ulteriori misure urgenti per la  stabilizzazione  finanziaria  e  lo
sviluppo» ne facesse alcun cenno. Tale disposizione, nella misura  in
cui prevede una disciplina per la  revisione  della  geografia  degli
uffici giudiziari del tutto  assente  nel  testo  del  decreto  legge
oggetto  di  conversione,  pare  quindi  introdurre  una  cd.  "norma
intrusa", vale a dire estranea rispetto al testo  del  decreto  legge
originario e come tale suscettibile di  violare  il  dettato  di  cui
all'art. 77, comma 2 Cost., la cui  ratio  impone  l'omogeneita'  del
contenuto  del  decreto  legge,  anche  come  emendato  in  sede   di
conversione, al fine  di  assicurare  il  necessario  legame  tra  il
provvedimento  legislativo  urgente  ed  il  caso  che  lo  ha   reso
necessario. 
    Si richiama a  questo  proposito  l'orientamento  espresso  dalla
Corte Costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 in  cui  e'  stato
affermato che "la semplice immissione di urta disposizione nel  corpo
di un decreto-legge oggettivamente o  teleologicamente  unitario  non
vale a trasmettere, per  cio'  solo,  alla  stessa  il  carattere  di
urgenza proprio delle  altre  disposizioni,  legate  tra  loro  dalla
comunanza di oggetto o di  finalita'.  Ai  sensi  del  secondo  comma
dell'art. 77 Cost., i presupposti per l'esercizio senza delega  della
potesta' legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge
nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per
la  materia  o  per  lo  scopo.  L'inserimento  di  norme  eterogenee
all'oggetto  o  alla  finalita'  del   decreto   spezza   il   legame
logico-giuridico tra la valutazione fatta  dal  Governo  dell'urgenza
del provvedere ed «i provvedimenti provvisori con forza di legge», di
cui alla norma  costituzionale  citata.  Il  presupposto  del  «caso»
straordinario di necessita' e urgenza inerisce sempre e  soltanto  al
provvedimento inteso come un tutto unitario, atto  normativo  fornito
di intrinseca coerenza, anche se articolato e  differenziato  al  suo
interno. La scomposizione atomistica della  condizione  di  validita'
prescritta dalla Costituzione si pone in contrasto con il  necessario
legame tra il provvedimento legislativo urgente ed il «caso»  che  lo
ha reso necessario, trasformando il decreto-legge in una congerie  di
norme assemblate soltanto da mera casualita' temporale. 
    L'art.  15,  comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.   400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri) - la' dove prescrive che il contenuto del
decreto-legge «deve essere specifico, omogeneo  e  corrispondente  al
titolo» - pur non avendo, in se' e per se', rango  costituzionale,  e
non potendo quindi  assurgere  a  parametro  di  legittimita'  in  un
giudizio davanti a questa  Corte,  costituisce  esplicitazione  della
ratio implicita nel secondo comma dell'art. 77 Cost., il quale impone
il collegamento dell'intero decreto-legge al  caso  straordinario  di
necessita'  e  urgenza,  che  ha  indotto  il  Governo  ad  avvalersi
dell'eccezionale potere di esercitare la funzione  legislativa  senza
previa delegazione da parte del Parlamento". 
    Ed ancora: "Ove le discipline estranee alla  ratio  unitaria  del
decreto presentassero, secondo  il  giudizio  politico  del  Governo,
profili autonomi di necessita' e urgenza, le  stesse  ben  potrebbero
essere contenute in  atti  normativi  urgenti  del  potere  esecutivo
distinti e separati. Risulta invece in contrasto con l'art. 77  Cost.
la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo,  di
oggetti e finalita' eterogenei, in ragione  di  presupposti,  a  loro
volta, eterogenei. La necessaria omogeneita'  del  decreto-legge,  la
cui interna  coerenza  va  valutata  in  relazione  all'apprezzamento
politico, operato dal  Governo  e  controllato  dal  Parlamento,  del
singolo caso straordinario  di  necessita'  e  urgenza,  deve  essere
osservata dalla legge di conversione. Il principio della  sostanziale
omogeneita' delle norme contenute nella legge di  conversione  di  un
decreto-legge e' pienamente recepito dall'art. 96-bis, comma  7,  del
regolamento della Camera dei deputati, che  dispone:  «Il  Presidente
dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi  che
non siano strettamente attinenti  alla  materia  del  decreto-legge».
Sulla medesima linea si colloca la lettera inviata il  7  marzo  2011
dal  Presidente  del   Senato   ai   Presidenti   delle   Commissioni
parlamentari, nonche', per conoscenza, al Ministro per i rapporti con
il Parlamento, in cui si esprime l'indirizzo «di interpretare in modo
particolarmente rigoroso, in sede di conversione di un decreto-legge,
la norma dell'art. 97, comma del regolamento, sulla  improponibilita'
di emendamenti estranei all'oggetto della discussione», ricordando in
proposito il parere espresso dalla  Giunta  per  il  regolamento  l'8
novembre   1984,   richiamato,   a   sua   volta,   dalla   circolare
sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997". 
    Infine: "Si deve ritenere che l'esclusione della possibilita'  di
inserire nella legge di conversione di un  decreto-legge  emendamenti
del tutto estranei all'oggetto e alle finalita' del testo  originario
non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma  sia
imposta dallo stesso art. 77, secondo comma, Cost., che istituisce un
nesso di interrelazione funzionale  tra  decreto-legge,  formato  dal
Governo ed emanato  dal  Presidente  della  Repubblica,  e  legge  di
conversione,  caratterizzata  da  un  procedimento  di   approvazione
peculiare rispetto a quello ordinario". 
    c) L'art. 1  del  decreto  legislativo  n.  155/2012.  Violazione
dell'art. 76 Cost. L'eventuale  illegittimita'  costituzionale  della
legge-delega n. 148/2011, sotto i profili su indicati,  comporterebbe
in via consequenziale l'illegittimita' anche del decreto  legislativo
n. 155/2012 che vi ha dato attuazione. 
    Tale decreto parrebbe presentare peraltro vizi di  illegittimita'
costituzionale anche in proprio, sotto  il  profilo  dell'eccesso  di
delega e quindi della violazione dell'art. 76 Cost. Il riferimento e'
in particolare all'art. 1 del d.Lgs. n. 155/2012, il  quale  dispone:
"Sono soppressi i tribunali ordinari,  le  sezioni  distaccate  e  le
procure della repubblica di cui alla tabella A allegata  al  presente
decreto". Nell'elenco della tabella A sono compresi il  Tribunale  di
Rossano e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rossano.
Detta disposizione, nella parte in cui ha  previsto  la  soppressione
dei  predetti  uffici  giudiziari,  solleva  dubbi   circa   la   sua
legittimita' costituzionale, sotto il profilo dell'eccesso di delega,
per contrasto sia con le finalita'  sia  con  i  principi  e  criteri
direttivi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) che prevede  che  la
revisione della geografia degli uffici  giudiziari  avvenga  "secondo
criteri oggettivi e omogenei che tengano  conto  dell'estensione  del
territorio, del numero  degli  abitanti,  dei  carichi  di  lavoro  e
dell'indice delle sopravvenienze, della specificita' territoriale del
bacino   di   utenza,   anche   con    riguardo    alla    situazione
infrastrutturale,  e   del   tasso   d'impatto   della   criminalita'
organizzata, nonche' della necessita' di razionalizzare  il  servizio
giustizia nelle grandi aree metropolitane". 
    Tali  criteri  non  appaiono  rispettati   dalla   decisione   di
sopprimere il Tribunale di Rossano. Ed invero gia'  nel  parere  reso
dalle Commissioni Giustizia di Camera e Senato si era evidenziata  la
necessita' di non sopprimere il Tribunale di Rossano perche'  situato
in  area  ad  alta  densita'  criminale  nonche'  in  un   territorio
disagiato,  mal  collegato  e  privo  di  idonee  infrastrutture.  Il
Tribunale di Rossano infatti e' l'unico Tribunale Calabrese designato
alla soppressione, abbraccia la  vasta  area  della  Calabria  ionica
Cosentina fino all'interno del  territorio  Silano,  comprende  venti
comuni di cui  solo  quello  di  Rossano  e  Corigliano  contano  una
popolazione residente di oltre ottantamila abitanti. 
    La relazione depositata nel fascicolo di parte  attrice  evidenza
le gravi carenze infrastrutturali, l'assoluta mancanza di  un  valido
sistema ferroviario o anche di una strada a  scorrimento  veloce  che
congiungerebbe il vasto  circondario  di  Rossano  al  territorio  di
Castrovillari, designato quale tribunale accorpante. 
    Ma l'aspetto certamente piu' incomprensibile della  decisione  di
soppressione riguarda il mancato rispetto del  criterio  relativo  al
"tasso di impatto della criminalita' organizzata": basta sfogliare un
qualsiasi  quotidiano  locale  per  leggere  ogni   giorno   di   una
sparatoria, di un incendio doloso verso attivita' commerciali, oppure
semplicemente percorrere un tratto della strada statale  SS  106  per
rendersi conto del dilagare della prostituzione. 
