PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 ottobre 2019 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della  Regione  Emilia  Romagna  nelle  iniziative   finalizzate   al
superamento  della  situazione   di   criticita'   determinatasi   in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici  verificatisi  nei
mesi di giugno, luglio ed agosto 2017, nel territorio delle  Province
di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena.  (Ordinanza  n.  610/2019).
(19A06601) 
(GU n.249 del 23-10-2019)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2017,
con la quale e' stato  dichiarato,  fino  al  centottantesimo  giorno
dalla data dello stesso  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici  nei  mesi  di
giugno, luglio ed agosto  2017,  nel  territorio  delle  Province  di
Ferrara, di Ravenna, e di Forli-Cesena, nonche' la  delibera  del  24
luglio 2018 di proroga per dodici mesi dello stato di emergenza; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 511 del recante «Primi interventi urgenti di protezione civile  in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici  verificatisi  nei
mesi di giugno, luglio ed agosto 2017, nel territorio delle  Province
di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena»; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n. 1  con  cui
consentire la prosecuzione, in  regime  ordinario,  delle  iniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Regione Emilia-Romagna e' individuata  quale  amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento degli  interventi  necessari  per  il  superamento  del
contesto  di  criticita'  determinatosi  a   seguito   degli   eventi
richiamati in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente della  Regione
Emilia-Romagna, e' individuato quale  responsabile  delle  iniziative
finalizzate  al  definitivo  subentro  della  medesima  regione   nel
coordinamento degli interventi integralmente finanziati  e  contenuti
in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati
alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a
porre in essere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  del
presente provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, le attivita' occorrenti  per  il  proseguimento  in  regime
ordinario delle iniziative in corso finalizzate  al  superamento  del
contesto  critico  in  rassegna.  Il  predetto   soggetto   provvede,
altresi', alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei
rapporti giuridici pendenti, ai  fini  del  definitivo  trasferimento
delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Entro il termine di cui al comma 2, il Commissario  delegato  di
cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 511 del 7 marzo 2018 provvede  ad  inviare
al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita'
svolte  contenente  l'elenco  dei   provvedimenti   adottati,   degli
interventi conclusi e delle attivita' ancora in  corso  con  relativo
quadro economico. 
  4. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, che opera  a  titolo
gratuito, per l'espletamento delle iniziative di  cui  alla  presente
ordinanza si  avvale  delle  strutture  organizzative  della  Regione
Emilia-Romagna, nonche' della collaborazione degli enti  territoriali
e non territoriali e delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche
dello Stato, che  provvedono  sulla  base  di  apposita  convenzione,
nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di
bilancio di  ciascuna  amministrazione  interessata,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il Presidente della  regione  Emilia-Romagna
provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2  e
delle procedure amministrativo-contabili ad  essi  connessi,  con  le
risorse disponibili sulla contabilita' speciale  istituita  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione civile n. 511 del 7 marzo  2018,  che  viene  al  medesimo
intestata fino al 24 luglio  2021,  salvo  proroga  da  disporsi  con
apposito provvedimento previa relazione che motivi  adeguatamente  la
necessita' del perdurare della contabilita' medesima in relazione con
il cronoprogramma approvato e  con  lo  stato  di  avanzamento  degli
interventi.  Il  predetto  soggetto  e'  tenuto  a   relazionare   al
Dipartimento della protezione civile, con cadenza  semestrale,  sullo
stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 
  6. Ai sensi dell'art.  26,  comma  1,  del  decreto  legislativo  2
gennaio  2018,  n.  1,   il   medesimo   Presidente   della   regione
Emilia-Romagna  e'  autorizzato  a   presentare,   entro   sei   mesi
dall'adozione della presente ordinanza, una rimodulazione, nei limiti
delle risorse disponibili, del Piano degli interventi di cui all'art.
1, comma 3 della citata ordinanza n.  511/2018,  da  sottoporre  alla
preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile. 
  7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5
e  6,  residuino  delle  risorse  sulla  contabilita'  speciale,   il
Presidente della regione Emilia-Romagna  puo'  predisporre  un  Piano
contenente  gli  ulteriori  interventi  strettamente  finalizzati  al
superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura  dei
soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure  di
spesa, di cui al comma 5  dell'art.  27  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva
approvazione  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  che   ne
verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  8. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
7 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio dell'Agenzia  per  la  sicurezza
territoriale e la protezione  civile  della  Regione  Emilia-Romagna,
ovvero,  ove  si  tratti  di  altra  amministrazione,  sono   versate
all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   la    successiva
riassegnazione. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna e'  tenuto
a relazionare al Dipartimento della protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione del Piano di  cui  al  presente
comma. 
  9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  10. All'esito delle attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
amministrazioni di provenienza. 
  11. Il Presidente della Regione  Emilia-Romagna,  a  seguito  della
chiusura della contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,
altresi', ad inviare al  Dipartimento  della  protezione  civile  una
relazione conclusiva riguardo le attivita' poste  in  essere  per  il
superamento del contesto critico in rassegna. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
 
    Roma, 16 ottobre 2019 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli