ERRATA-CORRIGE

Comunicato  relativo  al  decreto  del  Ministero  della  sanita'  29
  maggio 1998,  n. 227,  concernente: "Regolamento  recante l'accordo
  collettivo  nazionale  per  la   disciplina  dei  rapporti  tra  il
  Ministero della  sanita' ed  i medici ambulatoriali,  specialisti e
  generici,  operanti  negli   ambulatori  direttamente  gestiti  dal
  Ministero della  sanita' per l'assistenza sanitaria  e medicolegale
  al  personale   navigante,  marittimo  e   dell'aviazione  civile".
  (Decreto  pubblicato  nel  supplemento   ordinario  n.  121/L  alla
  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 162 del 14 luglio 1998).
(GU n.29 del 5-2-1999)

  Nel  decreto  citato in  epigrafe,  pubblicato  nel sopra  indicato
supplemento  ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale,  sono apportate  le
seguenti correzioni:
  alla pag.  22 del predetto  supplemento ordinario, alla  fine della
seconda colonna,  subito dopo  l'art. 31,  l'art. 32  deve intendersi
sostituito dai seguenti articoli:
                              "Art. 32.
                   Commissione consultiva centrale
  1.  Presso   il  Ministero  della  sanita'   -  Dipartimento  delle
professioni sanitarie, delle risorse  umane e tecnologiche in sanita'
e dell'assistenza sanitaria di  competenza statale, e' istituita, con
decreto del  direttore del  suindicato Dipartimento,  una commissione
consultiva composta da:
     a) due funzionari del Ministero della sanita';
  b)  tre rappresentanti  dei  sindacati SUMAI  e  SMESASN che  hanno
sottoscritto la presente intesa.
  2.  Per  ogni  componente   effettivo  e'  previsto  un  componente
supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.
  3.  La  suindicata  commissione  e' presieduta  dal  direttore  del
Dipartimento o  da un suo delegato  e le funzioni di  segretario sono
svolte da un funzionario del Ministero della sanita'.
  4.  La cessazione  dell'incarico di  medico ambulatoriale  comporta
anche la decadenza da componente della commissione.
  5. Il componente sospeso  dall'incarico ambulatoriale e' sostituito
dal supplente.
  6. La  commissione delibera a  maggioranza. Per la  validita' delle
deliberazioni e'  necessaria la  presenza della meta'  dei componenti
piu' uno.
  7. In  caso di  parita' di  voti prevale il  voto del  presidente e
nell'ipotesi di  cui all'art.  8, comma 2,  prevale la  proposta piu'
favorevole all'imputato.
  8. La commissione ha compiti  consultivi, e deve essere sentita nei
casi espressamente previsti del presente regolamento.
  9.  Essa,  inoltre,  formula  proposte  per  il  miglioramento  del
servizio ed esprime pareri sulle questioni concernenti l'applicazione
del  presente  regolamento che  le  parti  firmatarie della  presente
intesa ritengono di volta in volta di dover sottoporre al suo esame.
  10.  Detta commissione,  nel caso  in cui  si esprima  in ordine  a
procedimenti disciplinari, puo' sentire,  di propria iniziativa, o su
richiesta dell'interessato, l'interessato stesso.
  11. La commissione e' convocata  dal presidente di sua iniziativa o
a  richiesta  di  almeno  due  rappresentanti  sindacali  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b).
                              Art. 33.
                        Norma transitoria n. 1
  1. I  medici ambulatoriali  specialisti e  generici, cui  sia stato
conferito  un   incarico  provvisorio,  in  servizio   alla  data  di
sottoscrizione  dell'intesa  intervenuta  con  i  sindacati  SUMAI  e
SMESASN  sono  confermati  nell'incarico   a  tempo  indeterminato  a
condizione  che  siano  in  possesso dei  requisiti  richiesti  dalle
presenti norme per il conferimento dell'incarico.
                              Art. 34.
                            Oneri di spesa
  1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento,
valutati  per  gli   anni  1995,  1996  e  1997   in  complessive  L.
2.570.000.000  si fara'  fronte con  gli stanziamenti  del cap.  1547
dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'";
  dopo  l'art.  34  e  prima  della dichiarazione  a  verbale  n.  1,
pubblicata alla  pag. 23 del predetto  supplemento, devono intendersi
pubblicate le seguenti norme finali:
                          "Norma finale n. 1
  Ai medici di cui al presente  accordo in servizio nell'anno 1994 e'
corrisposto,  sugli   emolumenti  complessivi   di  detto   anno,  un
incremento dell'1%.
                          Norma finale n. 2
  Fino  all'insediamento della  commissione  di cui  all'art. 32  del
presente  accordo, e'  confermata  in carica  la  commissione di  cui
all'art. 32  dell'accordo reso esecutivo con  il decreto ministeriale
31 dicembre 1992, n. 582".