N. 5 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 gennaio 1997

                                 N. 5
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale  depositato  in
 cancelleria il 27 gennaio 1997 (della regione Veneto)
 Lavoro  (Igiene del) - Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
    allattamento  fino  a  sette  mesi  dopo  il  parto  -  Misure  di
    prevenzione  contro  i  rischi  derivanti da esposizione ad agenti
    (fisici, chimici, biologici, ecc.) o da altre condizioni (processi
    industriali impiegati, ecc.) che rendano  il  lavoro  faticoso  od
    insalubre   -   Disciplina  adottata  con  decreto  legislativo  -
    Possibilita', quando la modifica dell'ambiente  o  dell'orario  di
    lavoro  non  sia  utilmente  praticabile,  che  l'ispettorato  del
    lavoro, previa informazione scritta del datore di lavoro, disponga
    la  interdizione   dal   lavoro   dell'interessata   -   Lamentata
    riattribuzione  all'ispettorato  del  lavoro  di  un provvedimento
    rientrante tra i compiti  in  materia  di  prevenzione,  igiene  e
    controllo   sullo   stato  di  salute  dei  lavoratori  trasferiti
    globalmente dagli artt. 14 e 21, della legge 23 dicembre 1978,  n.
    833,  in  applicazione  degli  artt.  17 e 27 del d.P.R. 24 luglio
    1977, n. 616, alle regioni e per esse alle UU.SS.LL. - Conseguente
    denunciata violazione della competenza delle regioni in materia di
    assistenza sanitaria - Ri'chiamo alla sentenza n. 58/1993.
 (D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645, art. 5, comma 2).
 (Cost., art. 117).
(GU n.8 del 19-2-1997 )
   Ricorso in via principale della  regione  Veneto,  in  persona  del
 presidente  della  Giunta  regionale,  rappresentato e difeso come da
 mandato  in  calce,  autorizzato  con  deliberazione   della   Giunta
 regionale  n.  83 del 14 gennaio 1997, dagli avv.ti Giorgio Berti del
 foro di Milano, Romano Morra del Dip. affari legali della  regione  e
 Fabio Lorenzoni, con domicilio eletto presso quest'utimo in Roma, via
 del  Viminale 43, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per
 la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 5,  comma
 2, del d.lgs. 25 novembre 1996 n. 645 pubblicato il 21 dicembre 1996,
 relativo   al  recepimento  della  dir.  92/85  CEE,  concernente  il
 miglioramento  della  sicurezza  e  della  salute  sul  lavoro  delle
 lavoratrici gestanti, puerpera e in periodo di allattamento.
                               F a t t o
   Il  presente  ricorso  e'  diretto  a  contestare  la  legittimita'
 costituzionale dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 25 novembre  1996  n.
 465  nella  parte in cui stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di
 dare informazione  scritta  all'Ispettorato  provinciale  del  lavoro
 competente  per  territorio  in  merito all'applicazione delle misure
 previste dall'art. 3 e dall'art.  5 della legge 30 dicembre  1971  n.
 1204 in materia di tutela delel lavoratirici madri.
   La  disposizione impugnata presenta chiaramente carattere di tutela
 sanitaria. In quanto tale,  essa  deve  essere  applicata  attraverso
 l'esercizio  delle  funzioni che in materia sanitaria, e segnatamente
 della tutela  della  salute  in  generale  e  specificatamente  negli
 ambienti  di lavoro, sono state attribuite alle regioni dell'art. 117
 Cost.  e dalla legislazione statale di attuazione  del  decentramento
 regionale,  in particolare degli artt. 17 e 27, primo comma, lett. c)
 d.P.R.  24 luglio 1997 n. 616 e,  a  seguito  di  tali  legislazioni,
 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (artt. 11, 14,  e 21). Con queste
 disposizioni  di  trasferimento  riguardanti  appunto la tutela della
 salute dei lavoratori, si e' operato il distacco  di  tale  forma  di
 tutela   delle  funzioni  genericamente  svolte  dell'amministrazione
 statale del lavoro e in modo specifico dagli Ispettorati  del  lavoro
 (spec.  art.  21  u.c.).    La  tutela della salute negli ambienti di
 lavoro e' stata fatta cosi' rientrare  nella  competenza  legislativa
 regionale    in    materia   sanitaria,   come   trovasi   confermato
 indirettamente dall'art. 28, quarto  e  quinto  comma,  della  stessa
 legge  n.  833/1978,  che  ha dato vita all'Istituto superiore per la
 prevenzione e la sicurezza del lavoro, chiamato  appunto  a  svolgere
 funzioni prima rientranti tra quelle degli Ispettorati del lavoro.
   Tuttavia  il Ministro del lavoro e gli Ispettorati hanno continuato
 a imporre la permanenza nel loro ambito delle competenze  in  materia
 di igiene e sicurezza dal lavoro.
   Disattesa  da  parte  del  Ministero del lavoro e' rimasta anche la
 sentenza della Corte costituzionale 8 febbraio 1993 n. 58, che si  e'
 pronunziata  sul  punto,  nel  ricorso  per conflitto di attribuzioni
 sollevato dalla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  avverso  una
 deliberazione della regione Umbria.
   La  Corte ha dichiarato la spettanza alla regione - e per essa alla
 U.L.S.S. - delle competenze gia' svolte dagli Ispettorati del  lavoro
 in  materia  di controlli di carattere sanitario previsti dalla legge
 n. 1204, in virtu' della legge di riforma sanitaria.
   Il quadro delel competenze, cosi' delineato, non e' certo mutato  a
 seguito  del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, di riordino
 della disciplina in materia  sanitaria  che,  semmai,  nel  prevedere
 l'istituzione  nell'ambito  delle  aziende  sanitarie  ad opera delle
 regioni del Dipartimento di prevenzione, ha  riconfermato  il  quadro
 normativo  risultante dalla riforma attuata con il d.P.R. n. 616 e la
 legge n. 833.
   Le  norme  del  successivo  decreto  legislativo  n.  626/1994,  di
 recepimento  delle  direttive  comunitarie  in  materia  di  igiene e
 sicurezza  del  lavoro,  hanno  individuato,  senza  possibilita'  di
 equivoci,  nei  servizi di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro
 delle  aziende  sanitarie  gli  organi  cui  spettano   le   funzioni
 amministrative  in  materia,  ed affidato invece agli ispettorati del
 lavoro  competenze  meramente residuali. Anche il decreto legislativo
 n. 758/1994, che ha riformato l'apparato sanzionatorio in materia  di
 lavoro  appare  particolarmente  significativo  nello  stesso  senso,
 infatti, mentre da un lato appaiono depenalizzati una serie di  reati
 che  investono  vari  aspetti  del rapporto di lavoro (orario, riposo
 settimanale e domenicale, lavoro straordinario, libretto  di  lavoro,
 assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, minimi inderogabili,
 ecc.) prevedendosi per essi una sanzione amministrativa pecuniaria la
 cui  irrogazione  viene  attribuita alla competenza dell'Ispettorato,
 dall'altro   viene   escluso   la   depenalizzazione   delle   misure
 sanzionatorie   in   materia   di  igiene  e  sicurezza  del  lavoro,
 trattandosi di illeciti che coinvolgono  la  tutela  dell'incolumita'
 fisica  e  della  salute  dei  lavoratori ed anzi il sistema ne viene
 inasprito. Risulta poi prevista e disciplinata una inedita  procedura
 amministrativa   che   viene   ad   inserirsi,   sospendendolo,   nel
 procedimento penale, la  quale  e'  affidata  alla  competenza  degli
 organi    di    vigilanza   che   vengono   testualmente   e   quindi
 inequivocabilmente individuati, dall'art. 19, primo comma, lett.  b),
 nel  personale  dei  servizi  di  prevenzione  igiene e sicurezza del
 lavoro delle ULSS.
   In conclusione, il decrto legislativo n. 645/1996, con la norma  di
 cui  all'art.  5,  comma  2, illegittimamente sottrae alla competenza
 costituzionale riservata alle regioni  -  e  per  esse  alle  aziende
 sanitarie  -  l'attivita' amministrativa di tutela della salute delle
 lavoratrici madri, attribuendola all'esclusiva competenza dello Stato
 che la esercita  tramite  gli  Ispettori  del  lavoro,  vale  a  dire
 soggetti  che non sono piu' autorizzati a svolgere compiti in materia
 di sanita'.
   Inoltre, la violazione delle norme di attribuzione delle competenze
 in materia sanitaria, con  conseguente  rilevante  alterazione  delle
 specifiche  attribuzioni  dei  competenti soggetti pubblici, e' tanto
 piu' grave in quanto si traduce in una pesante riduzione della tutela
 del "bene" salute della lavoratrice  madre  cui,  anche  rispetto  ad
 altri   beni   costituzionalmente  tutelati,  deve  essere  accordata
 assoluta  prevalenza  come  acquisito  per  pacifica  e   consolidata
 giurisprudenza costituzionale.
   Il presidente della regione Vento, per la Conferenza Stato-regioni,
 aveva  rappresentato  agli  organi  dello  Stato, in data 10 dicembre
 1996, la decisa opposizione delle regioni al decreto  legislativo  in
 argomento,  e  aveva  espressamente  denunciato  come  questo decreto
 contenesse normative che contravvenivano  alla  competenza  regionale
 senza  che  le  regioni  fossero state preventivamente consultate sui
 testi prima della presentazione dei  testi  stessi  al  Governo.  Era
 stata ugualemente rappresentata l'illegittimita' costituzionale dello
 schema  normativo  per  la  parte  compresa  nella  disposizione  qui
 contestata.
                             D i r i t t o
   Violazione dell'art. 117 della Costituzione in relazione agli artt.
 17 e 27, primo comma, lett. c), del d.P.R. 24 luglio 1977  n.  616  e
 artt. 14 e 21, della legge 23 dicembre 1978 n. 833.
   L'operazione  di  trasferimento  delle  funzioni  amministrative in
 materia sanitaria ha conferito autonomia normativa  e  amministrativa
 alla  tutela sanitaria negli ambiti di lavoro, aggregando la relativa
 disciplina all'organizzazine che provvede alla sanita' e sottraendola
 quindi all'ambito delle strutture amministrative preposte alla tutela
 delle  prestazioni  di  lavoro.  La  trasformazione  organizzativa ha
 accompagnato cioe' una diversa  caratterizzazione  della  disciplina.
 Non  e' insolito rilevare che il criterio organizzativo prescelto dal
 legislatore per trasferie funzioni alle regioni si sia dovuto  valere
 di  operazioni di separazione della disciplina materiale, e di misure
 di conformazione autonoma di materie che  prima  si  intrecciavano  o
 convivevano in uno stesso ambito amministrativo. Cio' e' avvenuto, ad
 esempio,  in  materia di lavori pubblici e di opere idrauliche, ed e'
 avvenuto poi in materia di tutela  del  lavoro,  dove  in  precedenza
 l'organizzazione ministeriale preposta al lavoro comprendeva anche la
 tutela  sanitaria  del lavoratore.  Oggi questa configurazione non e'
 piu' corrispondente alla  situazione  normativa  determinata  appunto
 dalle operazioni di trasferimento di funzioni alle regioni. Va invero
 osservato  che  lo  stesso  art. 1 del decreto legislativo n. 645 del
 1996  richiama  in  modo  esplicito  la  tutela  della  salute  delle
 lavoratrici,  gestanti,  puerpera o in periodo di allattamento, e non
 si spiega quindi la sordita' dello stesso legislatore manifestata  al
 successivo  art.  5,  comma  2,  alle  regole anche di competenza che
 attengono appunto alla sicurezza di tali lavoratrici.
   La Corte costituzionale con sentenza 8-16  febbraio  1993  ebbe  ad
 affermare  che  "le competenze in materia di tutela delle lavoratrici
 madri, attribuite agli Ispettorati del lavoro  dagli  artt.  5  e  30
 legge  30  dicembre  1971  n. 1204, devono intendersi trasferite alle
 regioni per effetto degli artt. 27, d.P.R. 24 luglio 1977 n.  616,  e
 21, legge 23 dicembre 1978 n. 833 che hanno attribuito invia generale
 alle  regioni e per esse alle Unita' sanitarie locali i compiti prima
 svolti dall'Ispettorato del lavoro  in  materia  di  prevenzione,  di
 igiene  e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori; pertanto
 non spetta allo Stato svolgere i controlli  di  carattere  sanitario,
 previsti  dalla  legge  30 dicembre 1971 n. 1204, per la tutela delle
 lavoratrici madri".  In  tale  occasione  la  Corte  rilevo'  che  le
 funzioni   amministrative   in   questione,  pur  avendo  ad  oggetto
 situazioni e fatti inerenti al rapporto  di  lavoro,  non  riguardano
 direttamente  la  disciplina  di  quest'ultimo,  e non vi e' pertando
 alcuna ragione  per  considerare  queste  funzioni  come  se  fossero
 escluse  dal  trasferimento  di cui all'art. 27 d.P.R. n. 616, ovvero
 non  comprese  tra  i  compiti  relativi  alla  protezione  sanitaria
 materno-infantile,  attribuita  alla  USL  dall'art. 14, terzo comma,
 lett. d) e f), legge n. 833/1978 e, piu' in generale tra quei compiti
 in precedenza  svolti  dall'Ispettorato  del  lavoro  in  materia  di
 prevenzione,  di  igiene  e  di  controllo  sullo stato di salute dei
 lavoratori,  che  l'art.  21,  primo  comma,  della  medesima   legge
 attribuisce in modo globale alle USL.
   La  disposizione impugnata (art. 5, comma 2, decreto legislativo n.
 645/1996) non ha dunque alcuna giustificazione  rispetto  all'aspetto
 normativo e delle competenze determinato dalle citate disposizioni.
   Eppure questa illegittima disposizione, come gia' posto in evidenza
 nelle   osservazioni  presentate  al  Consiglio  dei  Ministri  dalle
 regioni, contribuisce a produrre difficolta' alle donne  lavoratrici,
 per  il  solo  fatto  di  contribuire  a  mantenere  o accrescere una
 confusione di  competenze  che  si  risolve  di  per  se'  in  disagi
 gravissimi   e   in   violazione  sostanziale  dei  diritti  ad  esse
 riconosciuti.
   Per   tutte   queste   ragioni   si   chiede   che  l'ecc.ma  Corte
 costituzionale  voglia  dichiarare  l'illegittimita'   costituzionale
 della  disposizione  di  cui  al  comma  2  dell'art. 6 del d.lgs. 25
 novembre 1996 n. 645.
                          (firme illeggibili)
 97C0072