    Numerosi sono i procedimenti penali celebrati e tuttora in  corso
per reati riguardanti la criminalita' organizzata. 
    Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  09.06.2011,
pubblicato nella Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2011, su proposta  del
Ministro dell'Interno, si disponeva  lo  scioglimento  del  Consiglio
Comunale di Corigliano Calabro sulle seguenti premesse:  «Considerato
che nel comune di Corigliano Calabro (Cosenza) ...  sussistono  forme
di ingerenza della criminalita'  organizzata;  Considerato  che  tali
ingerenze   espongono   l'amministrazione    stessa    a    pressanti
condizionamenti, compromettendo il buon andamento  e  l'imparzialita'
dell'amministrazione  comunale  di  Corigliano   Calabro;   Rilevato,
altresi', che la permeabilita' dell'ente ai  condizionamenti  esterni
della criminalita' organizzata arreca grave  pregiudizio  allo  stato
della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle  istituzioni
e  la  perdita  di  prestigio  e   di   credibilita'   degli   organi
istituzionali; Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del  grave
inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende
necessario far luogo allo  scioglimento  degli  organi  ordinari  del
comune  di  Corigliano  Calabro,  per  il  ripristino  dei   principi
democratici   e   di   liberta'   collettiva...".    Tale    illustre
certificazione   dell'esistenza   di   una   forte   presenza   della
criminalita' organizzata nel territorio del  circondario  di  Rossano
evidenzia l'ingiustificata soppressione del Tribunale e della Procura
di Rossano e quindi il contrasto con i principi di  cui  alla  citata
lettera b) dell'art. 1 della legge n. 148/2011. 
    d)  Art.  1  del  decreto  legislativo  n.  155  del   7.09.2012.
Violazione degli artt. 3 e 24 Cost. 
    La violazione dei  criteri  posti  dalla  legge  delega  potrebbe
risolversi  in  concreto   nella   violazione   dell'art.   3   della
Costituzione,  in  quanto  i  cittadini  del  circondario   soppresso
sarebbero inevitabilmente gravati di  spese  maggiori  per  l'accesso
alla giustizia rispetto ai cittadini residenti  nel  circondario  del
Tribunale  accorpante.  Uno  studio  recente  dell'ufficio  UNEP  del
Tribunale di Rossano stima un aumento dei costi delle notifiche  fino
al 400%! Il risultato sarebbe Un consolidarsi della purtroppo diffusa
sfiducia dei  cittadini,  che  anziche'  rivolgersi  allo  Stato  per
dirimere una controversia potrebbero rivolgersi altrove. 
    Un Tribunale non e' solo il luogo dove si celebrano processi,  ma
e' anche un importante centro di aggregazione sociale e culturale, di
promozione di  iniziative  pubbliche  che  tendono  a  diffondere  la
cultura della legalita': la soppressione di un istituto presente  sul
territorio da oltre 150 anni in  un  momento  difficile  come  quello
attuale, sarebbe senz'altro percepito come una resa,  un  segnale  di
abbandono dello Stato. 
    Inoltre le norme richiamate appaiono altresi' in contrasto con il
disposto di cui all'art. 25, 1° comma, della Costituzione  in  quanto
la loro applicazione distoglierebbe il cittadino dal giudice naturale
precostituito  per  legge.  La  disposizione  costituzionale   citata
infatti e' destinata "a garantire la certezza del cittadino di vedere
tutelarsi  i  propri  diritti  e  interessi   da   un   organo   gia'
preventivamente stabilito  dall'ordinamento  e  indipendentemente  da
ogni influenza esterna" (Corte Costituzionale  sentenza  n.  272  del
1998). 
 
                              P. Q. M. 
 
    1)   preliminarmente   rigetta   l'eccezione   di   difetto    di
giurisdizione perche' infondata; 
    2) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  2,  della  legge
n.148/2011, con la quale e' stato convertito, con  modificazioni,  il
decreto legge n. 138 del  13  agosto  2011,  per  contrasto  con  gli
articoli 72, commi 1 e 4, e 77, secondo comma, della Costituzione; 
    3) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo n.
155 del 7 settembre 2012, limitatamente all'inclusione del  Tribunale
di Rossano e della Procura della Repubblica presso  il  Tribunale  di
Rossano nell'elenco della tabella A), per contrasto con gli  articoli
76, 3 e 24 della Costituzione; 
    4) Sospende il presente procedimento e  dispone  la  trasmissione
degli atti alla Corte Costituzionale; 
    5) Dispone che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia
notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e
comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica. 
        Cosi' deciso in Rossano il 15 aprile 2013 
 
                     Il giudice di pace: Monaco